Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29594 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 249/2020 proposto da:

A.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA CANNATA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 26/11/2019

R.G.N. 19086/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto pubblicato il 26.11.2019, ha respinto il ricorso proposto da A.F., cittadino (OMISSIS), di etnia (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, ha precisato che:

a) il richiedente, fuggito dalla Nigeria per il timore di vendette da parte dei familiari di un amico ucciso durante una partita di carte, non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale nè lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) pertanto, i fatti riferiti, estremamente generici, non sono riconducibili alle previsioni della Convenzione di Ginevra, anche considerando che dalle notizie apprese da fonti aggiornate e attendibili non risulta che nella regione nigeriana dalla quale proviene l’istante (Nigeria-Edo State) vi siano attacchi a sfondo terroristico;

c) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto che le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che il Paese di origine del richiedente non è interessato da situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;

d) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perchè la situazione del Paese di provenienza esclude la sussistenza di una condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, il ricorrente non ha descritto – se non genericamente – le condizioni individuali di vita nel proprio paese, presso il quale risulta avere saldi riferimenti (genitori e fratelli) a differenza della insussistenza di una rete sociale e familiare da contrapporre in Italia;

3. il ricorso di A.F. domanda la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorso è articolato in tre motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 8, non essendo stata valutata la credibilità del ricorrente sulla base di riscontri oggettivi.

1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con riguardo alla protezione umanitaria, non essendo stato valutato lo stato di vulnerabilità derivante dalla violazione dei diritti alla salute e all’alimentazione, posto che la prova che tali condizioni, nel paese di origine, sono inadeguate deve ritenersi in re ipsa;

1.3. con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, avendo, il giudice, erroneamente ritenuto che la Nigeria non presenta una situazione di violenza indiscriminata e non ha considerato il contratto di lavoro domestico stipulato dall’istante.

2. il primo motivo è inammissibile, in quanto la doglianza proposta dal ricorrente costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone sufficiente spiegazione, neppure adeguatamente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (sentt. nn. 8053 e 8054 del 2014);

3. questa Corte è reiteratamente intervenuta a chiarire quale sia ed in qual senso debba essere inteso il “ruolo attivo” nell’istruttoria della domanda che (l’autorità amministrativa e) il giudice del merito sono chiamati a svolgere in base al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in particolare comma 5 (per tutte v. Cass. n. 8905 del 2019);

4. al riguardo è stato precisato che tale “ruolo attivo” comporta in favore del richiedente l’attenuazione del principio dispositivo proprio del giudizio civile (senza preclusioni o impedimenti processuali) e si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, visto che l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, essendo il richiedente tenuto a presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio; infatti, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere… ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

5. pertanto, soltanto se il richiedente il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto può sorgere il potere-dovere del giudice di accertarli anche d’ufficio, mentre la suddetta cooperazione istruttoria non può riguardare le individuali condizioni del soggetto richiedente, perchè il giudice non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del già citato articolo (adde: Cass. n. 4006 del 2018; Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 3016 del 2019);

6. nella stessa ottica, se la suindicata allegazione manca perchè il ricorrente non ha correttamente assolto l’onere di indicare i fatti che sono alla base della propria domanda, il giudice non può introdurli d’ufficio nel giudizio, non potendo utilizzare il proprio “ruolo attivo” nell’istruttoria della domanda per supplire alle deficienze probatorie dell’interessato (Cass. n. 19197 del 2015; Cass. n. 27336 del 2018; Cass. n. 3016 del 2019);

7. d’altra parte, laddove taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, il giudice può considerarli “veritieri” soltanto se ritiene che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e, quindi, sulla base dei riscontri effettuati, il richiedente sia, in linea generale, attendibile (D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, più volte richiamato);

8. qualora poi le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dalla disposizione testè citata ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice cui esso è devoluto e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. ex multis Cass. n. 30105 del 2018; Cass. n. 29279 del 2019; Cass. n. 8020 del 2020);

9. nel caso di specie, il Tribunale, perfettamente consapevole dei principi innanzi richiamati, ha scrutinato con accuratezza le dichiarazioni dell’istante, ritenendo il narrato non credibile in quanto “estremamente generico”, non ulteriormente approfondito nè in sede di ricorso nè in occasione dell’interrogatorio (al quale il richiedente si è sottratto), sia con riguardo alle vicende personali dell’istante (l’ipotetico omicidio dell’amico) sia con riguardo alle condizioni di vita nel paese di origine;

10. in ordine alla protezione umanitaria, proposta con il secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha effettuato correttamente la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, rilevando la sussistenza di una solida rete familiare nel paese di provenienza e la mancanza di riferimenti sociali in Italia (come da ultimo statuito da Cass. Sez. U., n. 29459 del 2019);

11. in ordine al terzo motivo e, nella specie, con riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), va rilevato che la valutazione relativa alla situazione sociale, politica ed economica del c.d. paese di espatrio costituisce, per sua propria natura, una valutazione di fatto, in quanto tale rimessa all’apprezzamento del giudice del merito; di conseguenza, la relativa valutazione non risulta sindacabile nel giudizio di legittimità, se non nei ristretti limiti della non ragionevolezza o non plausibilità della motivazione addotta (così com’è quando non vengano indicate le fonti su cui il giudice poggia nel concreto il proprio convincimento);

12. nella specie, il Tribunale ha motivato il proprio convincimento, pure indicando in modo espresso le fonti in concreto utilizzate e pure tendendo conto dei fattori di instabilità che si assume attraversino, in questo torno di anni, la Nigeria;

13. con riguardo, infine, alla omessa valutazione, da parte del giudice di merito, del contratto di lavoro domestico e delle relative buste paga, si tratta di questione che non risulta affatto affrontata nel decreto impugnato e il ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto, con ciò violando gli oneri di specificità dei motivi del ricorso per cassazione dettati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. nn. 23073 del 2015, 23675 del 2013): la seconda censura contenuta nel terzo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.

14. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

15. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis; si precisa che, posta l’inammissibilità dell’impugnazione, questa Corte deve attestare l’obbligo del ricorrente, trattandosi di atto ricognitivo che prescinde dal provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA