Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29594 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20716/2018 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in Roma L.go Somalia 53

presso lo studio dell’avvocato Guglielmo Pinto che lo rappresenta e

difende unitamente con l’avvocato Maria Cristina Tarchini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato per legge in Roma Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 24 maggio 2018, respinge il ricorso proposto da E.G., cittadino della Nigeria proveniente da (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) preliminarmente vanno respinte le questioni preliminari sollevate dalla difesa in merito alla legittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. n. 46 del 2017, in riferimento agli artt. 77 e 111 Cost.;

b) quanto al merito delle censure, va ricordato che il richiedente davanti alla Commissione territoriale ha dichiarato di essere originario del distretto di (OMISSIS) ((OMISSIS)) in Nigeria, di aver subito minacce per avere avuto rapporti sessuali con la moglie di un capo della Comunità in (OMISSIS) presso il quale lavorava come collaboratore domestico;

c) la Commissione ha considerato il racconto inattendibile perchè inverosimile e tale valutazione va condivisa;

d) deve anche essere evidenziato che, in sede di redazione del modello C3, l’interessato ha fornito una diversa spiegazione della propria decisione di lasciare la Nigeria, dichiarando che alla base di tale decisione vi sono motivi economici e indicando come propria attività lavorativa quella di tipografo e non quella di domestico;

e) le anzidette contraddizioni confermano l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente e portano ad escludere l’accoglimento della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, peraltro formulata in base a presupposti non ben delineati;

f) d’altra parte, le incongruenze e la vaghezza della vicenda narrata portano senz’altro ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) non essendo emerso che, in caso di rimpatrio, il ricorrente corra il rischio di subire un “danno grave”, del tipo ivi indicato;

g) con riferimento all’ipotesi indicata nel medesimo art. 14, lett. c) va rilevato che nel ricorso è stata richiamata la generale situazione di criticità che si riscontra in Nigeria più che altro con riferimento ad aspetti che qui non rilevano;

h) in ogni caso, le notizie raccolte da fonti internazionali affidabili aggiornate evidenziano che in (OMISSIS) si registra soprattutto la presenza di una criminalità sostanzialmente comune ma non possono dirsi presenti situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;

i) infine, non sono state neppure allegate o documentate dal ricorrente specifiche condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute che consentano di accordare la protezione umanitaria;

I) in particolare, la riferita difficile esperienza vissuta in Libia non può, di per sè, portare alla concessione della protezione umanitaria, essendo la Libia un Paese di transito e, d’altra parte, non può rilevare a tal fine neppure la fattiva volontà di inserimento in Italia dimostrata dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale;

3. il ricorso di E.G. domanda la cassazione del suddetto decreto per due motivi; il Ministero dell’Interno, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Profili preliminari.

1. Va, in primo luogo, precisato che la “sollecitazione” contenuta nel ricorso a sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. n. 46 del 2017 – da intendere riferita all’art. 6, comma 1, lett. g) indicato D.L. che ha inserito nel D.Lgs. n. 25 del 2008 l’art. 35-bis, comma 13, D.Lgs. n. 25 del 2008, contenente la normativa contestata dal ricorrente – non può essere accolta, dandosi seguito ad un orientamento già espresso da questa Corte e condiviso dal Collegio, in base al quale è stata considerata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost. (parametri invocati anche nella specie), “nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle Commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (vedi, per tutte: Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700; Cass. 30 maggio 2019, n. 14821; Cass. 13 agosto 2019, n. 21375);

Sintesi dei motivi.

2. il ricorso è articolato in due motivi;

3. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per avere il Tribunale escluso la concedibilità dello status di rifugiato sulla base di una valutazione dei fatti effettuata facendo esclusivo riferimento al racconto del richiedente – di cui si è affermata l’illogicità, la non credibilità e la contraddittorietà, anche per effetto delle differenze riscontratesi tra la versione contenuta nel ricorso introduttivo e quella fornita alla Commissione territoriale – senza considerare il ruolo istruttorio attivo che il giudice deve svolgere in base alla norma richiamata;

4. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 con riguardo alla mancata concessione della protezione umanitaria affermata senza considerare che, data la complessiva situazione della Nigeria e, in particolare, di (OMISSIS), il richiedente – che ha ricevuto minacce di morte – se rientrasse nel proprio Paese correrebbe il serio rischio di potere vedere realizzati i fondamentali diritti alla libertà personale, alla salute e alla stessa vita;

Esame dei motivi.

5. l’esame dei motivi di censura porta all’inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

6. in linea generale tutte le censure – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione di entrambi i motivi si risolvono nella sostanza nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti;

7. si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Giudice del merito, che come tale è di per sè inammissibile;

8. in particolare, con riguardo al primo motivo a tale conclusione si perviene perchè in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto della persona che chiede la protezione internazionale costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al Giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c);

b) il suddetto apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito;

c) il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;

d) invece, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, sicchè va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con il quale viene dedotta in modo del tutto generico la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla valutazione sulla credibilità del richiedente protezione internazionale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale (vedi, per tutte: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 marzo 2018, n. 6035);

9. l’attuale ricorrente, nel primo motivo, ha denunciato in modo del tutto generico il mancato rispetto da parte del Tribunale dell’onere probatorio attenuato senza offrire alcun elemento idoneo a superare la valutazione del Giudice di non credibilità e di inverosimiglianza del racconto del ricorrente considerato motivatamente non inquadrabile in alcuna delle fattispecie della protezione internazionale di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 valutazione che impedisce, di per sè, di procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), (vedi, per tutte: Cass. 19 febbraio 2019, n. 4892), sussistenza che il Tribunale ha motivatamente escluso, sulla base di report aggiornati dell’EASO, del Dipartimento di Stato USA e di Amnesty International, riguardanti la Nigeria e in particolare (OMISSIS) (di provenienza del richiedente);

10. le censure proposte si traducono, quindi, nella richiesta a questa Corte di controllare la correttezza della verifica di credibilità della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda quale compiuta dal Tribunale, senza considerare che la suddetta verifica costituisce un apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti delineati dal testo di questa disposizione successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis;

11. anche il secondo motivo è inammissibile in quanto le deduzioni del ricorrente in materia di protezione umanitaria risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, tanto che dal ricorso non si riesce a individuare la specifica condizione di vulnerabilità che affliggerebbe il ricorrente e che il Giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, perchè nel ricorso si fa esclusivo riferimento all’inadeguatezza delle condizioni di vita di E.G. in Nigeria ((OMISSIS));

11.1. questo risulta in modo emblematico dall’assoluta mancanza di alcuna dimostrazione sul radicamento in Italia del ricorrente e dall’affermazione secondo cui l’interessato ha lasciato il proprio Paese alla ricerca di condizioni di vita adeguate ai parametri del benessere e della dignità umana;

11.2. ma, come evidenziato anche dal Tribunale, ai fini della protezione umanitaria non è sufficiente la riferita esistenza, nello Stato verso cui il soggetto si troverà ad essere rimpatriato, di “violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3681) e che emerga da idonee allegazioni da parte del richiedente, dirette a dimostrane il necessario collegamento con la propria vicenda personale, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6, cit.;

Conclusioni.

12. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

13. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

14. l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato determina l’insussistenza – allo stato, cioè, sempre che tale ammissione non risulti revocata dal giudice competente – dei presupposti processuali per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368; Cass. 9 gennaio 2019, n. 284; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; Cass. 13 marzo 2019, n. 7204; Cass. 24 maggio 2019, n. 14292; Cass. 13 agosto 2019, n. 21375 e n. 21377).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2100,00 (duemilacento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato – i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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