Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29593 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6357-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.M., S.L., A.G., C.

G., R.V., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

COLA DI RIENZO 44, presso lo studio dell’avvocato CALANDRELLI

DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 84/2005 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 13/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CALANDRELLI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Del

Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti dei sigg. A., C., L., R. e S. – dirigenti Enel in quiescenza, iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 – per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto dei contribuenti al parziale rimborso della ritenuta d’imposta operata sulle somme loro versate a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale; ritenuta che era stata calcolata dal sostituto d’imposta applicando sull’intero importo l’aliquota con la quale era stato tassato il TFR. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato – nella parte conclusiva della motivazione (punto F) – “applicabile alle somme capitali liquidate a titolo di previdenza complementare la tassazione del 12,5% meno il 2% per ogni anno oltre il decimo dal 1986 sulle somme risultanti all’Ufficio impositore corrisposte ai sigg….” ed ha conseguentemente disposto la riliquidazione della ritenuta operata dal sostituto d’imposta e il rimborso delle differenze tra il versato ed il dovuto.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è affidato a due motivi.

I contribuenti si sono costituiti con controricorso, contestando l’ammissibilità e la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 30.11.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) per violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6 e D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 18 (TUIR), nonchè la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). La ricorrente assume che la statuizione che l’importo per cui è causa sarebbe soggetto a “tassazione del 12,5% meno il 2% per ogni anno oltre il decimo dal 1986”, contenuta nel punto F) di pag. 4 della sentenza gravata, da un lato si porrebbe in contrasto con il combinato disposto della L. n. 482 del 1985, artt. 6 e 16, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 18 e, d’altro lato, risulterebbe contraddittoria con la motivazione della stessa sentenza, laddove si afferma che alla fattispecie andrebbe applicata “la ritenuta del 12,5% sulla differenza tra il capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, meno il 2% annuo dall’undicesimo anno in poi”.

Col secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), affermando che la sentenza gravata sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione nel disporre l’applicazione della ritenuta del 12,5% all’intero capitale corrisposto, decurtato del 2% oltre il decimo anno, ancorchè i contribuenti avessero chiesto l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla sola differenza tra capitale corrisposto e premi riscossi, decurtata del 2% oltre il decimo anno.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione dei contro ricorrenti di inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi, poichè il ricorso ha ad oggetto una sentenza depositata il 13.7.05 e, dunque, in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006.

Ancora in via preliminare è opportuno sottolineare che, poichè l’oggetto del presente giudizio è una domanda di rimborso dei contribuenti, questi ultimi rivestono la qualità di attore in senso non soltanto formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale (cfr. Cass. 13057/04, Cass. 22567/04, Cass. 10797/10).

Da tale rilievo discende una duplice conseguenza: per un verso, l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sui contribuenti;

per altro verso, le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale; salva l’ipotesi di formazione di un giudicato interno o – ove in concreto ne ricorrano i presupposti – l’applicazione del principio di non contestazione. Quanto a tale ultimo principio, va altresì sottolineato che esso non può essere invocato per sostenere l’assunto secondo cui la mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, dei contenuti della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta Enel sulla composizione della somma erogata ai contribuenti implicherebbe ammissione della quantificazione del rendimento finanziario operata in detta certificazione. In proposito va precisato, per un verso, che il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore, allorchè il convenuto si limiti a negare in radice l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur (Cass. SS.UU. 761/02); per altro verso, che il principio di non contestazione opera sul piano della prova, cosicchè nel processo tributario (nel quale pure è certamente applicabile, vedi Cass. 1540/07) esso non elide l’operatività dell’altro principio – operante sul piano dell’allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario – secondo cui la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (cfr. Cass. 7789/06).

Svolta tale premessa, si può procedere all’esame dei motivi di ricorso.

La censura di violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, artt. 6 e 16, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 18, svolta col primo mezzo di ricorso, è fondata e va accolta. Essa pone la questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A. Tale questione è stata recentemente chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha affermato il seguente principio: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separala di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17″. Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale; per tale intendendosi, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”.

Il primo mezzo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate va quindi giudicato fondato, perchè la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio affermando che si dovrebbe applicare la “tassazione del 12,5% meno il 2% per ogni anno oltre il decimo dal 1986 sulle somme risultanti all’Ufficio impositore corrisposte” ai contribuenti a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto applicare l’aliquota del 12,5% solo al rendimento imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato, quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che procederà – previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, quantificherà la parte della somma complessivamente erogata a ciascun contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta da ciascun contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo.

In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza gravata va cassata con rinvio, dovendosi rimettere le parti alla Commissione Tributaria Regionale perchè questa si pronunci sulla domanda restitutoria dei contribuenti determinando l’imposta da costoro dovuta secondo i principi sopra enunciati. Spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza gravata e rinvia le parti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione che si atterrà ai principi di cui in motivazione e regolerà anche le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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