Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29593 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20604/2018 proposto da:

D.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Luca Zuppelli;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato per legge in Roma Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 20 giugno 2018, respinge il ricorso proposto da D.L., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) nel ricorso non vi è alcun cenno alla sussistenza nei confronti del ricorrente di uno dei motivi che consentono la concessione dello status di rifugiato; nè dal suo racconto è emersa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) non essendo stato precisato che, in caso di rimpatrio, il ricorrente corra il rischio di subire un “danno grave”, del tipo ivi indicato;

b) il richiedente ha collegato la decisione di espatriare al proprio rifiuto di far parte di un gruppo di ribelli, ma non ha provato la sussistenza di un pericolo di un danno grave del tipo previsto dalle indicate disposizioni che potrebbe correre in caso di rimpatrio, avendo collegato il suo timore di rimpatriare non alla propria specifica situazione, ma alla generale situazione della (OMISSIS);

c) con riferimento all’ipotesi indicata nel medesimo art. 14, lett. c va rilevato che le notizie raccolte da fonti internazionali affidabili aggiornate portano a concludere che a partire dal 2018 nè in Senegal nè nella (OMISSIS) (da cui proviene il ricorrente) è presente una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possa coinvolgere il ricorrente;

d) il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto d’asilo che, però, ormai in base alla giurisprudenza di legittimità è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, il che comporta che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3;

e) non può essere accolta neppure la domanda diretta ad ottenere la protezione umanitaria, in quanto non sono state allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute;

i) in particolare, la fattiva volontà di inserimento in Italia non può considerarsi da sola come elemento determinante per il rilascio del suindicato permesso di soggiorno;

3. il ricorso di D.L. domanda la cassazione del suddetto decreto per due motivi; il Ministero dell’Interno, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi dei motivi.

2. il ricorso è articolato in due motivi;

3. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (recte: n. 3), violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata attivazione, da parte del Tribunale, dei propri poteri istruttori d’ufficio sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e delle sue precise e dettagliate dichiarazioni;

4. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive per il giudizio, riguardanti principalmente la valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente;

Esame dei motivi.

5. l’esame dei motivi di censura porta all’inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

6. in linea generale tutte le censure – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del primo motivo – si risolvono nella sostanza nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti;

7. si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Giudice del merito, che come tale è di per sè inammissibile;

8. in particolare, con riguardo al primo motivo va anche aggiunto che in esso mancano argomentazioni specificamente riferite al decreto qui impugnato poste a supporto del contestato omesso utilizzo dei poteri istruttori officiosi da parte del Tribunale;

9. quanto al secondo motivo va ricordato che il vizio della motivazione, come inteso dal ricorrente, non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – in base al quale la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;

Conclusioni.

10. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

11. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

12. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2100,00 (duemilacento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA