Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29593 del 11/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/12/2017, (ud. 30/11/2017, dep.11/12/2017),  n. 29593

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che G.E. ha proposto opposizione avverso il verbale in data 11 ottobre 2010 con cui il Ministero dell’interno gli aveva contestato la violazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, perchè “in data 20 maggio 2010 è stato notificato il verbale n. (OMISSIS), redatto il 16 marzo 2010, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, commessa l'(OMISSIS) con veicolo targato (OMISSIS), con cui veniva intimato di comunicare, entro 60 gg. dalla notifica, i dati personali e della patente di guida del conducente. Essendo decorsi inutilmente i termini imposti senza alcuna comunicazione relativa alle informazioni richieste, la S.V. non ha ottemperato alla intimazione ricevuta”;

che a sostegno dell’opposizione il G. ha dedotto che la comunicazione dei dati del conducente e la relativa copia autenticata della patente di guida erano state regolarmente e tempestivamente inviate a mezzo di raccomandata A.R.;

che l’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 2 gennaio 2015, ha rigettato l’opposizione;

che il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata l’8 giugno 2016, ha respinto l’appello;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il G. ha proposto ricorso, con notificato a mezzo del servizio postale il 4 gennaio 2017, sulla base di un motivo;

che gli intimati Ministero dell’interno e Prefettura di Roma non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che l’intimata non ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che con l’unico mezzo il ricorrente deduce erronea applicazione di norme di diritto (artt. 126 bis e 180 C.d.S., e dei principi della Suprema Corte), sostenendo di avere, in applicazione dell’art. 126 bis del codice, compilato e inviato tempestivamente a mezzo raccomandata la comunicazione dei dati del conducente, indicando i propri dati anagrafici e gli estremi della propria patente, unitamente alla copia autenticata della patente stessa;

che il motivo è manifestamente infondato;

che il Tribunale ha accertato che nella comunicazione ex art. 126 bis C.d.S., inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. non è identificabile l’autore della violazione contestata, avendo il G. dichiarato che “non è stato in grado di risalire all’effettivo conducente al momento della presunta infrazione”;

che tale essendo l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito circa la portata della comunicazione effettuata, correttamente il Tribunale ha fatto applicazione del principio – più volte ribadito da questa Corte regolatrice (Cass., Sez. 2^, 3 giugno 2009, n. 12842; Cass., Sez. 2^, 16 ottobre 2014, n. 21957) – secondo cui, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa, l’inosservanza di tale dovere di collaborazione essendo sanzionata, in base al combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 C.d.S., alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005;

che in particolare, si è statuito che, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente (Cass., Sez. 2^, 12 giugno 2007, n. 13748);

che il motivo di ricorso – con cui si sostiene che in realtà il G. non avrebbe invocato alcun motivo di giustificazione ma avrebbe espresso un mero rammarico, comunicando tuttavia i propri dati e facendosi carico della presunta infrazione – si risolve nella sollecitazione di una nuova lettura della detta comunicazione, diversa da quella effettuata, con logica e congrua motivazione, dal Tribunale;

che il ricorso è rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

dichiara – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2017

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