Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29592 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R.P.G., M.R.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Alessandro Farnese n. 7,

presso lo studio dell’avv. Berliri Claudio, che li rappresenta e

difende unitamente all’avv. Danza Anna Rita;

– controricorrenti –

ME.RO.Gi. e M.R.F.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sez. 19^, n. 33 del 31 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

0.11.2011 dal Consigliere Relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 377

c.p.c., u.c.;

udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato Maddalo

Alessandro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.R.P.G., M.R.G., M.R.F. e Me.Ro.Gi.

proposero distinti ricorsi avverso gli avvisi di liquidazione loro rispettivamente notificati, per imposta di successione, imposta sostitutiva invim, tributi speciali ed accessori di legge, in relazione a dichiarazione di successione presentata il 19 gennaio 1999.

Riuniti i ricorsi (e quello proposto da M.R.G. avverso conseguente cartella esattoriale), l’adita commissione provinciale li accolse, annullando tutti i provvedimenti impugnati.

Presentata dai contribuenti istanza di condono ex L. n. 289 del 2002, con atto notificato il 25 febbraio 2005, l’Agenzia delle Entrate propose appello, rilevando che la controversia era suscettibile di condono limitatamente alle passività non ammesse e sostenendo la legittimità dell’atto impositivo per la parte residua.

Preso atto di essere chiamata a pronunziare su appello notificato il 25 febbraio 2005 avverso sentenza depositata il 2 aprile 2003 e ritenendo non applicabile alla fattispecie la sospensione dei termini d’impugnazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, il giudice a quo, in accoglimento delle eccezione preliminare dei contribuenti, dichiarò l’inammissibilità dell’appello, perchè tardivamente promosso.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

P.G. e M.R.G. hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno presentato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La notifica del ricorso all’intimato Me.Ro.Gi., è stata eseguita a mezzo posta, sensi dell’art. 149 c.p.c. e, tuttavia, l’avviso di ricevimento, attestante l’avvenuta acquisizione del plico postale da parte del destinatario, non risulta allegato al ricorso nè successivamente versato in atti o prodotto in sede di udienza a cura dell’Agenzia ricorrente, che, peraltro, neppure in tale sede, ha rappresentato la mancata restituzione di detto avviso da parte dell’Ufficio postale e l’inutile tempestiva richiesta di duplicato.

In assenza di costituzione in giudizio dell’intimato – ed atteso che non ricorrono ipotesi di litisconsorzio necessario (nemmeno processuale, posto che la solidarietà non comporta vincolo d'”inscindibilità” nè di “dipendenza” ex art. 331 c.p.c. tra le causa riunite, non essendo, in caso di solidarietà, preclusa l’azione di un solo contitolare o verso un solo contitolare tesa a perseguire l’adempimento dell’intera obbligazione: cfr. Cass. 7308/07, 24425/06, 15358/06 e, v. pure 17533/10, 16018/10, 26888/08) – deve prioritariamente riscontrarsi, alla luce del criterio sancito dalle SS.UU. di questa Corte (v. Cass. s.u. 627/08), l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di Me.

R.G..

Con riguardo alla posizione (scindibile) degli altri intimati, deve rilevarsi che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, commi 6 e 8”.

La doglianza è fondata.

Invero, la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, ha sancito, tra l’altro, la sospensione dei termini di impugnazione per tutte le liti fiscali suscettibili di definizione agevolata ai sensi della legge medesima e non è controverso che, almeno in parte (quella relativa alle passività non ammesse), la lite in oggetto era suscettibile di definizione agevolata (mentre, d’altro canto, non risulterebbe nemmeno prospettabile una diversificazione del termine d’impugnazione in rapporto alla sola parte della controversia suscettibile di condono).

Alla stregua delle considerazioni che precedono – dichiarato inammissibile nei confronti di Me.Ro.Gi. – il ricorso dell’Agenzia va accolto nei confronti degli altri intimati.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità in merito ai rapporti processuali non definiti in questa sede, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Me.Ro.Gi.; accoglie il ricorso nei confronti degli altri intimati, cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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