Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29592 del 16/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29592
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8889-2013 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE
AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA LA VIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 229/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 24/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
Fatto
RILEVATO
che:
p. 1. A.G. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 229/15/12 del 24 settembre 2012, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatagli il 14 luglio 2009 a seguito di avviso di accertamento sintetico notificato il 22 ottobre 2008, non opposto (rettifica della dichiarazione dei redditi in MU 2003 per l’anno 2002, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38,comma 4 segg.).
La commissione tributaria regionale ha in particolare evidenziato che: – il ricorso introduttivo del contribuente aveva avuto ad oggetto la richiesta di annullamento della cartella di pagamento; – tale cartella era tuttavia priva di vizi propri e non poteva venire impugnata per profili concernenti il fondamento della pretesa tributaria, basandosi quest’ultima su pregresso avviso di accertamento non opposto; – soltanto in appello, del resto, il contribuente aveva chiesto altresì l’annullamento dell’avviso di accertamento, dando così origine ad una condotta processuale “niente affatto lineare”, dalla quale non si comprendeva “se voglia l’appellante l’annullamento della cartella o dell’accertamento”.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere dall’agente per la riscossione Equitalia Sud spa, anch’esso intimato.
p. 2. In vista dell’odierna adunanza in camera di consiglio l’ A. ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, comma 2, conv. in L. n. 225 del 2016, allegando documentazione attestante la definizione della lite pendente in base alla normativa testè citata.
A seguito di ciò, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo, con la compensazione (Cass. 10198/18) delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il processo;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018