Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29591 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26842-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GALVANIC INDUSTRIES SRL IN LIQUIDAZIONE, GALVANICHE RIPAMONTI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 32/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società Galvanic Ripamonti spa proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 2005, le veniva richiesto il pagamento dell’importo di Euro 50.400,00 per imposta sostitutiva non versata, in violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 472, oltre ad un maggior importo ai fini irap per il medesimo anno di imposta.

Nell’atto impugnato si richiamava il processo verbale di constatazione dal quale risultava che nel 2005 la società aveva provveduto a rivalutare i beni ammortizzabili per Euro 6.000.000 versando l’imposta sostitutiva del 12% pari ad Euro 720.000.

Il saldo attivo della rivalutazione doveva essere imputato a capitale, oppure accantonato in una speciale riserva, salvo che non si procedesse ad affrancarlo, pagando un ulteriore imposta sostitutiva del 7%.

La determinazione del saldo di rivalutazione al quale applicare l’aliquota del 7% era da effettuare, come da circolare n. 18 del 2006 e da risoluzione n. 55 del 2008 n. 362 del 2008 al lordo dell’imposta sostitutiva cioè su Euro 6.000.000 anzichè su Euro 5.280.000 mila pari alla somma di Euro 6.000.000 meno quella di 720.000.

Nel ricorso il contribuente deduceva che L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 472, faceva riferimento al saldo di rivalutazione, termine che indica la differenza tra l’importo del bene rivalutato e l’importo dell’imposta sostitutiva del 12%. Inoltre, era richiamata la L. n. 342 del 2000, comma 469, che individuava il saldo attivo risultante dalla rivalutazione nell’importo al netto dell’imposta sostitutiva.

In subordine la società deduceva che, ove fosse stata ritenuta corretta l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, sarebbe stata da considerare affrancata solo una parte della riserva, ma non avrebbe potuto essere preteso l’importo di Euro 50.400.

2. La CTP di Milano accoglieva il ricorso e annullava l’accertamento nella parte riferita all’imposta sostitutiva, confermandolo per quanto riguardava l’Irap.

La sentenza si fondava sulla L. n. 342 del 2000 richiamata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 469, oltre che sul D.M. n. 162 del 2001, art. 9, comma 1, e D.M. n. 86 del 2002, art. 4, comma 1, i quali stabilivano, anche ai fini fiscali, la coincidenza del saldo attivo con l’importo iscritto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva.

3. Proponeva appello l’Ufficio evidenziando che da una lettura più approfondita dei citati D.M. emergeva che la base imponibile della società, ai soli fini delle imposte sul reddito, era costituita dal saldo aumentato dell’imposta sostitutiva. L’ufficio deduceva anche che la L. n. 342 del 2000, art. 13, comma 3 e il D.M. n. 162 del 2001, art. 9, indicavano come imponibile, in caso di distribuzione, il saldo aumentato dell’imposta sostitutiva, dunque specularmente per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva occorreva operare lo stesso aumento.

3. La CTR della Lombardia rigettava l’appello.

Dopo aver richiamato la normativa di cui alla L. n. 266 del 2005 e del D.M. n. 86 del 2002, art. 4, comma 1, secondo cui il saldo attivo di rivalutazione è costituito dall’ importo iscritto nel passivo del bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati i Giudici dell’appello affermavano che non vi fosse differenza tra il saldo di rivalutazione della L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 472, e il saldo attivo di rivalutazione.

Anche la circolare n. 18 del 13 giugno 2006 dell’Agenzia delle Entrate affermava tale coincidenza, precisando che non bisognava tener conto della circostanza che il saldo attivo fosse esposto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva computata a diretta riduzione del saldo.

Nella circolare si richiamava la L. n. 342 del 2000, art. 13, comma 3, e il già citato D.M. n. 162 del 2001, art. 9, comma 2, per affermare che l’imponibile relativo all’affrancamento dovesse essere individuato, per specularità, avendo riguardo al saldo attivo di rivalutazione aumentato dell’imposta sostitutiva del 12%.

A parere del giudice di secondo grado la controversia doveva essere risolta con il criterio interpretativo dettato dall’art. 12 delle Disp. sulla legge in generale che impone di non attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole. Dunque per il rinvio operato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 742, alla normativa anteriore, il saldo di rivalutazione doveva essere quello iscritto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva del 12% e non si poteva accedere ad un’interpretazione sistematica in contrasto con il tenore letterale della norma. Pertanto la pretesa erariale costituita dal recupero della somma di Euro 50.400 era infondata.

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un solo motivo di ricorso.

5. La parte intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi da 469 a 472, del D.M 19 aprile 2002, n. 86, art. 1 e del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente è pacifico che la società contribuente, nell’anno 2005, aveva provveduto a rivalutare, ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 469, i beni ammortizzabili per complessivi Euro 6.000.000, versando tempestivamente l’imposta sostitutiva del 12%, pari ad Euro 720.000, come previsto dal successivo comma 471. La stessa società contribuente, poi, aveva affrancato, avvalendosi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 472, il corrispondente saldo attivo di rivalutazione, applicando adesso l’imposta sostitutiva del 7% sull’importo di Euro 5.280.000 e, dunque, al netto dell’imposta sostitutiva già versata anzichè sulla somma lorda pari ad Euro 6.000.000. L’avviso di accertamento aveva recuperato la maggiore imposta dovuta assumendo come base imponibile l’importo rivalutato al lordo dell’imposta già versata.

L’art. 1, comma 472, introduce una disciplina diversa da quella di cui al comma 469, sicchè sarebbe ragionevole e rispondente alla ratio della norma prendere in considerazione l’importo rivalutato, senza che rilevi l’importo pagato per ottenere la rivalutazione stessa. Infine l’identità del richiamo “al netto dell’imposta sostitutiva” di cui del D.M. 162 del 2001, art. 9, comma 1, e D.M. n. 86 del 2002, art. 4, comma 1, è solo ai fini dell’iscrizione nel passivo del bilancio e non ai fini legati al cosiddetto affrancamento di cui al comma 472.

2. Il ricorso è inammissibile.

La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle Disp. della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione. Nella specie, il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento e la parte destinataria della notifica non si è costituita, sicchè deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

3. Non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disp. per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Infatti Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo Sez. 6-L, Ord. n. 1778 del 2016.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione civile, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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