Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29590 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6357-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

LA FERROVIARIA ITAL. SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio

dell’avvocato PERRONE LEONARDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TARDELLA GIANMARCO con procura speciale

notarile del Not. Dr. NADIO BARBAGLI in AREZZO, rep. n. 61135 del

15/03/2007;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2006 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 12/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato TARDELLA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ferroviaria Italiana s.p.a. presentò due istanze di rimborso di maggiore Irap versata negli anni 1999 e 2000 sul presupposto che i contributi pubblici, percepiti per il ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto, non potessero concorrere a formare la base imponibile. Sostenne quindi che la quota parte d’imposta calcolata sui contributi percepiti era da ritenere illegittima.

Avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, la società propose ricorso ribadendo la stessa tesi. Tale ricorso fu accolto dalla commissione tributaria provinciale di Firenze con sentenza poi confermata in appello. Invero la commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza resa pubblica il 12.5.2006, preliminarmente rigettando, per novità, un’eccezione dell’agenzia delle entrate circa la mancanza di prove sulla natura contributiva delle somme in relazione alle quali era stata formulata l’istanza di rimborso, motivò nel senso della intassabilità ai fini Irap dei contributi in questione secondo il disposto di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 bis, tenuto conto della irretroattività della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, discendente (a scapito della terminologia usata nel testo) dalla sua natura di norma innovativa.

L’agenzia delle entrate chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso La Ferroviaria italiana s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo si denuncia (art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, e art. 11 bis, comma 1, del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, conv. in L. n. 265 del 2002, e della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, per avere la commissione regionale disatteso il principio, dalle citate previsioni desumibile, che ai fini della base imponibile Irap concorrono anche i contributi non assoggettati a Irpeg (secondo la disciplina pro tempore vigente), salvo i contributi correlati a componenti positivi e negativi non ammessi in deduzione.

Col secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, e dell’art. 112 c.p.c., per avere la commissione ritenuto integrare un’ eccezione in senso stretto – come tale preclusa in appello – il rilievo, svolto dall’appellante in una memoria integrativa, circa la natura giuridica di corrispettivo di servizio, e non di contributo, delle somme percette (per complessivi Euro 171.980,15) dalla Regione Toscana nell’anno 2000.

Con terzo motivo l’amministrazione lamenta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, e della L.R. Toscana n. 30 del 1988, art. 31, in quanto, nello specifico, mancherebbe la correlazione tra la somma erogata e il componente negativo non deducibile. Sostiene che detta correlazione deve risultare dalla legge istitutiva del contributo, mentre la legge regionale suddetta non fa alcun cenno al riguardo, in particolare per ciò che concerne la destinazione dei contributi in rapporto agli oneri relativi al costo del personale.

Col quarto motivo si deduce un’ulteriore violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, della L.R. Toscana n. 42 del 1998, art. 15 e del D.Lgs. n. 422 del 1997, art. 19, in relazione alla domanda di rimborso dell’Irap attinente all’anno 2000; per la quale, riprendendo la considerazione al fondo del secondo motivo, l’amministrazione sostiene che il contratto di servizio stipulato tra l’ente locale e la società di trasporto è stato tale da modificare, nella specie, la natura del contributo concesso, in guisa da convertirlo in vero e proprio corrispettivo.

2. – Debbono essere esaminati con priorità il primo e il terzo motivo, che – con idonei quesiti – devolvono la questione della tassabilità ai fini Irap (in quanto compresi nella relativa base imponibile) dei contributi erogati alle imprese di trasporto pubblico.

I motivi sono fondati, essendo stata la questione risolta dalla giurisprudenza della Corte in esatta sintonia con la tesi qui sostenuta dall’amministrazione, a mezzo del principio secondo cui la non imponibilità ai fini dell’Irap dei contributi erogati per il ripiano di perdite di esercizio può essere riconosciuta soltanto in presenza di una correlazione con componenti negativi non deducibili (quale – a esempio – il costo del personale) che siano però esplicitamente previsti dalla legge istitutiva del contributo (cfr.

Cass. n. 13160/2010; n. 14415/2010).

Così non è nella specie, attesa la mancanza di ogni riferimento a una simile correlazione nella L.R. Toscana n. 30 del 1988 (art. 31 nel testo che rileva ratione temporis), la quale (in coerenza con la disciplina della L. n. 151 del 1981, art. 6, previdente la generale possibilità di erogazione dei contributi de quibus – sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale – con il fine specifico di “conseguire l’equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto”) si propone il solo obiettivo di riequilibrare i bilanci dei servizi medesimi, senza alcuna distinzione circa la natura dei costi da ripianare.

3. – Non può seguirsi, d’altronde, la commissione regionale nell’affermazione che assume l’esenzione rapportabile alla generale valenza del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 bis e al carattere di norma innovativa della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3.

Invero le sezioni unite di questa Corte, affrontando il nodo posto dalle citate previsioni, hanno chiarito (v. sez. un. n. 21749/2009) che nessuna sostanziale modifica rispetto alla determinazione dei componenti della base imponibile dell’Irap (quale originariamente individuata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11) ha comportato l’introduzione del cit. D.Lgs., art. 11 bis. E che, esattamente al contrario di quanto dall’impugnata sentenza ritenuto, l’interpretazione autentica dell’art. 11 (valida quindi anche per le annualità pregresse, come quelle che qui rilevano) è giustappunto quella che è stata fornita dalla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, nel dianzi precisato senso che sono soggetti all’imposta anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive o di altre di carattere speciale; disposizioni che, come si è visto, nella L.R. Toscana n. 30 del 1988 non sono presenti.

4. – Può quindi, in conclusione, essere ribadito il principio di diritto che i contributi erogati a norma di legge – ivi compresi quelli in esame, relativi alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio – debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’Irap, anche se in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

L’impugnata sentenza, essendo in contrasto col principio detto, va soggetta a cassazione in accoglimento dei citati due motivi, gli altri potendosi ritenere assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte pronunciare nel merito, ai sensi dell’art. 384 cpv. c.p.c., rigettando l’impugnazione della società avverso il silenzio-rifiuto.

L’assestamento del formante giurisprudenziale in epoca successiva alla pronuncia della sentenza cassata giustifica la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri;

cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione o proposta dalla società avverso il silenzio-rifiuto; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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