Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29590 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 24/12/2020), n.29590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 274/2020 proposto da:

M.D.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI CATANIA;

– intimata –

avverso il decreto N. 2535/2019 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositata il 13/11/2019 R.G.N. 349/2019.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Caltanissetta, con decreto del 13 novembre 2019, ha respinto il ricorso proposto da M.D.B. avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Tribunale – per quanto qui ancora interessa – ha ritenuto, circa la richiesta protezione sussidiaria, che, dall’esame delle fonti accreditate consultabili in materia, l’area del Kayes in Mali di provenienza del ricorrente non risultasse interessata da alcun conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; quanto poi alla domanda volta ad ottenere la protezione umanitaria, il Tribunale ha accertato non essere emersa “una possibile situazione di vulnerabilità (il ricorrente è ormai maggiorenne ed i trascorsi libici, ammesso che siano realmente accaduti, non hanno lasciato conseguenze sul piano delle condizioni psico-fisiche del ricorrente)”, non avendo peraltro l’istante – secondo il Tribunale specializzato – “raggiunto in Italia un adeguato livello di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo (che comunque non potrebbe avere autonomo rilievo per il riconoscimento della protezione umanitaria)”;

3. per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia testualmente: “art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3; art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti; art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza ed error in procedendo, art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14”;

si critica la motivazione del Tribunale che non avrebbe adeguatamente valutato la situazione della regione di provenienza del richiedente protezione “alla luce di informazioni precise e aggiornate”;

2. il motivo – in disparte il profilo di inammissibilità derivante dalla promiscua deduzione di violazione di plurime disposizioni, lamentando contemporaneamente errores in iudicando ed in procedendo, senza adeguatamente specificare quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono, invece, essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dell’art. 360 c.p.c., comma 1, in tal modo non consentendo una sufficiente identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016) – non può comunque trovare accoglimento;

il Tribunale, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate (pag. 5 del decreto impugnato) ha accertato in fatto che nella regione di provenienza del ricorrente (parte sud del Mali) non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione, censure neanche prospettate dall’odierno ricorrente (di recente, tra molte, Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perchè si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (da ultimo: Cass. n. 2563 del 2020);

3. il secondo motivo denuncia: “art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 3 e conseguentemente art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza; art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5”;

si deduce, in ordine alla negata protezione umanitaria, che il M. è partito dal Mali da minorenne e che, se dovesse rientrarvi, subirebbe la privazione della titolarità e dell’esercizio di diritti umani, anche considerando la frequentazione in Italia di un istituto scolastico;

4. il motivo, che presenta nella sua formulazione promiscua il medesimo vizio di inammissibilità già esaminato con il precedente, non è comunque meritevole di accoglimento;

le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019), puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018); si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304 del 2019), tanto da indurre le Sezioni unite ad accogliere nell’occasione il ricorso proposto dal Ministero, in quanto la decisione del giudice d’appello si era fondata sul solo elemento, isolatamente considerato, della recente assunzione del richiedente alle dipendenze di un datore di lavoro italiano;

orbene, nella specie in ricorso non viene adeguatamente specificato nè quando nè come siano stati sottoposti all’attenzione del giudice di merito quegli elementi di fatto individualizzanti che consentissero di enucleare una condizione di vulnerabilità; in particolare, nel caso che ci occupa, il ricorrente neanche specifica quando e come avrebbe sottoposto al giudice del merito la frequenza di un istituto scolastico, trascurando altresì di considerare che – per l’insegnamento delle Sezioni unite innanzi richiamato – il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere riconosciuto per il solo livello di integrazione in Italia del richiedente, nè in considerazione della situazione del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti;

in definitiva il difensore del ricorrente, come in analogo caso (Cass. n. 17646 del 2019), prospetta una implicita richiesta di diversa valutazione del grado di inserimento del ricorrente in Italia rispetto a quella espressa nel provvedimento impugnato, per tale via violando, da un lato, i limiti della verifica di legittimità, dall’altro non misurandosi con la affermazione in diritto (anch’essa coerente con la più volte richiamata giurisprudenza) secondo cui l’integrazione in Italia non costituisce elemento di per sè decisivo per il riconoscimento della protezione umanitaria, ove non risulti che il richiedente si sia allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva nel suo Paese, sotto il profilo della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili;

5. conclusivamente il ricorso va rigettato; nulla va liquidato per le spese in quanto il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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