Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29590 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19737-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI SCARPA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Direzione provinciale I di Milano appellava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano relativa ad una cartella di pagamento per Euro 21.147,00 relativa a imposta di registro e sanzione pecuniaria.

Secondo l’ufficio appellante i giudici di primo grado avevano erroneamente ritenuto che l’atto presupposto della cartella fosse un avviso di liquidazione relativo all’imposta Invim quando, invece, era relativo all’imposta di registro. Infatti, la pretesa erariale scaturiva dall’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. (OMISSIS) del 2008, emesso in dipendenza dei tributi derivanti da sentenza del Tribunale di Milano n. 9171 del 1996 e divenuto definitivo, non essendo stato impugnato.

L’errore nasceva dal fatto che l’Agenzia delle Entrate, oltre a questo avviso di liquidazione, aveva notificato altro avviso di liquidazione relativo all’Imposta Invim, poi annullato a seguito dell’accoglimento di altro ricorso del contribuente.

2. La CTR della Lombardia rigettava l’appello, ritenendo che la questione posta dall’Ufficio, relativa al diverso avviso di liquidazione alla base della cartella impugnata, fosse inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57. Secondo la Commissione Tributaria Regionale, infatti, la motivazione alla base della cartella di pagamento faceva riferimento all’avviso n. (OMISSIS)/99 notif. (OMISSIS)/08 che poteva essere facilmente confuso con altro n. (OMISSIS)/99 notif. il 29/09 in precedenza annullato. Infatti, sia il contribuente che l’Agenzia delle Entrate, in primo grado avevano ritenuto che oggetto della cartella di pagamento impugnata fosse l’avviso di liquidazione avente ad oggetto l’Invim e non l’imposta di registro, avviso già annullato con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.

L’Ufficio si era reso conto dell’errore solo con l’atto d’appello con il quale aveva introdotto un nuovo motivo di contestazione.

2.1 Secondo la CTR, premesso che la cartella di pagamento non era motivata in quanto lo stesso in ufficio aveva incontrato delle gravi difficoltà a comprendere quale fosse il titolo giustificativo ai fini dell’emissione della cartella, la ragione assorbente del rigetto dell’appello doveva ritenersi l’inammissibile ampliamento del thema decidendum contrastante con il divieto contenuto del D.Lgs 546 del 1992, art. 57.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

4. Resiste con controricorso Z.F..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato violazione o falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La ricorrente evidenzia che il divieto di domande nuove in appello in materia tributaria non si applica all’amministrazione finanziaria la cui attività processuale è volta unicamente alla difesa del proprio atto e, in ogni caso, nella specie non vi sarebbe stato alcun motivo nuovo, in quanto l’appello era relativo all’accertamento dell’origine della pretesa tributaria e, dunque, l’oggetto del giudizio era rimasto invariato, trattandosi di mere difese di diritto svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio per sostenere la legittimità della cartella. In particolare non vi sarebbe stato alcun ampliamento del thema decidendum ma semplicemente il rilievo dell’errore della Commissione Tributaria Provinciale.

1.1 II primo motivo è infondato.

Il processo tributario, in quanto diretto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, sicchè il giudice tributario non può estendere la propria indagine all’esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall’ufficio (Sez. 5, Sent. n. 7927 del 2016). Sicchè è corretta la decisione della CTR che ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, volto a dimostrare l’errore della sentenza di primo grado circa l’atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento impugnata.

Infatti, in primo grado nel contraddittorio tra le parti, la stessa Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che oggetto della cartella di pagamento fosse l’avviso di liquidazione cui poi si era riferita la sentenza. Ne consegue che l’Ufficio non può fondare con l’atto di appello la pretesa tributaria su un diverso fatto costitutivo che non era stato assunto a fondamento della pretesa nel giudizio di primo grado, a pena di un’inammissibile mutamento della causa petendi (Sez. 5, Sent. n. 27065 del 2008).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

L’ufficio ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata fa riferimento ad un presunto vizio di motivazione della cartella che, qualora fosse considerato come ulteriore ratio decidendi per il rigetto dell’appello, sarebbe in violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e della L. n. 212 del 2000, art. 7.

La cartella di pagamento impugnata, infatti, conteneva tutti gli elementi richiesti dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,per la concreta individuazione del titolo in relazione al quale le somme erano state richieste. La ricorrente evidenzia che, nel caso in esame, la cartella era stata preceduta da un avviso di liquidazione dell’imposta e, dunque, era sufficiente l’indicazione degli estremi dell’atto impositivo presupposto.

Infine l’eventuale statuizione sulla insufficiente motivazione della cartella sarebbe comunque pronunciata in violazione dell’art. 112 c.p.c. dal momento che in nessun passaggio del ricorso proposto in primo grado era censurata la motivazione dell’atto impugnato, dunque la sentenza sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione.

2.1 I motivo è inammissibile, in quanto la stessa parte ricorrente lo subordina all’eventuale qualificazione del vizio di motivazione come ratio decidendi autonoma rispetto a quella sulla quale la CTR aveva fondato il rigetto dell’appello e scrutinata con il primo motivo. Ne consegue che una volta rigettato il primo motivo la questione posta con il secondo diventa inammissibile perchè non rilevante. Infatti, nel caso sia proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata, e l’impugnazione riguardi con diversi motivi entrambe le ragioni, il rigetto di una di esse rende irrilevante l’esame del motivo riferito all’altra, il quale non risulterebbe in nessun caso idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata infondata.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (disp. per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Infatti, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo Sez. 6-L, Ord. n. 1778 del 2016.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 2.300, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a., se dovute;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione civile, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA