Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29590 del 11/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/12/2017, (ud. 30/11/2017, dep.11/12/2017),  n. 29590

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. A.A. ha chiesto la condanna di M.P. e di M.G. al pagamento del complessivo importo di Euro 128.111,29, oltre oneri di legge, a titolo di corrispettivo per l’incarico professionale, da essi conferito, di assistenza, consulenza e rappresentanza e difesa nelle controversie giudiziali e stragiudiziali afferenti direttamente ai medesimi, nonchè alle società M. s.r.l. e all’Azienda Agricola ai Frutti di Bosco, attraverso la sottoscrizione di apposito atto di conferimento di incarico professionale in data 30 novembre 2009;

che si è costituita la sola M.P., resistendo;

che il Tribunale di Varese, con sentenza n. 651/14 in data 16 giugno 2014, ha condannato i convenuti in solido al pagamento in favore del ricorrente (quanto al procedimento RGN 535/2010 Tribunale di Varese) dell’importo di Euro 1.541 per diritti, Euro 4.800 per onorari, Euro 145 per spese ed Euro 558 per anticipazioni, oltre al 12,50% sui diritti ed onorari per rimborso forfettario spese generali e oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, nonchè al pagamento (quanto al procedimento RGN 906/2010 Tribunale di Varese) di Euro 1.377 per diritti, Euro 4.080 per onorari, Euro 154,40 per spese ed Euro 348 per anticipazioni, oltre al 12,50% sui diritti ed onorari per rimborso forfettario spese generali e oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge; ha inoltre condannato M.G. al pagamento in favore del ricorrente (quanto al procedimento RGN 1771/2010 Tribunale di Brescia) dell’importo di Euro 110,60 per spese, Euro 101,50 per anticipazioni, Euro 550 per diritti ed Euro 900 per onorari, oltre al 12,50% su diritti ed onorari per rimborso forfettario ed oneri fiscali e previdenziali come per legge;

che ha proposto appello l’Avv. A., sostenendo che erroneamente il Tribunale non avesse ritenuto che l’accordo richiamato valeva a conferire incarico per tutte le cause e procedure indicate, e che erroneamente avesse escluso la solidarietà dell’obbligazione assunta da M.P. e M.G.;

che si è costituita la sola M.P., resistendo;

che la Corte d’appello di Milano, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., in data 20 aprile 2016, ha rigettato l’appello dell’Avv. A., stante l’assoluta genericità del documento in data 30 novembre 2009 e considerato che per le prestazioni per le quali il Tribunale ha respinto la domanda il mandato alle liti risulta conferito dalla sola società M. o dalla sola Azienda Agricola ai Frutti di Bosco, e, quanto alle prestazioni stragiudiziali, il riferimento è sempre alla società M. s.r.l., e mai a M.P. in proprio;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’Avv. A. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;

che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che non è stata depositata alcuna memoria.

Considerato che con il primo mezzo il ricorrente lamenta insufficiente motivazione ed errata applicazione dell’art. 2222 c.c. e ss., e art. 83 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

che il secondo mezzo censura violazione ed errata applicazione degli artt. 1292 e 1294 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che i motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati;

che la Corte d’appello non si è di certo discostata dal principio secondo cui obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, ben potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo, instaurandosi in tale ipotesi un altro e distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l’opera professionale (v., in questo senso, da ultimo, Cass., Sez. 3^, 30 settembre 2016, n. 19416);

che in realtà la controversia riguarda l’interpretazione dell’atto di conferimento di incarico professionale del 30 novembre 2009;

che a questo riguardo la Corte d’appello, con congruo e logico apprezzamento, ha ritenuto, confermando la decisione del Tribunale, che si tratta di un atto dal contenuto generico, che non individua alcuna controversia specifica: esso, pur facendo riferimento ad un “conferimento di incarico”, non è realmente idoneo a rilasciare alcun mandato al difensore, ma vale soltanto a fissare un accordo quadro generale, finalizzato all’individuazione dei criteri di computo dei compensi in relazione agli incarichi che sarebbero stati in futuro conferiti, con conseguente non configurabilità di una solidarietà passiva per le prestazioni in relazioni alle quali non risulta essere stato conferito un formale incarico;

che si tratta di una conclusione corretta in punto di diritto, posto che, in difetto di un conferimento di una procura alle liti per la rappresentanza e difesa in giudizio (che nella specie venne rilasciata soltanto dalla s.r.l. M. o dalla Azienda Agricola), occorreva che vi fosse tra l’Avv. A. e i M. un contratto di patrocinio, con il quale il professionista fosse stato appunto incaricato, secondo lo schema negoziale proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale: il che la Corte d’appello ha escluso, facendo leva sull’assoluta genericità del documento in data 30 novembre 2009;

che la doglianza del ricorrente – senza riportare il tenore dell’atto del 30 novembre 2009 nè del successivo atto di revoca del conferimento dell’incarico – finisce con il sollecitare una diversa interpretazione del contenuto negoziale di quell’accordo, senza neppure denunciare la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., nè indicare quali canoni ermeneutici sarebbero stati non osservati;

che va qui ribadito che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2009, n. 24539; Cass., Sez. 1^, 17 marzo 2014, n. 6125);

che i motivi sottopongono alla Corte, nella sostanza, profili relativi al merito della ricostruzione della volontà delle parti, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053);

che il ricorso è rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

dichiara – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA