Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2959 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 10/02/2010), n.2959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9869-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.D.F. SRL IN LIQUIDAZIONE, nella persona del Liquidatore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORVISIERI 46,

presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE DOMENICO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ADORNATO MARIO e MARCELLO

ADORNATO, giusta procura speciale a margine della seconda pagina del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 16/11/05, depositata il 8/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stato dall’Agenzia delle entrate proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza dell’8/2/2006 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di rigetto del gravame interposto nei confronti della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Varese di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società T.D.F. s.r.l.

in liq. in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Cosenza a titolo di IRPEG, ILOR e sanzioni per l’anno d’imposta 1994;

considerato che resiste con controricorso la società T.D.F. s.r.l.

in liq.;

vista la requisitoria scritta del P.G. con la quale si è richiesta pronunzia ex art. 375 c.p.c. di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza del 1^ motivo;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

osservato che con il 1^ motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione;

rilevato che in base a consolidato orientamento di questa Corte la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; sicchè deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483);

considerato che laddove nell’impugnata sentenza risulta affermato che “Il Verbale della Guardia di Finanza del 1994 si limitava a constatare una violazione del D.M. 29 novembre 1978, art. 18, comma 3 essendo emerso che la T.D.F. aveva omesso l’assunzione (?) di n. 2600 stampati fiscali, nella quasi totalità già utilizzati … . In quanto al “controllo incrociato” non risulta che le risultanze di esso siano state mai comunicate alla società contribuente e ciò in palese violazione delle regole del contraddittorio. Va pertanto confermata la sentenza dei primi giudici”, emerge evidente che il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio;

ritenuto che, assorbito il 2^ motivo (con il quale la ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39) f della medesima s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che facendo del medesimo applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbito il 2^. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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