Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2959 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 07/02/2020), n.2959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33944/2018 proposto da:

K.H., elettivamente domiciliato in Roma Via Cunfida 16,

presso lo studio dell’avvocato Maria Visentin, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma Via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 838/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 16 maggio 2018, respinge il ricorso proposto da K.H., cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente avverso provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che

a) il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal suo Paese per il timore di essere ucciso dai sostenitori del partito politico (OMISSIS), avversario del partito (OMISSIS) di cui lui, al pari di suo padre e di suo zio, era militante e sostenitore, tanto che era anche Presidente della sezione studentesca del (OMISSIS) e per questo aveva subito numerose aggressioni fisiche;

b) nell’atto di appello il richiedente contesta la valutazione del Tribunale di non credibilità del suo racconto, affermando di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per darne documentazione e che qualche imprecisione non può minarne l’attendibilità;

c) in realtà nel suddetto racconto si riscontrano importanti errori, contraddizioni e incongruenze che portano a ritenere non assolto l’onere probatorio a carico del ricorrente, che è limitato alla dimostrazione, anche in via indiziaria, della “credibilità” dei fatti allegati, fatti che devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza, mentre questo qui non si verifica;

d) i fatti narrati non possono, quindi, essere presi in considerazione nè per la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato nè per il riconoscimento della protezione sussidiaria neanche con riferimento all’ipotesi indicata nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto le notizie raccolte da fonti internazionali affidabili e aggiornate evidenziano il persistere in Bangladesh di tensioni politiche e sociali nonchè di violazioni delle libertà democratiche, ma non l’esistenza di un conflitto armato interno – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che crei una situazione di indiscriminata violenza che possa coinvolgere il ricorrente;

e) la situazione di conflitto armato esistente in Libia, cui fa riferimento l’appellante, è irrilevante nella specie perchè è da escludere che egli possa essere lì rimandato;

f) infine, non sono state neppure allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità soggettive o oggettive che consentano di accordare la protezione umanitaria;

3. il ricorso di K.H. domanda la cassazione della suddetta sentenza per quattro motivi; il Ministero dell’Interno oppone difese con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è articolato in quattro motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale nonchè delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la “mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine”;

1.3. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevandosi che il Tribunale e la Corte d’appello hanno errato a non applicare al ricorrente la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, “non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario” nonchè dello stesso D.Lgs. n. 286 cit., art. 19, “che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel Paese d’origine o che vi possa correre gravi rischi”;

1.4. con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del principio di non refoulement, di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra, richiamato anche dalla normativa UE, da applicare ai cittadini provenienti dal Bangladesh, come accaduto molte volte;

2. l’esame dei motivi porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

2.1. il primo motivo è inammissibile in quanto le censure con esso proposte si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione della condizione personale del ricorrente, valutazione che, in quanto tale, non è mai sindacabile in sede di legittimità, perchè le relative censure si risolvono nell’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello, di per sè inammissibile;

2.1.1. a ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;

2.2. anche il secondo motivo è inammissibile;

2.2.1. in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, del D.Lgs. n. 251 del 2007, richiamato art. 14 e, in particolare, la disposizione di cui alla lett. c) di esso – su cui si appuntano le censure del ricorrente – deve essere interpretato in conformità con la fonte Eurounitaria di cui è attuazione (art. 9 e art. 15, lett. c, delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia UE (vedi, in tal senso, di recente: Cass. 31 maggio 2018, n. 13858; Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064; Cass. 9 gennaio 2019, n. 284);

2.2.2. secondo tali indicazioni: “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, per il fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (vedi CGUE: sentenza 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, punti 33-35 e 43; sentenza 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12, punto 30);

2.2.3. è stato, al riguardo, specificato che, come precisato dalla Corte di Giustizia UE (nelle citate sentenze e nella sentenza della Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36), i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definire come “danno grave” (v. Considerando n. 26 della direttiva n. 2011/95/UE);

2.2.4. infatti, la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), postula, in realtà, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” – quale è il richiedente – derivante da quella violenza;

2.2.5. nel decreto attualmente impugnato il Tribunale – con un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede se sorretto da congrua motivazione, come accade nella specie (vedi, fra le tante: Cass. n. 14006/18; n. 32064/18; Cass. 2 maggio 2019, n. 11561, quest’ultima relativa ad un giudizio analogo al presente) – ha escluso la ricorrenza di tutte le ipotesi di cui al citato art. 14, ivi compresa quella prevista nella lett. c) di tale articolo;

2.2.6. a tale conclusione il Giudice del merito è pervenuto sul rilevo secondo cui il ricorrente si è limitato a fare riferimento alla situazione di instabilità socio-politica e di violenza generalizzata del Gambia, aggiungendo che, peraltro, tale situazione, è in via di miglioramento dopo la sconfitta del dittatore J., sicchè pur riscontrandosi elementi di instabilità la situazione non è così critica da determinare l’applicazione dell’art. 14, lett. c, cit., nè dal racconto del ricorrente è emersa una situazione di pericolo individuale;

2.2.7. nel presente ricorso le suddette affermazioni non risultano contestate in modo specifico e ci si limita a sostenere che le attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine sarebbero sufficienti per la concessione della protezione sussidiaria, così esprimendosi un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e invocando, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse;

2.2.8. di qui l’inammissibilità del secondo motivo, in quanto la deduzione del vizio di violazione di legge, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035);

2.3. pure il terzo motivo è inammissibile;

2.3.1. infatti le deduzioni del ricorrente in materia di protezione umanitaria risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, tanto che dal ricorso non si riesce a individuare la speciale condizione di vulnerabilità che affliggerebbe il ricorrente e che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, perchè nel ricorso si fa esclusivo riferimento all’inadeguatezza delle condizioni di vita in Gambia;

2.3.2. nulla di utile si riferisce con specifico riguardo a K.H., di cui ci si limita a riferire che è ben integrato in Italia, senza altra specificazione;

2.3.3. ne consegue che non risulta impugnata la ratio decidendi posta a base del rigetto della domanda di protezione umanitaria, rappresentata dalla rilevata mancanza di allegazioni o documenti da parte del ricorrente di particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute e dalla mancata emersione dagli atti di causa di una situazione di fragilità da riferire ai traumi subiti nei Paesi ove lo stesso è transitato prima di arrivare in Italia;

2.3.4. nel presente motivo questa affermazione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere il decreto sul punto – non viene attinta dalle censure formulate le quali, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale nella sentenza di appello impugnata;

2.3.5. tale omessa impugnazione rende di per sè inammissibile, per difetto di interesse, la relativa censura, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

2.4. anche il quarto motivo è inammissibile;

2.4.1. con esso il ricorrente deduce la violazione del principio del cd. “non refoulement” (divieto di espulsione o di respingimento), sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951, recepito nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, secondo cui nessun rifugiato o richiedente la protezione internazionale può essere espulso o respinto verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche;

2.4.2. tuttavia, la formulazione della censura risulta del tutto astratta, risolvendosi in una mera elencazione di norme internazionali, UE ed interne e quindi si tratta di un motivo formulato senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (vedi, di recente: Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479);

2.4.3. pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21672);

2.4.4. in caso contrario, la censura – pur formalmente formulata come vizio di violazione di norme legge – nella sostanza si traduce in una inammissibile denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, effettuata nell’esercizio di un sindacato non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di cui si è detto;

2.4.5. ciò è quanto si verifica nella specie, visto che con la censura in oggetto non si denunciano vizi propri della sentenza impugnata per violazioni di norme di diritto, ma principalmente si prospettano carenze ed errori della sentenza stessa, sostanzialmente limitandosi a contestare, in modo peraltro generico, la valutazione delle risultanze processuali fatta dai giudici del merito;

3. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

4. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

5. si da atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2100,00 (duecilacento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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