Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2959 del 07/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2959 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
ORDINANZA
sul ricorso 910-2014 proposto da:
IRACI SARERI GIACOMO, in giudizio di persona ex art. 86
c.p.c. ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
MICELI PICARDI 4, presso IRACI SARERI TONY FREDIANO;
– ricorrente contro
CONDOMINIO ex ALBERGO ROCCAMARINA S.p.A. in Piazza della
Stazione
2017
3218
9,2■
2
in
dell’Amministratore
domiciliato
Castel
di
pro
Tusa,
tempore,
in
persona
elettivamente
in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO LIUZZI,
rappresentato e difeso
dall’avvocato ANDREA CUVA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.
52/2012 del TRIBUNALE di
Data pubblicazione: 07/02/2018
MISTRETTA, depositata il 06/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere CHIARA BESSO
MARCHE IS;
R.G. 910/2014
PREMESSO CHE
Giacomo Sareri Iraci ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 348-
Mistretta. La Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 9 aprile
2013, aveva dichiarato inammissibile perché privo di ragionevole
probabilità di essere accolto l’appello fatto valere dal ricorrente, che
aveva visto rigettata la propria domanda di impugnazione della
deliberazione assembleare del 9 agosto 2009.
L’intimato Condominio ex Albergo Roccamarina resiste con
controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso in cassazione
avverso il provvedimento di primo grado decorre – ex art. 348-ter,
comma 3 c.p.c. – “dalla comunicazione o notificazione, se anteriore,
dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità”.
L’ordinanza – lo afferma lo stesso ricorrente nel ricorso (cfr. p. 6)
è stata comunicata mediante posta elettronica certificata il
medesimo giorno in cui è stata depositata, ossia il 9 aprile 2013.
Essendo il ricorso per cassazione stato notificato il 25 novembre
2013, esso risulta proposto oltre il termine sopra menzionato e va
pertanto dichiarato inammissibile.
La liquidazione delle spese è effettuata, in dispositivo, sulla base
della soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, si
–
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
ter c.p.c., contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di
del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente
che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese
generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 12 dicembre 2017.
Il Presidente
(Vincenzo Mazzacane)
1,(1
ai-io Giudiziario
NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
0 7 FEB. 2018
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente