Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2959 del 07/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2959 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso 12631-2007 proposto da:
SOCIETA CALABRIA SEMI FORESTALI S.N.C. DI DOLDO
PAOLO E C., in persona dei legale rappresentante

Data pubblicazione: 07/02/2013

DOLDO PAOLO 00656760808, elettivamente domiciliata
2012
1916

in ROMA,

VIA SISTINA 121,

presso lo studio

dell’avvocato PANUCCIO ALBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

1

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro
tempore della Giunta Regionale On.le AGAZIO LOIERO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA
29, presso lo studio legale CASALINUOVO E ASSOCIATI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SPANTI BENITO

controricorrente

avverso la sentenza n. 86/2006 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 09/03/2006, R.G.N.
192/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott.
MAURIZIO MASSERA;
udito l’Avvocato ALBERTO PANUCCIO;
udito l’Avvocato BENITO SPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

giusta delega in atti;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l – Con sentenza in data 15 – 21 marzo 2001 il Tribunale di
Reggio Calabria accolse l’opposizione proposta dalla Regione
Calabria al decreto ingiuntivo per L. 414.094.121 intimatole
dalla Calabria Semi Forestali S.n.c. per forniture di beni e

.2 – Con sentenza in data 16 febbraio – 9 marzo 2006 la Corte
d’Appello di Reggio Calabria rigettò il gravame della società
soccombente.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: le Regioni
possono assumere obbligazioni giuridicamente valide solo nei
modi e nelle forme previste da leggi e regolamenti; a nulla
rilevavano i buoni di prelevamento dell’Ufficio Provinciale
Lavori Forestali, alcuni privi di data, sottoscritti da
soggetti diversi dagli organi competenti; l’azione di
ingiustificato

arricchimento

era

infondata

poiché

non

risultava che l’Amministrazione avesse riconosciuto
espressamente o implicitamente l’utilità della prestazione
ricevuta.
.3 – Avverso la suddetta sentenza la Calabria Semi Forestali
S.n.c. di Doldo Paolo & C. ha proposto ricorso per cassazione
aEfidato a due motivi.
La Regione Calabria ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1.1

Il

primo motivo

denuncia

violazione

e

falsa

applicazione dell’art. 2041 c.c. Si assume l’erroneità della
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servizi.

sentenza impugnata circa l’asserita mancanza di prova sul
riconoscimento anche implicito dell’utilitas delle prestazioni
imputabile unicamente a coloro ai quali era rimessa la
formazione della volontà dell’Ente.
Secondo la ricorrente la Corte territoriale aveva riconosciuto

di rimboschimento, ma non aveva considerato il conseguente
arricchimento che ne era derivato alla Regione Calabria.
.1.2 La censura è infondata. In primo luogo occorre
considerare (Cass. Sez. un. n. 26128 del 2010) che le domande
di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa,
quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati,
si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia
quanto alla “causa petendi” (esclusivamente nella seconda
rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entità del
proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonché,
ove l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’utilitas
da parte dell’ente), sia quanto al “petitum” (pagamento del
corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si
devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi
dell’art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l’art. 183,
quinto

comma,

c.p.c.

è

ammissibile

la

domanda di

arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di
costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione
sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia
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l’avvenuta utilizzazione dei semi forestali forniti nei lavori

introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore
tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una
situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso,
all’opposto non è consentito di proporre, neppure in via
subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente,

inammissibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice.
In secondo luogo (Cass. n. 18329 del 2005) il riconoscimento
dell’utilitas, quale presupposto necessario per l’accoglimento
della pretesa, può essere anche implicito, ma deve provenire
dall’organo rappresentativo dell’ente pubblico interessato,
deve essere successivo alla esecuzione della stessa e deve
essere consapevole.
La Corte territoriale, in esito ad accertamento di fatto non
censurabile, ha escluso che vi fosse stato un qualsiasi
riconoscimento da parte di coloro cui era rimessa la
formazione della volontà dell’Ente. Non solo, ma la sentenza
impugnata (vedi pag. 7) ha sostanzialmente posto in dubbio la
stessa esistenza del fatto all’origine della controversia,
avendo rilevato che alcuni dei buoni risultavano privi di data
e sottoscritti da capi operai o direttori dei lavori con firme
di soggetti diversi, talvolta illeggibili, che, in altri casi
le fatture presentavano bolle di accompagnamento della merce
in cui risultava frequentemente omessa la firma del conducente
e/o del destinatario.

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i

un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui

.2.2

Il

secondo motivo

lamenta

violazione

e

falsa

applicazione dell’art. 2011 c.c. in relazione alle norme (L.R.
Calabria 14 agosto 1973, n. 8 recante norme per
l’utilizzazione dei fondi di cui alla L. 28 marzo 1968 n. 417)
e ai principi che conferiscono agli Uffici speciali, pur senza

opere particolari in determinati settori, con imputazione al
soggetto pubblico nel quale sono incardinati del vantaggio
derivante dall’esecuzione del’opera e dell’onere
corrispondente ad indennizzare l’esecutore; omessa e
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio.
.2.2 – Il riferimento alla normativa regionale è inammissibile
poiché non risulta prospettato in sede di merito. Infatti non
vi è alcun accenno ad essa nella sentenza impugnata e la
ricorrente, per sfuggire alla sanzione di inammissibilità per
novità della questione, avrebbe dovuto indicare e riferire
testualmente le pertinenti parti dei propri atti in cui l’ha
trattata.
La censura attinente al vizio di motivazione è inammissibile
poiché non è sorretta da adeguato momento di sintesi ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile al ricorso ratione
temporis.
Infatti, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a
pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
6

f

personalità giuridica, funzioni di attuazione e gestione di

omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non

valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n.
20603 del 2007).
Peraltro le argomentazioni addotte implicano esame degli atti
e valutazioni di merito, attività precluse in sede di
legittimità.
Ne è conferma il quesito di diritto finale, caratterizzato da
un indubbio carattere verificativo.
.3. – Pertanto il ricorso è rigettato. Le spese seguono il
criterio della soccombenza.
La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei
soli parametri di cui al D.M. n. 140/2012 sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi C.
5.200,00, di cui C. 5.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.
Roma 29.11.2012.

:ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di

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