Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2959 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. III, 07/02/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 07/02/2011), n.2959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SUN INSURANCE OFFICE LMDT (OMISSIS), in persona del suo Legale

Rappresentante e Direttore Generale Dott. A.A.,

considerata domiciliata in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CEINO GIANFRANCO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.C. (OMISSIS), L.I.

(OMISSIS), P.T. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALBENGA 45, presso lo studio

dell’avvocato BRANDI RITA, rappresentate e difese dall’avvocato VIALE

GIAN FRANCO giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.M.D., TRASPAVE DI VENEZIANO MAURIZIO SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1326/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 14/10/2008, depositata il

17/11/2008; R.G.N. 731/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sun Insurance Office Lmtd propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, in riforma della pronuncia di primo grado, la ha condannata, come assicuratrice della responsabilità civile della Tras.Pa.Ve. s.n.c., al risarcimento dei danni in favore delle attrici, ritenendo sussistente, nella misura del 50%, la colpa del conducente del veicolo di proprietà della Tras.Pa.Ve. nella morte in un incidente stradale di P.G..

Resistono con controricorso le attrici L.I., P. C. e P.T., moglie e figlie di P.G..

La Tras.Pa.Ve. s.n.c. non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione dell’art. 2054 cod. civ, in correlazione agli artt. 40 e 41 cod. pen., assume che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto non interrotto il nesso causale dal comportamento del P., pur avendo accertato che il P. si era volontariamente interposto tra il veicolo, che si muoveva in retromarcia perchè parcheggiato senza freno di stazionamento, ed un muretto, determinando il proprio schiacciamento.

1.1.- Il mezzo è infondato.

Questa Corte ha, anche recentemente, affermato che, in tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “condicio sine qua non”), nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili (Cass. 10607/10).

Alla stregua di tali principi, il giudice di merito ha correttamente ritenuto che la condotta colposa della vittima – interpostosi tra il veicolo che si muoveva in retromarcia perchè parcheggiato senza freno di stazionamento ed un muretto – non fosse da sola sufficiente ad interrompere il nesso causale tra l’evento e la condotta colposa del conducente del veicolo, ma potesse soltanto integrare, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., comma 1, un concorso di colpa, idoneo a diminuire la responsabilità del danneggiante.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta difetto di motivazione quanto alla valutazione nella misura del 50% della colpa concorrente del danneggiato.

2.1.- Anche il secondo motivo è infondato.

Escluso – per il tenore testuale della motivazione (“… stima la Corte di quantificare tale incidenza nella misura del 50%”) – che il giudice abbia inteso far ricorso al criterio equitativo o alla presunzione di pari concorso di colpa, appare evidente che la valutazione della incidenza della condotta del P. nella produzione dell’evento mortale è stata implicitamente e correttamente determinata in base alla gravità della sua colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

3.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA