Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2959 del 03/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29595-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

168, presso l’avvocato LUCA TANTALO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TIZIANO SOLIGNANI, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

TUCCIMEI 1, presso l’avvocato RODOLFO HALL, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO SECHI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUCA TANTALO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio di separazione personale tra i coniugi C.G. e S.R., il Tribunale di Sassari ha affidato ad entrambi i genitori i due figli minori, collocati presso la madre, alla quale ha assegnato la casa coniugale; ha posto a carico del C. un contributo di Euro 1300,00 mensili per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento di Euro 500,00 per la moglie.

Il gravame del C. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza 29 gennaio 2014. La Corte ha ritenuto adeguata l’entità del contributo per i figli, tenuto conto dell’entità dei suoi redditi, non dichiarati e risultanti dagli estratti conto bancari, e non rilevante la circostanza che egli dovesse fare fronte al mantenimento di un figlio nato da una successiva unione familiare costituita all’estero; ha ritenuto infondata la domanda del C. di assegnazione del secondo piano della casa coniugale sia perchè una eventuale divisione avrebbe pregiudicato il godimento della stessa da parte dei figli, sia perchè egli risiedeva e lavorava all’estero; infine, ha ritenuto che persistesse il fatto posto a fondamento del provvedimento di sequestro dei beni di proprietà del C., cioè il suo inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno.

Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui si è opposta la S. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La S. ha preliminarmente eccepito il giudicato in ragione della mancata impugnazione della statuizione del tribunale sull’attribuzione dell’assegno per la moglie. L’eccezione è infondata: come risulta dalle conclusioni del C. in appello, egli aveva chiesto di essere assolto “da ogni avversa domanda” e, quindi, anche da quella relativa all’assegno.

E’ preliminare l’esame del secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 Cost., 12 Cedu e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per avere ritenuto che la costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di un altro figlio da mantenere non giustificasse neppure una riduzione dell’importo dell’assegno dovuto in favore della prima moglie e dei figli nati dall’unione con essa.

Il motivo è fondato, alla luce del principio secondo cui ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. n. 6289/2014, n. 14175/2016). Tale indagine, del tutto omessa dalla corte territoriale, dovrà essere compiuta dal giudice di rinvio. Ne consegue l’assorbimento degli altri motivi: il primo, che denuncia l’omessa valutazione della situazione reddituale delle parti, ai fini della determinazione della misura dell’assegno per la moglie e i figli; il terzo, in ordine alle modalità di assegnazione della casa familiare; il quarto, concernente la conferma del provvedimento di sequestro ex art. 156 c.c., comma 6, a causa dell’inadempimento del C. al pagamento dell’assegno. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte di merito anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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