Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29589 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3527-2007 proposto da:

D.M.A., M.A.M., D.M.A.

M., elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso

lo studio dell’avvocato DI MEO STEFANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato TOVAZZI PATRIZIA, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti con atto di costituzione –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MILANO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 172/2005 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MEO, delega Avvocato TOVAZZI

che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di liquidazione in data 4.11.2003 l’amministrazione finanziaria richiese alle eredi di D.M.L. – M. A.M., A. e De.Mi.An.Ma. – il pagamento dell’imposta principale di successione.

Tale imposta venne maggiorata di sanzioni per tardività del pagamento e per interessi, con decorrenza da un anteriore avviso di liquidazione annullato in sede giurisdizionale. Le contribuenti proposero impugnazione limitatamente alle suddette maggiorazioni, deducendo che l’imposta era stata pagata nel termine di legge (60 giorni) decorrente dalla ricezione del secondo avviso di liquidazione emesso a seguito dell’annullamento del primo.

L’impugnazione, inizialmente accolta dalla commissione provinciale di Milano, fu respinta, su appello dell’amministrazione, dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale con la sentenza in data 19.12.2005 (per quanto ancora unicamente rileva) negò potersi far decorrere dal secondo avviso di liquidazione il termine utile per il pagamento dell’imposta principale di successione, ostandovi le previsioni di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 37 e art. 40, comma 1. Non essendo stato il primo avviso annullato per vizi inerenti alla mancanza di elementi essenziali o (così in sentenza) per nullità assoluta della sua notifica, ritenne la commissione regionale che le contribuenti, in base alle disposizioni anzidette, fossero tenute al pagamento una volta ricevuta la notifica di quell’avviso, ancorchè da loro contestato nel merito, fatta salva la facoltà di chiedere il rimborso dell’eccedenza all’esito favorevole dell’impugnazione.

Contro la sentenza di secondo grado le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi e illustrato anche da memoria.

L’amministrazione, non essendosi costituita mediante controricorso, ha depositato una nota al fine di ricevere l’avviso per l’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo le ricorrenti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione del citato D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 37 e art. 40, comma 1, nonchè per vizio di motivazione, stante l’infondatezza della discriminazione fra annullamento dell’atto per vizi inerenti alla mancanza di elementi essenziali (o – ma il profilo, al di là dell’inesattezza, non rileva – nullità assoluta di notifica) e annullamento pronunciato per vizi diversi. Viceversa sostengono che, in materia tributaria, alla pronunzia di annullamento – nella indistinzione dei corrispondenti concetti civilistici di nullità e annullabilità – “consegue unicamente la totale invalidazione ex ante dell’atto impugnato”. Chiedono – in forma di quesito di diritto (ancorchè non richiesto, attesa la soggezione della sentenza al regime anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006) – di esprimere il principio che, intervenuta la declaratoria giudiziale di annullamento di un atto impositivo, a tale atto non possa attribuirsi efficacia e/o ultrattività in guisa tale da poter rappresentare “fatto costitutivo o fonte di irrogazìone di sanzioni e dies a quo per la decorrenza di interessi moratori”.

2. – Col secondo motivo, invece, le ricorrenti censurano la sentenza per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, nonchè per vizio di motivazione. Le imputano di non aver valutato che l’emissione del nuovo avviso di liquidazione, contenente 1’irrogazione di sanzioni e la determinazione di interessi di mora in relazione all’atto anteriormente annullato, dovevasi considerare affetto da nullità perchè adottato in violazione o in elusione del giudicato.

3. – I due motivi, tra loro connessi e suscettibili di unitario esame, sono fondati nei termini che seguono.

Il discrimine evocato dalla commissione tra vizi formali dell’atto impositivo (tali essendo quelli attinenti alla mancanza di elementi essenziali) e vizi sostanziali è corretto e, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti col primo mezzo, pienamente operante anche in ambito tributario. Ma è discrimine irrilevante dinanzi al giudicato conseguente alla decisione giurisdizionale di annullamento mero dell’atto medesimo, ancorchè in presenza di eccepiti vizi sostanziali.

Il processo tributario – secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte – non è annoverabile tra quelli c.d. di “impugnazione- annullamento”, sebbene tra i processi c.d. di “impugnazione-merito”.

Nel senso che non è un processo diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio (per tutte, Cass. n. 15825/2006; n. 16252/2007; n. 17072/2010; n. 26322/2010). Discende che, nel momento in cui, per motivi sostanziali e non formali, il giudice tributario ritiene invalido l’avviso di accertamento, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, eventualmente, rideterminarla correttamente (sia pure entro i limiti del petitum della parte impugnante).

4. – Sennonchè, dalla sentenza risulta che nel caso di specie, la commissione tributaria provinciale di Milano, giudicando sul gravame avverso il primo avviso di liquidazione d’imposta, lungi dall’osservare il principio appena ricordato, si determinò a semplicemente annullare l’atto impositivo. E tale pronuncia – certamente censurabile a cagione del riferito errore – non venne impugnata e passò in giudicato.

Siffatta condizione assume importanza decisiva, e l’errore ascrivibile all’impugnata sentenza sta nel non averla considerata affatto. In quanto la sentenza di annullamento, appartenendo al novero delle sentenze costitutive, determina di per sè, una volta passata in giudicato, il venir meno dell’originaria efficacia dell’atto che ne costituisce oggetto. Nel senso che a tale atto non può conseguentemente annettersi alcun effetto ai fini delle obbligazioni di pagamento del tributo ivi liquidato.

5. – Pertanto, rimosso il primo avviso di liquidazione sic et simpliciter, senza rideterminazione giudiziale dell’imposta, da un lato di quell’avviso non potevasi tener conto in nessun modo al fine di stabilire, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 37, comma 1, la tempestività del pagamento dell’imposta principale; e, dall’altro, il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 40, comma 1, non potevasi ritenere utile allo scopo, non trattandosi, qui, di riscossione in pendenza di giudizio, sebbene di liquidazione, con ulteriore e successivo avviso, di sanzioni (e interessi di mora) per mancato pagamento dell’imposta nel termine (cit. D.Lgs., art. 52) stabilito in base all’atto (già) annullato.

Tanto comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte pronunciare nel merito della controversia, accogliendo l’impugnazione avverso l’avviso di liquidazione. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali riguardanti i gradi del giudizio di merito. Quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’impugnazione delle contribuenti avverso l’avviso di liquidazione; compensa le spese processuali relative ai gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento di quelle concernenti il giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.300,00 di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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