Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29589 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12352-2013 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 49/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 01/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. R.A. impugnava un sollecito di pagamento, lamentando l’omessa notifica della presupposta cartella di pagamento, oltre alla prescrizione del credito.

L’Agenzia delle Entrate preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi dell’impugnazione di un atto del concessionario e, nel merito, precisava che la cartella di pagamento era stata notificata in data 9 settembre 2008.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla mancata notifica della cartella di pagamento.

3. L’Ufficio proponeva appello, lamentando che la cartella presupposta era stata tempestivamente e regolarmente notificata dall’agente della riscossione, in data 9 settembre 2008, come da documentazione prodotta, dalla quale emergeva che la notifica era stata eseguita ex art. 140 c.p.c., rimanendo del tutto irrilevante la spedizione della successiva raccomandata informativa.

4. La parte appellata eccepiva l’inammissibilità dell’appello in quanto l’Agenzia delle Entrate in primo grado aveva eccepito solo il proprio difetto di legittimazione passiva, sicchè i motivi di appello erano inammissibili al D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57. Nel merito, pur non volendo accettare il contraddittorio, contestava la legittimità della notifica ex art. 140 c.p.c..

5. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello rilevando che la doglianza dell’Ufficio costituiva una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto e, dunque, non era soggetta al divieto di cui all’invocato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Inoltre, quanto alla notifica della cartella di pagamento, in base alla documentazione prodotta osservava che la procedura di notifica era del tutto regolare. Infine la CTR aggiungeva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non era necessaria, ai fini del perfezionamento della notifica, applicandosi, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. a), che non prevede espressamente alcun ulteriore adempimento.

6. R.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi.

7. L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo il ricorrente, poichè in primo grado l’Agenzia delle Entrate si era limitata a sollevare il proprio difetto di legittimazione passiva, non poteva con l’appello chiedere che si accertasse la legittimità del sollecito di pagamento impugnato e, dunque, la domanda proposta con l’atto di appello era inammissibile costituendo uno ius novorum, improponibile del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato violazione o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente lamenta che la notifica della cartella era stata ritenuta regolare quando sulla relata non si rinveniva alcuna attestazione dell’avvenuta affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario.

Inoltre, non vi era la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c..

Secondo il ricorrente, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, non doveva essere applicato alla fattispecie in quanto la norma ha ad oggetto solo i casi di irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione ufficio o azienda del contribuente medesimo.

Nella specie, invece, il contribuente era solo momentaneamente assente e, dunque, la procedura del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ex comma 1, lett. e) era stata invocata erroneamente, come del resto stabilito dalla corte costituzionale con la sentenza n. 258 del 2012.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato insufficiente omessa motivazione della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente evidenzia di aver contestato il mancato compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., quali l’affissione in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione e l’attestazione del compimento di tale attività sulla relata di notifica e la mancanza sull’avviso di ricevimento della comunicazione ex art. 140 c.p.c. del numero di registro cronologico corrispondente alla data di deposito e all’indicazione del competente ufficio postale. In nessuna parte della sentenza si rinviene il benchè minimo riferimento alle suddette contestazioni, compreso quella relativa alla non conformità del procedimento di notifica rispetto a quanto previsto dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2.

4. Il ricorso è inammissibile.

La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione.

Nella specie, il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento e manca una valida costituzione in giudizio della controparte, sicchè deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disp. per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5^ Sezione civile, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA