Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29589 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29589 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11170-2015 proposto da:
MARTINELLI RITA, elettivamente domiciliata in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO ROMITO;
– ricorrente contro

CECCARELLI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RODI n.32 presso lo studio dell’avvocato MARTINO UMBERTO
CHIOCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO
MONACELLI;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2015 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 14/01/2015;

Data pubblicazione: 11/12/2017

MV

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio

la Corte di appello di Perugia, in accoglimento del gravame
proposto da CECCARELLI ANGELO avverso la sentenza di primo
grado che aveva pronunciato la separazione personale dalla
moglie MARTINELLI RITA, ha revocato l’assegno di
mantenimento disposto a carico dell’appellante;
che avverso tale provvedimento la signora Martinelli ha
proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, resistito
dal Ceccarelli con controricorso;
considerato che il motivo di ricorso lamenta la falsa
applicazione dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 e s.m.i., per
avere il giudice di appello erroneamente affermato che la
convivenza more uxorio della Martinelli con altra persona
legittimasse la revoca dell’emolumento;
che, su proposta motivata del consigliere relatore, è stata
fissata l’odierna camera di consiglio non partecipata;
che, nel termine fissato dall’art.380 bis cod.proc.civ., entrambe
le parti hanno depositato memoria;
ritenuto che non sussistono le condizioni per provvedere in
questa sede;
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione
civile.
Roma, 3 ottobre 2017

Ric. 2015 n. 11170 sez. M1 – ud. 03-10-2017
-2-

rilevato che, con sentenza n. 26 depositata il 14 gennaio 2015,

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