Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29588 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27713-2007 proposto da:

ITALVENTITRE’ SRL (già ITALTRENTATRE SPA), elettivamente domiciliato

in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato DEL FEDERICO

LORENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA

LAURA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti con atto di costituzione –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE;

– intimato –

avverso la decisione n. 6864/2006 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 26/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DEL FEDERICO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 9.10.2006 è stato notificato all’Agenzia delle Entrate un ricorso della “Italventitrè srl”, per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata l’26.7.2006), nella quale si dichiarano accolti i ricorsi (riuniti davanti alla Commissione Centrale) dell’Ufficio del Registro di Milano contro la sentenza n. 13283/07/1987 e contro la sentenza n.227/04/1995 della Commissione Tributaria di secondo grado di Milano che aveva respinto gli appelli del medesimo Ufficio, contro le sentenze della locale Commissione Tributaria di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti contro quattro distinti avvisi di liquidazione notificati alla Italtrentatrè (poi incorporata dalla odierna ricorrente) e contro la successiva ingiunzione di pagamento per la somma di L. 774.610.800, pure emessa dallo stesso ufficio.

Nei confronti di detto ricorso non ha svolto attività difensiva la parte intimata, se non per la sola costituzione ai fini di partecipare all’udienza di discussione.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 24.11.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

La Italtrentatrè si è resa acquirente – con atto di data 26.2.1980 – di quattro terreni siti nei comuni di Milano e Buccinasco, ed in relazione a detti atti ha ricevuto quattro distinti avvisi di liquidazione per imposta complementare INVIM, imposta che, nel ricorso introduttivo di primo grado, ha sostenuto non essere dovuta da essa società acquirente, anche perchè non era stato ad essa società notificato l’atto di accertamento.

Contro le sentenza di primo e secondo grado, favorevoli alla società contribuente, aveva proposto separati ricorsi alla CTC l’Ufficio procedente e quest’ultima, dopo avere riunito i ricorsi, li aveva accolti, cosi confermando la legittimità dell’avviso di liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. La sentenza qui impugnata è motivata nel senso che, pur essendo l’alienante l’unico soggetto passivo dell’imposta qui in argomento, non può revocarsi in dubbio che sull’immobile compravenduto è attribuito all’Ufficio procedente – ai sensi del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 28 – un “privilegio” per il cui esercizio non è previsto in favore dell’acquirente il beneficio della preventiva ed infruttuosa escussione dell’unico obbligato, e cioè il venditore.

In virtù di detto privilegio, l’acquirente dell’immobile può essere legittimamente richiesto dall’A.F. del pagamento del credito tributario, senza onere di preventiva escussione.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con cinque motivi di impugnazione.

Il primo di detti motivi (rubricato come “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato interno su due diversi capi della sentenza (difetto di motivazione degli avvisi di liquidazione e decorso del termine decadenziale). Omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2”), assistito da idoneo quesito, appare fondato ed assorbente rispetto agli altri.

Il primo profilo di detto motivo di impugnazione si basa sull’assunto che la sentenza della CTC non ha in alcun modo provveduto sull’eccezione, proposta dalla parte contribuente, di inammissibilità del ricorso dell’Ufficio per intervenuto giudicato interno della sentenza della Commissione di secondo grado di Milano (sul punto non impugnata), sia in riferimento al capo della decisione con cui è stata accertata la omessa o carente motivazione degli avvisi di liquidazione, sia in riferimento al capo della decisione con cui è stata accertata la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo alla data (21.3.1984) in cui l’avviso di liquidazione era stato notificato.

Orbene, avendo debitamente assolto la parte qui ricorrente al suo onere di autosufficienza in relazione al contenuto delle statuizioni adottate dalla Commissione Tributaria di secondo grado ed in relazione al contenuto delle eccezioni formulate nel proprio atto di costituzione avanti alla CTC (a fronte di che nulla è stato contestato da parte della costituita Agenzia), questa Corte non può che rilevare che effettivamente la Commissione Centrale ha del tutto omesso di provvedere in ordine alla fondatezza di dette eccezioni, così venendo meno al dovere che le è imposto dalla previsione dell’art. 112 c.p.c., a proposito della correlazione tra il chiesto ed il pronunciato, regola di giudizio che deve essere applicata anche in riferimento alle eccezioni paralizzanti l’accoglimento della domanda.

A questa Corte, dunque, altro non resta che cassare la decisione impugnata e (dichiarati assorbiti gli altri motivi di impugnazione) rimettere la causa avanti al giudice dei rinvio che provvederà a riesaminare le domande proposte dalle parti nel relativo grado del processo, anche alla luce delle dianzi indicate eccezioni, e provvederà poi sulle spese anche del presente grado.

Quanto alla designazione del giudice di rinvio, esso va identificato la Commissione tributaria regionale della Lombardia, per effetto delle disposizioni transitorie del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, ed in applicazione, circa i limiti delle persistenti attribuzioni della Commissione centrale, dell’art. 76, il quale, prevedendo la “traslatio iudicil” davanti alle commissioni di nuova istituzione in caso di rinvio in precedenza disposto da questa Corte, non può non esigere la diretta investitura dei tali nuove commissioni in caso di pronuncia resa successivamente (in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6937 del 14/05/2002 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6476 del 18/07/1996).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla CTR Lombardia per il nuovo esame delle domande proposte nel grado di giudizio svoltosi avanti alla Commissione Tributaria Centrale, alla luce delle eccezioni di parte ivi resistente, oltre che per la regolazione delle spese di lite di questo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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