Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29588 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11762-2013 proposto da:

C.R.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G

G BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO IOVINO;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO

42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– controricorrenti –

4avverso la sentenza n. 298/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 26/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.R.G. impugnava l’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Polis spa, oggi Equitalia sud s.p.a., su 3 immobili siti in (OMISSIS), (OMISSIS), ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per un debito tributario di complessivi Euro 190.153,65 sulla base di 13 cartelle di pagamento indicate nella comunicazione notificata alla contribuente.

La contribuente eccepiva la nullità o annullabilità dell’iscrizione ipotecaria per l’omessa notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell’iscrizione medesima e per la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, essendo stata omessa la notifica dell’intimazione di pagamento prima di procedere all’iscrizione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso limitatamente alle cartelle riguardanti tributi erariali e locali mentre dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in riferimento alle cartelle di pagamento concernenti infrazioni al codice della strada e contributi previdenziali, assegnando il termine di giorni sessanta per la riassunzione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

3. Avverso la suddetta sentenza veniva proposto appello sulla base di tre motivi: 1) l’erroneo modo di procedere del giudice di primo grado che aveva distinto la natura dei crediti in virtù dei quali il concessionario aveva iscritto ipoteca, 2) la irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento; 3) la nullità o annullabilità dell’iscrizione ipotecaria per inesistenza o nullità dell’avviso di intimazione.

4. La Commissione Tribunale Regionale della Campania rigettava l’appello, ritenendo il primo motivo del tutto destituito di fondamento perchè le cartelle e gli estratti di ruolo aventi ad oggetto crediti per infrazioni alle norme del codice della strada o contributi previdenziali non sono soggetti alla Giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Il secondo motivo era a sua volta infondato, in quanto, rispetto all’esibizione da parte del concessionario delle relate di notifica ritualmente eseguite, il contribuente si era limitato a denunciare genericamente che dette notifiche non erano state effettuate nei modi di legge, senza specificare esattamente quale violazione si fosse in concreto realizzata.

Il terzo motivo di appello era anch’esso infondato, in quanto non era applicabile il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, secondo cui l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere ogni qual volta non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma, infatti, aveva ad oggetto solo l’espropriazione e non l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77.

Inoltre, non era applicabile neanche dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, secondo cui l’agente della riscossione deve notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva, contenente l’avviso che in mancanza del pagamento delle somme dovute, entro il termine di 30 giorni, si procede all’iscrizione dell’ipoteca. Tale norma, infatti, aveva carattere innovativo e non interpretativo e, quindi, non poteva avere efficacia retroattiva.

Pertanto, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis la mancata preventiva intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo non determinava la nullità dell’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77.

5. C.R.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi.

6. Resiste con controricorso l’agente della riscossione Equitalia sud spa.

7. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, lett. e-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, 3 e 5.

A parete della ricorrente la ratio della previsione dell’impugnabilità dell’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sancita dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, che ha aggiunto lo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, lett, e-bis, è quella di consentire l’autonoma impugnazione dell’iscrizione che non sia stata effettuata nel rispetto delle norme procedimentali in tema di formazione del titolo o di rispetto dei termini per l’inizio delle espropriazione stessa. Dunque alcun difetto di giurisdizione sussiste laddove, come nel caso di specie, si deduca la violazione del procedimento per addivenire all’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77.

1.1 n motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di Questa Corte hanno chiarito che: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetto, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (Sez. U, Ord. n. 17111 del 2017).

La sentenza impugnata è conforme all’interpretazione sopra riportata, sicchè il motivo deve essere rigettato.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e 50,comma 1, e delle norme in materia di notifica delle cartelle di pagamento in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente eccepisce che, come risultante dalla documentazione delle copie delle retate depositate dalla controparte, le notifiche delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria non erano state correttamente eseguite. Inoltre, le cartelle erano solo sommariamente indicate nell’allegato alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria e, dunque, questa doveva essere annullata o dichiarata nulla per carenza dell’atto presupposto.

La ricorrente lamenta anche che, essendo l’iscrizione ipotecaria unica ed inscindibile, la validità della verifica del titolo esecutivo doveva essere fatta su tutte e 13 le cartelle richiamate nell’elenco allegato all’atto e non solo su quelle sulle quali era stata effettuata. Lamenta anche il fatto che le cartelle non erano allegate.

2.1 Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

Quanto al vizio di notifica delle cartelle il ricorrente non indica in alcun modo quale irregolarità o violazione di legge si sia in concreto verificata. Ciò rende palesemente inammissibile il motivo di ricorso sotto il profilo della violazione di legge e lo rende del tutto infondato sotto il profilo del vizio di motivazione, avendo la CTR, respinto il motivo di ricorso sulla base della medesima costatazione dell’assoluta genericità dell’eccezione di irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento.

Il difetto di motivazione dell’iscrizione ipotecaria per mancata allegazione delle cartelle di pagamento che ne costituivano il presupposto è insussistente, in quanto secondo la giurisprudenza consolidata di Questa Corte è sufficiente l’indicazione degli estremi dell’atto già precedentemente notificato e del quale, dunque, il contribuente abbia avuto già piena conoscenza (ex plurimis Sez. 6, Ord. n. 15580 del 22/06/2017).

Quanto al mancato esame delle cartelle rispetto alle quali vi era il difetto di giurisdizione si è già detto che l’operato della CTR è stato del tutto legittimo e che tali atti non potevano essere esaminati per difetto di giurisdizione.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e art. 50,comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 3 e 5.

Il ricorrente evidenzia che l’espropriazione era iniziata oltre il termine annuale di cui all’art. 50 sopracitato, sicchè poichè l’interessata non aveva avuto notifica dell’avviso di intimazione prescritto dalla norma, l’iscrizione ipotecaria doveva essere dichiarata nulla o annullabile per violazione del giusto procedimento.

Secondo la ricorrente, infatti, l’iscrizione ipotecaria, come stabilito anche dalle sezioni unite, è preordinata all’espropriazione forzata ed è un atto funzionale alla stessa e vanta identici presupposti e condizioni, dunque decorso più di un anno dalla notificazione della cartella è necessario che sia preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento di cui al dell’art. 50, comma 2, sopracitato. Infine, la ricorrente evidenzia che ai fini della applicabilità della norma in virtù del principio di inscindibilità dell’iscrizione è sufficiente che una sola delle cartelle poste a base della misura cautelare sia stata notificata oltre l’anno.

3.1 Il motivo è fondato.

Le sezioni Unite della S.C. hanno affermato il seguente principio di diritto: “L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Sez. U, Sen. n. 19667 del 2014).

Tuttavia, si è precisato che: “l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine, che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo d.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni, per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, artt. 41, 47 e 48, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità”.

L’indirizzo giurisprudenziale sopra riportato ha anche ulteriormente precisato che, al di là della norma invocata dal ricorrente, deve essere accolto il ricorso per cassazione con il quale, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. n. 23875 del 2015).

3.2 Consegue da quanto sopra che, pur essendo non pertinente il richiamo alla disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, che non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto necessario, ai fini della validità della iscrizione, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

In conclusione, la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso limitatamente all’iscrizione ipotecaria della quale dichiara la nullità.

4. Le spese possono essere compensate per l’incertezza giurisprudenziale, risolta solo dopo la proposizione del ricorso, circa la necessità di attivare il contraddittorio prima di procedere all’iscrizione ipotecaria.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso limitatamente alla dichiarazione di nullità dell’iscrizione ipotecaria e compensa le spese del giudizio;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ Sezione civile, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA