Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29587 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29246/2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in Roma Viale Giulio

Cesare, 14, presso lo studio dell’avvocato Ciprotti Alessia e

rappresentato e difeso dall’avvocato Marchesetti Roberta giusta

procura speciale alle liti allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

presso la Prefettura UTG di Milano;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 31/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 4749/2018 depositato il 31-8-2018 e comunicato il 5-9-2018 a mezzo pec il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di M.B., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione sulla credibilità della vicenda personale del ricorrente fosse inconferente, atteso che la ragione della fuga dal Paese di origine era costituita solo dall’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del terribile virus ebola. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, considerato che a partire dall’agosto 2016 l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva accertata la fine dell’epidemia, nonchè avuto riguardo alla situazione generale e politico-economica della Guinea, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il ricorrente chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), in relazione ai seguenti profili: 1) l’adozione del rito camerale e l’eliminazione del grado d’appello, per la violazione degli artt. 3,24,111 Cost., nonchè in relazione all’art. 46 par. 3 della direttiva 32/2013 ed agli artt. 6 e 13CEDU; 2) la mancanza del requisito di straordinarietà ed urgenza per violazione dell’art. 77 Cost..

2. Con le ordinanze n. 17717/2018 e n. 28119/2018 questa Corte ha ritenuto manifestamente infondate tutte le questioni di illegittimità costituzionale che il ricorrente ripropone. Le argomentazioni di cui alle citate ordinanze, da intendersi, per brevità, richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

3.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra 28-7-1951 (definizione del termine di rifugiato) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 15 e 27 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”. Il ricorrente, nel richiamare la normativa di riferimento, evidenzia che là sua audizione avanti alla Commissione Territoriale era avvenuta due anni dopo il suo arrivo in Italia e l’inefficienza amministrativa ha comportato una valutazione dei fatti differita e l’applicazione di una normativa più sfavorevole. Inoltre il Tribunale non ha tenuto conto che il richiedente era cresciuto con un “marabout”, era stato costretto a mendicare e ad essere sfruttato e violentato psicologicamente.

4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. G) e art. 14”. Ad avviso del ricorrente, anche con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, la cui disciplina richiama, il Tribunale ha trascurato di valutare la tematica dei “marabout”, limitandosi ad esaminare la situazione relativa al contagio da Ebola. Deduce di aver evidenziato il grave pericolo collegato al suo sfruttamento da parte dei “marabout” a cui era stato affidato dalla madre in tenera età e rileva che la tematica di cui trattasi è qualificabile come fenomeno sociale, etnico-religioso, noto e oggetto di indagini giornalistiche (pag. n. 7 e n. 8 del ricorso). Richiama giurisprudenza di merito e di questa Corte in ordine ai criteri di valutazione della credibilità e agli oneri probatori in materia di protezione internazionale.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 9 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), artt. 4 e 5 e 19”. Sostiene il ricorrente di aver chiarito le ragioni della propria fuga dalla Guinea, suo paese di origine, ma anche quelle che gli impedivano di tornare nel Senegal. Lamenta che il Tribunale abbia formato il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità del suo racconto, violando il dovere di cooperazione istruttoria.

6. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

6.1. Circa l’omesso esame della tematica dei “marabout” e dello sfruttamento che il ricorrente lamenta di aver subito da questi ultimi, si tratta effettivamente di questione non affrontata dai Giudici di merito, i quali hanno preso in considerazione solo le ragioni di fuga rappresentate dall’epidemia causata in Guinea dal virus ebola ed hanno affermato che solo quelle ragioni erano state allegate dal ricorrente. Quest’ultimo aveva l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della suddetta censura, che implica accertamenti di fatto, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. n. 27568 del 2017 e Cass. n. 16347 del 2018). Il ricorrente non indica quando, dove e come ha allegato il tema dei marabout (pag. n. 7 e 8 ricorso), pur lamentando che sia stata esaminata solo la questione dell’epidemia del virus ebola in quanto unica ragione di fuga dedotta, sicchè la censura è inammissibile.

6.2. Inammissibili sono anche le censure relative al vaglio della credibilità, estranee alla ratio decidendi, avendo il Tribunale affermato l’inconferenza di detto vaglio nel caso di specie, atteso che l’indagine è stata svolta proprio con riferimento alla ragione di fuga dedotta evitare il contagio del virus ebola – ed il dovere di cooperazione istruttoria è stato correttamente adempiuto con riferimento a detta allegazione (Cass. n. 27336 del 2018 e Cass. n. 3016 del 2019). Il Tribunale ha quindi affermato, indicando le fonti di conoscenza, che già a partire da agosto 2016 era terminata in Guinea l’epidemia della mortale patologia. Considerato detto dato, anche sotto il profilo temporale, nonchè rilevato che il ricorrente, arrivato in Italia nel settembre 2015, neppure precisa quando ha depositato la domanda presso la Commissione territoriale, sono da ritenere inammissibili per genericità, oltre che per irrilevanza ai fini del decidere, anche le censure sulla lamentata inefficienza amministrativa, consistita nel dedotto ritardo di definizione della sua richiesta di protezione internazionale, intervenuta quando l’emergenza sanitaria era già cessata.

6.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

6.4. Nel caso di specie il Tribunale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza, ha escluso che la situazione generale della Guinea realizzi la fattispecie di cui trattasi. La situazione politica del Paese è stata approfonditamente analizzata dal giudice territoriale, che ha escluso dopo ampia motivazione l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente. Nè alcun rilievo può rivestire la situazione generale del Senegal, che non è il Paese di origine del ricorrente, peraltro del tutto genericamente prospettata, senza evidenziare quale sia la connessione tra il transito o soggiorno in quel Paese e la domanda di protezione. Le censure si risolvono, quindi, in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

I primi tre motivi di ricorso devono, pertanto, dichiararsi inammissibili.

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione delle norme relative al rilascio del permesso di soggiorno (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6)”. Evidenzia il ricorrente di essere affetto dà diabete mellito di tipo 1 ed evidenzia l’estrema precarietà del sistema sanitario della Guinea.

8. Il quarto motivo è infondato.

8.1. In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336/2018).

8.2. Nel caso di specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, previo esame anche della rilevanza della patologia del diabete mellito da cui è affetto il ricorrente, valutando le allegazioni e produzioni dello stesso e le informazioni sul Paese di origine. L’accertata assenza di vulnerabilità rende recessivo il fattore costituito dal percorso di integrazione (Cass. n. 4455/2018).

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla disponendosi circa le spese del presente giudizio, atteso che il Ministero è rimasto intimato.

10. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA