Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29586 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21775-2007 proposto da:

GECAP SS, A.F., M.A., in proprio e

quali legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE

G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LOFOCO FABRIZIO, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 110/2005 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 15/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOFOCO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE ENNIO ATTILIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

E’ stato notificato all’Agenzia delle Entrate un ricorso di “GECAP società semplice” per la cassazione della sentenza della CTR di Bari descritta in epigrafe (depositata il 15.6.2006), che ha respinto l’appello proposto dalla parte contribuente ed ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia contro la sentenza della CTP di Bari n. 356/13/2001 (che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso della medesima parte contribuente contro avviso di rettifica e liquidazione per imposte di registro di INVIM relative all’anno 1995), ed ha – in tal modo – confermato integralmente il predetto avviso.

L’Agenzia non ha svolto attività difensiva, salvo costituirsi in atti ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

La ricorrente ha anche depositato due successive memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 24.11.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il predetto avviso di rettifica e liquidazione l’Agenzia aveva determinato maggiori imposte a carico della società qui ricorrente con riferimento all’atto di vendita registrato in data 29.12.1995, elevando il valore di un capannone da Euro 389.408,50 ad Euro 791.521,84 ed il valore di un terreno da Euro 2.582,28 ad Euro 48.237,07.

La società contribuente aveva impugnato l’anzidetto provvedimento con riferimento all’incremento di valore del capannone e ne aveva evidenziato il precario stato di manutenzione a sostegno dell’assunto di sovraestimazione del valore considerato ai fini della base imponibile. Sospesa la cartella esattoriale, l’adita CTP aveva poi accolto il ricorso, rideterminando autonomamente i valori iniziali e finali dell’anzidetto capannone.

Gli appelli proposti da entrambe le parti sono stati decisi dalla CTR di Bari nei termini di cui sì è detto.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata (per quanto qui rileva ai fini dell’esame delle censure proposte dalla parte ricorrente), nel senso che l’assunto di parte contribuente non ha trovato riscontro documentale, giacchè gli esborsi asseritamente sostenuti (qualificate come “spese di ristrutturazione”) sono indicati nell’importo ma sono rimasti privi di supporto di prova, nel mentre la perizia di parte appariva meramente descrittiva, e le foto ivi contenute evidenziavano un mero stato di abbandono e non già quello stato di degrado che costituiva il supporto dell’argomento principale su cui era fondata la tesi di parte ricorrente.

L’Agenzia, invece, aveva supportato l’accertamento non solo con una stima effettuata da parte dell’UTE (maggiormente credibile rispetto a quella proposta dalla contribuente) ma anche con il richiamo ad atti similari aventi ad oggetto il trasferimento di immobili di analoghe caratteristiche.

I giudici di prime cure avevano d’altronde – adottato le loro valutazioni sulla scorta di affermazioni “generiche e non provate”.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre distinti motivi d’impugnazione e – senza previa indicazione del valore della lite – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Rilevo preliminare.

Occorre dare preliminarmente atto che la parte ricorrente, in una con la memoria di data 7.11.2001 ha depositato (copia, poi sostituita dall’originale depositato all’udienza di discussione) della sentenza n. 109-10-2005 della CTR di Bari (depositata il 3.2.2006 e contenente attestazione del passaggio in giudicato in data 8.11.2011), resa nei confronti della Agenzia Entrate ufficio (OMISSIS), di tale “Banca Centrale per il Leasing delle banche popolari – Italea” e di tale M.d.C.N., allegando che il medesimo accertamento di cui qui si discute sarebbe stato notificato anche alla “Italea” e che l’impugnazione di detto provvedimento fatta dalla Italea sarebbe stata risolta con la appena menzionata sentenza.

La Italea sarebbe “Banca acquirente per l’operazione di leasing” del capannone di cui qui si discute, con atto di compravendita registrato il 29.12.1995 e fatto oggetto del provvedimento impositivo che qui risulta impugnato dalla GECAP, sicchè la odierna ricorrente assume che “il giudicato ….consente anche a chi era parte della compravendita di vedersi riconosciuti gli esiti favorevoli della relativa sentenza”.

Nella memoria di replica depositata all’udienza di discussione la medesima parte ricorrente ha poi qualificato “eccezione relativa al giudicato esterno” la predetta allegazione e produzione, sicchè può desumersi per implicito che – con ciò – la medesima parte ricorrente abbia inteso far valere l’efficacia preclusiva di detto giudicato ai fini di impedire una nuova pronuncia sul medesimo rapporto e sulla medesima res controversa.

Se così va interpretata la questione proposta in giudizio dalla parte ricorrente, essa appare chiaramente infondata, atteso che – ai sensi dell’art. 2909 c.c. l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. La odierna ricorrente, però, non riveste nessuna delle anzidette qualità, non essendo stata parte del processo conclusosi con sentenza dianzi richiamata, sicchè non ne può invocare l’efficacia preclusiva.

L’eventuale diversa efficacia di detta decisione giudiziale, invocabile a mente dell’art. 1306 c.c. (c.d. giudicato riflesso), sarebbe comunque inammissibilmente invocata per la prima volta nella presente sede di legittimità, siccome è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. 3.2.2006 n.2383).

6. I primo ed il terzo motivo d’impugnazione.

I motivi di impugnazione sub 1 e 3 (fondati contempo su vizio di violazione di legge e su vizio di motivazione, trattati con ricorrente sovrapposizione dell’uno profilo sull’altro e conseguente inestricabilità delle concrete ragioni di censura) appaiono inammissibili per la inidonea formulazione dei quesiti di diritto, che conviene trascrivere di seguito.

1) Dica la Corte di Cassazione se il valore di un immobile deve ricondursi e quindi ragguagliarsi alle sue reali condizioni, così come constano da un atto di data certa, quale può essere definita una perizia giurata, con le risultanze istruttorie, al momento della sua alienazione.

Dica altresì la Corte se sia congruo pretendere – ai sensi del T.U. del Registro, art. 43, comma 1, che il valore di un immobile sia correlato ab origine al controvalore dello stesso nelle condizioni in cui è, e non in quelle che risultano realizzate dopo la compravendita, con i versamento di somme di danaro impiegate per la ristrutturazione.

3) Dica la Corte se le norme di cui agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1 e 10 (statuto del contribuente), nonchè al D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 3, art. 4 possano essere interpretate nel senso di conferire all’amministrazione un univoco ed incontrastato criterio subiettivo di valutazione dell’immobile oggetto di compravendita, senza l’acquisizione di dati provenienti da accorta istruttoria, ovvero da risultati obiettivi e parametrati allo stesso ambito territoriale e soprattutto alla stessa tipologia edilizia presa a riferimento per assumere come congruo il prezzo oggetto di rettifica.

Ed invero, in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il quesito di diritto deve consistere non già in un’affermazione astratta ed avulsa dal caso concreto, ma in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n.23732 del 2007; Cass. S.U. n.20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007).

Nella specie di causa non solo non si ravvisa alcuna “personalizzazione” del quesito rispetto alla concreta fattispecie di causa (tanto che il quesito appare ricondotto ad una astratta affermazione di diritto) ma neppure si ravvisa coerenza alcuna tra il quesito e gli assunti argomentativi che lo sorreggono, sicchè la risposta al quesito non potrebbe in alcun modo identificare una regula iuris per il concreto caso sottoposto all’esame.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Error in judicando – Ingiustizia della sentenza per contraddittorietà e difetto di motivazione – Omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione circa il mancato utilizzo dei dati a disposizione dell’Ufficio e delle prove offerte in processo”.

Anche il presente motivo appare inammissibilmente formulato.

Valgono per il motivo di impugnazione qui in esame non solo le considerazioni relative al motivo precedente concernenti la confusa commistione delle due differenti tipologie di vizio denunciato (con conseguente difficoltà di identificazione delle concrete ragioni di censura, sebbene con riferimento alle questioni qui prospettate si direbbe che la parte ricorrente intenda censurare esclusivamente il vizio di motivazione, siccome addebita alla sentenza impugnata di essere “un raro esempio di contraddizione”), ma anche il rilievo che con riguardo a siffatto vizio la parte ricorrente non ha identificato quel fatto controverso decisivo che deve indefettibilmente costituire il nucleo di una censura siffatta (argomenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In realtà, anche con riguardo alle questioni qui prospettate, la parte ricorrente appare dolersi solo dell’ingiustizia della decisione di merito, e perciò debordando dai naturali confini della pronuncia che può essere richiesta a questa Corte, secondo i noti principi che di seguito conviene ribadire: “Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3161 del 05/03/2002).

Non resta che disattendere integralmente il ricorso.

La regolazione delle spese di lite è informata al criterio della integrale compensazione, atteso il limitato effetto della costituzione della parte pubblica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di questo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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