Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29586 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29110/2018 proposto da:

C.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Marelli

Mariagrazia del foro di Alessandria giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 4769/2018 depositato il 6-9-2018 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di C.L., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere ucciso dallo zio, in quanto si era rifiutato di sposare, all’età di quindici anni, la cugina malata ed era stato accusato di aver causato la morte dell’altro cugino, avendolo indotto ad arrampicarsi su di un albero. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e politico-economica del Mali, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 3 e 3 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale ha errato nel ritenere non credibile la vicenda narrata, in quanto effettuata in base a soggettivistiche opinioni e senza rispettare gli altri parametri di legge prescritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Lamenta quindi la violazione dei principi e delle regole che governano il soccorso istruttorio nella materia della protezione internazionale e precisa che la consuetudine del matrimonio forzato di minori di sesso maschile era tipica della sua famiglia. Deduce che non era stato consentito al ricorrente la possibilità di fornire adeguati chiarimenti e che il Tribunale aveva omesso indagini ulteriori, tramite organi di supporto, su eventuali lacune del suo racconto.

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 7 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè carenza di motivazione o motivazione apparente rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Deduce che i minori, maschi o femmine, obbligati a contrarre matrimoni forzati costituiscano gruppo sociale rilevante ai fini della normativa in materia di status e la motivazione del Tribunale sul punto era carente o apparente, essendosi il Collegio limitato ad asserire la mancanza del requisito causale, senza illustrare il ragionamento logico-giuridico a supporto del convincimento espresso.

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. G, art. 14, lett. A e B, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 3 e 3 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Lamenta il ricorrente, anche con riferimento alla protezione sussidiaria, che il Tribunale abbia considerato solo il criterio della credibilità soggettiva, omettendo la doverosa cooperazione istruttoria, da effettuarsi a mezzo di esperti sul paese di origine.

4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. G, art. 14, nonchè dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè motivazione apparente rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Lamenta il ricorrente, con riferimento alla protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), errata valutazione della situazione del Mali e della zona del centro-sud, da cui proviene. Deduce che risulta omesso l’esame delle fonti citate nel ricorso e prodotte (doc. da n. 17 a n. 24 e da n. 41 a 43), che assume di contenuto decisivo. Denuncia che la motivazione sia meramente apparente, non avendo il Tribunale indicato in base a quali parametri sia stata esclusa la generalizzata ed indiscriminata violenza in Mali.

5. Le censure che concernono il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, solo per vizio di violazione di legge – motivi primo e terzo – ed anche per vizio motivazionale – motivi secondo e quarto -, possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo le doglianze, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente e quello sulla situazione del Paese di provenienza.

5.1. Occorre precisare, quanto al giudizio di credibilità, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142 del 2019; Cass. n. 20580 del 2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

5.2. Nel caso di specie il Tribunale ha vagliato la credibilità del racconto del ricorrente nel rispetto dei principi di diritto suesposti. In particolare ha ritenuto non credibili le cause di inclusione riferite dal richiedente, il quale affermava di essere fuggito per timore di essere ucciso dallo zio, in quanto si era rifiutato di sposare, all’età di quindici anni, la cugina malata ed era stato accusato di aver causato la morte dell’altro cugino, avendolo indotto ad arrampicarsi su di un albero. Quanto al matrimonio forzoso, valutando anche la credibilità estrinseca della narrazione, il Tribunale ha evidenziato che, in base alle fonti di conoscenza indicate nel decreto impugnato, non ha riscontro la pratica di matrimoni forzosi della giovane popolazione maschile del Mali. Ha aggiunto che le notizie tratte dalle fonti prodotte dal ricorrente non offrono un termine di paragone apprezzabile, sia perchè non dotate di sicura attendibilità come le fonti ufficiali, sia perchè riferite ai Paesi dell’Asia e in particolare indiani, sia perchè concernenti pratiche di traffico di giovani bambini.

Il Tribunale ha motivatamente escluso anche la credibilità dell’altra vicenda narrata, sottolineando le lacune e incongruenze del racconto, essendo la morte del cugino avvenuta in modo del tutto casuale nel corso di un gioco tra giovani ragazzi, nonchè l’assenza di elementi concreti descrittivi e di riscontro sulle possibili conseguenze del coinvolgimento nella morte del cugino.

Una volta esclusa dal Tribunale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275).

Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa, peraltro nella specie in ogni caso esercitati quanto alla pratica dei matrimoni forzati, se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione. In tal senso, va ribadito che “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria dell’art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925 e Cass. n. 14283 del 2019).

5.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

5.4. Nel caso di specie il Tribunale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag.n. 6 e n. 7 del decreto impugnato), ha escluso che la situazione generale del Mali realizzi la fattispecie di cui trattasi. La situazione politica del paese è stata approfonditamente analizzata dal giudice territoriale, che ha escluso dopo ampia motivazione l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente. La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Non ricorrono, pertanto, i vizi di violazione di legge e motivazionali denunciati con i primi quattro motivi, che non meritano accoglimento.

6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè vizio motivazionale per motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale ha escluso la situazione di vulnerabilità solo perchè non ha considerato credibile la vicenda narrata, senza valutare gli sforzi di integrazione compiuti dal richiedente, debitamente documentati, il contesto di origine e le violenze patite durante il periodo di un mese trascorso in Libia.

7. Il quinto motivo è inammissibile.

7.1. In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018).

Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336/2018).

7.2. Nel caso di specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, previo esame anche della rilevanza delle lesioni personali che il ricorrente riferisce di aver riportato in Libia, valutando le allegazioni dello stesso e le informazioni sul Paese di origine.

L’accertata assenza di vulnerabilità rende recessivo il fattore costituito dal percorso di integrazione (Cass. n. 4455/2018).

Le doglianze, oltre che genericamente formulate, si risolvono, inammissibilmente, in una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dal giudice di merito.

8. Alla stregua delle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono il ricorso deve essere rigettato, nulla disponendosi circa le spese del presente giudizio, atteso che il Ministero è rimasto intimato.

9. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA