Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29586 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29586 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

sul ricorso 10681-2012 proposto da:
FUTURA S.R.L.
L

atore

in persona

IN LIQUIDAZIONE,
GIUSEPPE

FIRRINC IERI,

d ,,e1

elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, pressa
lo studio
rappresentata

eli l avvocato GIOVANNI ENRICO ARCIERI,
e

difesa

dall’avvocato

VINCENZO

TRAPANESE, giusta delega in atti;
– ricorrente
contro

2017
3350

SERIT SIGILli S.P.A. SEDE SIRACUSA;
– intimata
contro
ISTliUTC)

MAZInEALL:

liLLA

7-PT,TIDEI

A

Data pubblicazione: 11/12/2017

O. N.

suo

20078750587

Presidente e legale rappresentante prn tempore in
proprio e quale mandatario della

S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C. F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA

dell’Istituto, rappresentato o difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,e LELIO MARITATO
giusta delega in calce al ricorso notificato;
– resistente con procura

avverso la sentenza n. 299/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 30/04/2011 R.G.N.
1410/2008.

VIA CESARE BECCARIA 29 pressa l’Avvonatura Centrale

R.G.10681/2012

RILEVATO
che la Corte d’appello di Catania con sentenza numero 299/2011 ha rigettato l’appello
proposto dalla Futura Srl avverso la sentenza del tribunale di Ragusa che aveva

istanza dell’Inps che reclamava il pagamento della somma di euro 76331, 48 per
contributi e sanzioni riferiti agli anni 2001/2003;
che a fondamento della decisione la Corte sosteneva che in relazione ad alcuni fatti
contestati l’onere della prova sulla ricorrenza dei presupposti legali incombesse al
datore di lavoro (conguagli per sgravi, assegni nucleo familiare e malattia); per contro
le pretese contributive rappresentate dal verbale regolarmente notificato alla
opponente e richiamato nella cartella, nessuna specifica contestazione era stata
elevata in relazione al periodo controverso né col ricorso del 27 giugno 2006 né nel
corso del giudizio; mentre i modelli F24 e DM 10 prodotti dall’opponente non
riguardavano gli addebiti di cui all’accertamento;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Futura Srl in liquidazione
con un motivo nel quale deduce la violazione degli articoli 115 c.p.c., 2697 c.c. ed il
vizio di motivazione in quanto era onere dell’Inps comprovare i fatti costitutivi della
pretesa contributiva portata dalla cartella, mentre nel caso di specie non era stata
svolta attività istruttoria ed erroneamente la Corte ha ritenuto che ricadesse
sull’opponente l’onere probatorio in ordine ad alcuni fatti contestati o che la stessa
opponente non avesse contestato i fatti, laddove invece fin dalla prima difesa aveva \
negato la sussistenza della pretesa dell’Inps e la valenza probatoria del verbale
ispettivo;
che l’INPS ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato;

RITENUTO
che il ricorso è privo di fondamento in quanto correttamente – coordinando l’onere di
contestazione con l’allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto – la sentenza
impugnata ha argomentato la fondatezza della pretesa contributiva dell’INPS, portata
nella cartella esattoriale opposta, dal verbale ispettivo notificato all’opponente che

rigettato l’opposizione della medesima società alla cartella esattoriale notificatale ad

R.G.10681/2012

av,, va accertato l’esistenza di rapporti di lavoro in nero; ed inoltre dalla mancanza di
ecifiche contestazioni dei fatti rappresentati a verbale, nel quale (come risulta dallo
stesso motivo di ricorso) si dava atto della presenza dei lavoratori in nero, intenti a
lavorare nell’azienda, e si riproducevano le dichiarazioni da essi rilasciate indicanti la
loro qualità di “dipendenti” dell’azienda, la qualifica rivestita (pizzaiolo, cameriere,
lavapiatti, ecc..) e la data di assunzione;

come nella fattispecie il pubblico ufficiale da atto della presenza di persone intente a
lavorare in sua presenza e riassume le dichiarazioni da esse rese) e delle dinamiche
processuali (come ad es. in mancanza di specifiche contestazioni dei fatti ivi
rappresentati), fungere da valido elemento di prova riguardo ai fatti costitutivi della
pretesa, con efficacia privilegiata o meno (delineata nei termini dell’art. 2700 c.c.) ma
comunque sufficiente alla definizione della causa;
che inoltre la sentenza, altrettanto correttamente, ha affermato, in conformità alla
giurisprudenza di questa Corte, che su alcuni fatti estintivi della pretesa (come quelli
per sgravi) l’onere della prova della ricorrenza dei relativi presupposti spettasse
all’opponente; mentre ha pure evidenziato l’irrilevanza delle prove documentali della
società, posto che i modelli F24 e DM10 prodotti in giudizio, attestanti il pagamento di
contributi, non riguardavano gli addebiti di cui al verbale per il periodo in oggetto;
che deve essere altresì ricordato che non essendo quello per cassazione un terzo
grado di giudizio, il vizio di motivazione si configura in base all’art. 360 n. 5 c.p.c. solo
in relazione ad un fatto decisivo ossia tale per cui la sua corretta considerazione
porterebbe al sicuro ribaltamento dell’esito del giudizio, mentre qui si richiede una
nuova inammissibile valutazione delle prove, in violazione altresì del principio secondo
cui è il giudice del merito a selezionare le premesse della decisione col solo dovere di
darne una spiegazione scevra da vizi logici e giuridici;
che appare infine inammissibile, in quanto nuova e priva di specificità, la
contestazione della “misura eccessiva” della pretesa contributiva, di cui la sentenza
impugnata non parla e che risulta formulata per la prima volta in questa sede di
legittimità, senza nemmeno indicare il motivo di censura in relazione a quelli rientranti
nel catalogo ex art. 360 c.p.c.;
che in conclusione la sentenza impugnata si sottrae alle critiche sollevate col ricorso
che va quindi rigettato;

che il verbale ispettivo INPS può, quindi, a seconda del suo contenuto (ad es. quando,

R.G.10681/2012

ch le spese seguono la soccombenza come da dispositivo;
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in complessivi C 900, di cui 700 per compensi professionali, oltre
al 15% di spese aggiuntive ed oneri accessori.

Roma, così deciso nella adunanza camerale del 19.7.2017

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