Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29585 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – . Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27419-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VENEZIA

11 C/0 ASSONIME, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO FREDA;

– ricorrente –

contro

LA MIA FATTORIA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 434/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 02/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Equitalia Sud spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 434/4/12 del 2 agosto 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto solo parzialmente fondato il ricorso proposto da “La Mia Fattoria srl” avverso 17 cartelle di pagamento per causali varie – e relativo ruolo – asseritamente mai notificatele.

Mentre il primo giudice (CTP n. 293/05/2008) aveva ritenuto la nullità della maggior parte di tali cartelle per difetto di prova di regolare notifica (ritenendo quest’ultima rituale solo per le cartelle nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) il giudice di appello, circoscrivendo la propria valutazione esclusivamente a queste ultime tre cartelle, ha confermato la ritualità della notificazione dell’ultima, rilevando invece il difetto di giurisdizione tributaria sulle prime due, perchè relative a debiti di natura diversa (contravvenzioni al codice della strada e contributi Inail).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla società contribuente.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 2 e 19, nonchè artt. 50 e 51 c.p.c., Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che Equitalia aveva eccepito, fin dal primo grado di giudizio, la carenza di giurisdizione tributaria con riguardo a 13 delle 17 cartelle di pagamento opposte, erroneamente limitandosi a rilevare tale carenza soltanto in relazione a 2 cartelle (nn. (OMISSIS), (OMISSIS)).

p. 2.2 Il motivo è fondato.

La commissione tributaria regionale era stata investita di uno specifico motivo di appello (riportato, per autosufficienza, a pagina 16 del ricorso per cassazione), con il quale Equitalia lamentava che il primo giudice non avesse preliminarmente rilevato il difetto di giurisdizione tributaria (già da essa evidenziato nel primo grado di giudizio) su tutte le cartelle di pagamento opposte, eccezion fatta per le nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), effettivamente relative a debiti di natura tributaria.

Ebbene, pur a fronte di tale specifica censura (contenente anche il riepilogo schematico di tutte le cartelle, con relativa causale debitoria), la cognizione alle sole (tre) cartelle di pagamento per le quali il primo giudice, omettendo a sua volta la valutazione sulla giurisdizione, aveva ritenuto provata la notificazione.

Così facendo, il giudice tributario di appello ha tralasciato di verificare con ciò doverosamente affrontando una questione di natura pregiudiziale e, dunque, logicamente e giuridicamente antecedente rispetto al profilo costituito dalla regolare notificazione delle cartelle stesse, ritenuto dirimente dal primo giudice – la sussistenza della propria giurisdizione con riguardo indistintamente a tutte le cartelle di pagamento dedotte in giudizio.

A seguito della cassazione, sotto tale primo profilo, della sentenza impugnata, dovrà il giudice di rinvio farsi carico di accertare – cartella per cartella – la sussistenza o meno della giurisdizione tributaria, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2; eventualmente avvalendosi, nell’indagine sulla natura del credito dedotto in ciascuna di esse, anche delle risultanze di ruolo, posto che: “L’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicchè esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. ord. 11028/18ed altre).

p. 3.1 Con il secondo e terzo motivo di ricorso Equitalia deduce rispettivamente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. – “omessa pronuncia” (in violazione dell’art. 112 c.p.c.) ovvero “omessa motivazione”, sul proprio specifico motivo di appello avente ad oggetto la comprovata regolare notificazione non soltanto della cartella (OMISSIS) (come già, del resto, affermata dal primo giudice), ma pure delle altre tre cartelle in ordine alle quali sussisteva la giurisdizione tributaria ((OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)).

p. 3.2 E’ fondata, con effetto assorbente del terzo motivo di ricorso, la censura di omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c..

Come detto, la commissione tributaria regionale ha concentrato la propria valutazione sulle sole cartelle ritenute legittime (perchè ben notificate) dal primo giudice ((OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), tralasciando di decidere sulla regolare notifica di altre tre cartelle (delle quattro in ordine alle quali Equitalia aveva dedotto la giurisdizione tributaria: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)).

Eppure, anche su questo punto Equitalia aveva formulato uno specifico motivo di appello (anch’esso riportato, per autosufficienza, a pag.21 del ricorso per cassazione) assumendo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, fosse agli atti di causa la prova della regolare notificazione anche di tali cartelle; aspetto sul quale la sentenza qui impugnata ha omesso qualsivoglia decisione.

A seguito della cassazione, anche sotto questo secondo profilo, della sentenza impugnata, dovrà il giudice di rinvio farsi carico – all’esito della suddetta necessaria valutazione sulla effettiva sussistenza della giurisdizione tributaria – della valutazione del compendio probatorio versato in atti da Equitalia ad asserita riprova della regolare notificazione delle cartelle in questione.

PQM

la Corte:

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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