Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29584 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10064-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2012 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 5/3/12 del 1 marzo 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Calabria, in riforma della prima decisione, ha ritenuto: – ammissibile l’impugnazione dal contribuente R.G. proposta avverso estratto di ruolo non seguito dalla notificazione della cartella di pagamento da esso portata (n. (OMISSIS)), ed a lui informalmente consegnato dall’agente per la riscossione; – decaduta l’amministrazione finanziaria dalla pretesa tributaria portata dall’estratto di ruolo in oggetto (Irpef 1988, interessi e sanzioni), non risultando l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento in oggetto nel termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal R..

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto ammissibile l’impugnazione di estratto di ruolo non notificato, nonostante che il contribuente non avesse interesse a tale impugnazione, posto che l’estratto di ruolo (non autonomamente contemplato dall’art. 19 cit.) era atto meramente interno e non denotante, in assenza di successiva notificazione di cartella di pagamento o di altro atto di riscossione, volontà impositiva.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Com’è dato evincere dalla sentenza impugnata, il contribuente aveva nella specie impugnato l’estratto di ruolo, consegnatogli su sua richiesta dall’agente per la riscossione, in quanto portatore di una cartella di pagamento (quella su indicata) mai notificatagli.

Cartella di pagamento di cui egli ebbe conoscenza proprio attraverso la consegna dell’estratto di ruolo in esame, e di cui sostenne l’illegittimità perchè non notificatagli entro il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,comma 1.

Ora, nel ritenere ammissibile l’impugnazione così proposta, e fondata la doglianza ad essa sottesa, la commissione tributaria regionale risulta in linea con l’orientamento di legittimità in materia.

Orientamento stabilito dalle SSUU con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015, secondo la quale: “Il contribuente può impugnare la carte/la di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Va osservato che questa decisione – alla quale interamente si rinvia – è stata emessa in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente; nella quale il contribuente ha inteso impugnare una cartella esattoriale già emessa a suo carico ma mai notificatagli, e della quale era venuto a conoscenza solo a seguito di rilascio informale dell’estratto di ruolo da parte del concessionario.

Acquisita tale conoscenza, il contribuente ha opposto che la cartella indicata nell’estratto di ruolo era invalida, appunto perchè resa a lui nota attraverso l’estratto di ruolo e non mediante regolare notificazione; quest’ultima ritenuta ormai preclusa per l’inutile spirare del termine decadenziale di legge.

L’ammissibilità dell’impugnazione in esame non trova ostacolo nel principio affermato da Cass. ord. 22184/17 (con ulteriori richiami), secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo”.

Quest’ultimo orientamento va infatti riferito ad una fattispecie concreta diversa dalla presente, perchè caratterizzata dall’autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo pur a seguito di mancata impugnazione di cartella di pagamento di cui si accertò la regolare notificazione. Situazione nella quale – ammettendo l’impugnazione dell’estratto di ruolo singolarmente, ovvero in una con la cartella di pagamento ormai definitiva – si consentirebbe indebitamente al contribuente, in effetti, di “rimettere in discussione la pretesa tributaria decorso il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della cartella, con palese elusione del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.” (così Cass. da ultimo cit.).

Evenienza che, nel presente caso, non può invece ricorrere, proprio per l’assenza di cartella notificata definitiva.

Nulla si provvede sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione del R..

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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