Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29584 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25533/2018 proposto da:

J.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Pellegrino

Giuseppe giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2980/2018 depositato il 11-7-2018 e comunicato il 27-7-2018 a mezzo pec il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso di J.F., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse stato depositato oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, in quanto, secondo le stesse deduzioni del difensore del ricorrente, non vi era mai stato il rilascio della ricevuta di deposito telematico con “codice 2” in relazione al ricorso che il ricorrente assumeva di aver depositato telematicamente in data 29/9/2017, impugnando il provvedimento di diniego della protezione internazionale da parte della Commissione territoriale di Milano notificato in data 19-2017. Il Tribunale ha precisato che solo il “codice 2” attesta l’avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia e il rituale deposito telematico, in base al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 e che, peraltro, neppure il ricorrente aveva tempestivamente chiesto di essere rimesso in termini, ma aveva provveduto, nel gennaio 2018, a depositare un nuovo ricorso.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato. In data 31-5-2019 è pervenuta a mezzo posta dichiarazione di rinuncia alla procura dell’avvocato del ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Nel primo, secondo e terzo capo: Violazione degli artt. 3,24 Cost.; art. 112 c.p.c.; D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 35 bis; D.M. 17 luglio 2007, art. 38, comma 1”. Deduce che nel processo civile telematico la comunicazione dell’atto all’organo esercente la pubblica funzione, ossia il deposito con modalità telematiche di atti processuali presso la Cancelleria dell’Ufficio Giudiziario, si ha per eseguita non appena il messaggio generato dal soggetto abilitato esterno, ossia l’avvocato, è reso disponibile al destinatario nella sua casella di posta elettronica. Tanto dispone il D.P.R. n. 123 del 2001, art. 1, comma 1, lett. 1 (Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile), che prescrive altresì come proprio al momento dell’intervenuta disponibilità per il destinatario del messaggio (l’ufficio giudiziario), venga generata ricevuta di avvenuta consegna del medesimo, la quale è inviata automaticamente al mittente dal sistema di gestione di trasporto delle informazioni del destinatario. La disposizione citata trova la propria precisazione nel D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, che, coerentemente, statuisce che “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegnata da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”. Ad avviso del ricorrente nel caso in esame si è realizzata la seguente sequenza: A)generazione da parte del gestore di posta elettronica certificata dell’avvocato della ricevuta di avvenuta accettazione; B) generazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del gestore centrale della ricevuta breve di consegna allo specifico ufficio destinatario; C) generazione da parte del gestore centrale dell’attestazione temporale di ricezione da parte del SICI del ricorso e dei documenti informatici (doc. 14), ai sensi del D.M. 17 luglio 2008, art. 38, recante le seguenti indicazioni temporali: Data e Ora: 29 settembre 2017, 14:21:55;D) generazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per conto della cancelleria del Tribunale di Milano della ricevuta di accettazione del deposito, contrassegnata da “codice 1”, la quale attesta il superamento dei controlli di deposito e reca quale mittente l’ufficio giudiziario (tribunale.milano), e quale estensione il dominio “.civile.ptel.giustiziacert.ii, che individua, per l’appunto, il gestore del Ministero della Giustizia; E) inerzia ingiustificata, protratta sine die, da parte della Cancelleria del Tribunale di Milano, che non ha provveduto e tuttora non sta provvedendo, a fronte del deposito, alla formazione del fascicolo informatico, all’attribuzione del numero di ruolo, alla relativa comunicazione nei confronti del difensore, alla presentazione del fascicolo al Presidente dell’Ufficio per la designazione della Sezione di destinazione.

Ad avviso del ricorrente, pertanto, con l’inoltro al SICI dei documenti informatici costituenti gli atti di causa si esaurisce l’ambito del procedimento soggetto al controllo del soggetto esterno e il deposito telematico deve ritenersi ritualmente effettuato nel caso di specie. Adduce di aver iscritto per una seconda volta a ruolo la causa per sollecitare l’esercizio di un potere sostitutivo di impulso all’attività del personale di Cancelleria, e non perchè il primo ricorso non era tempestivo, dato che, invece, secondo il ricorrente lo era, sicchè le diffuse argomentazioni del Tribunale sulla carenza dei presupposti per la rimessione in termini erano viziate da ultrapetizione ex art. 112 c.p.c..

2. Con il secondo motivo lamenta “Nel quarto capo: Violazione dell’art. 24 Cost.; artt. 6, 13 ECHR; D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2”. Deduce il ricorrente che non ricorrevano i presupposti per la revoca, disposta dal Tribunale, dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in quanto il ricorso di primo grado era tempestivo e l’azione non era stata coltivata in mala fede o colpa grave. La statuizione impugnata integrava violazione delle norme indicate in rubrica, ad avviso del ricorrente.

3. Con il terzo motivo lamenta “Nel quinto capo: Violazione dell’art. 112 c.p.c.: omesso esame “circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Rileva il ricorrente che la natura assorbente della questione preliminare ha precluso l’accertamento nel merito della fondatezza delle pretese azionate. Riporta integralmente il contenuto del ricorso di primo grado, assumendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

4. Preliminarmente occorre rilevare che, secondo costante orientamento di questa Corte (tra le tante Cass. n. 16121 del 2009 e Cass. n. 26429 del 2017), per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore, di cui è espressione l’art. 85 c.p.c., nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione, oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio, la sopravvenuta rinuncia alla procura alle liti che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’adunanza fissata per la decisione in camera di consiglio, come avvenuto nel caso di spese.

5. Il primo motivo è infondato.

5.1. Il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, prevede che “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegnata da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”. Pertanto, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Dunque il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, citato art. 16 bis, comma 7 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2) e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza (Cass. n. 1366 del 2018; Cass. n. 4787 del 2018 e Cass. n. 17328 del 2019; Corte Cost. n. 75 del 2019).

5.2. Nel caso di specie è incontroverso che in data 29 settembre 2017 non sia stata generata la ricevuta telematica di avvenuta consegna con “codice 2”, ma solo la ricevuta telematica di accettazione con “codice 1”, attestante l’accettazione dal sistema e l’inoltro. Quest’ultima ricevuta, in base al chiaro tenore letterale dell’art. 16 bis, citato comma 7, non consente di ritenere perfezionato il deposito telematico.

Ne consegue l’infondatezza della doglianza, risultando inconferenti, oltre che giuridicamente inconsistenti, le argomentazioni espresse in ricorso sulla lamentata inerzia della Cancelleria.

6. Il secondo motivo, in disparte ogni considerazione sulla sua ammissibilità (Cass. n. 32028 del 2018 e Cass. n. 3028 del 2018), e il terzo restano assorbiti, in quanto formulati sul presupposto dell’accoglimento del primo motivo.

7. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, assorbiti gli altri, nulla disponendosi sulle spese del presente giudizio, atteso che il Ministero è rimasto intimato.

6. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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