Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29584 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29584 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 17650-2012 proposto da:
SIMEONE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PARIGI 11, presso lo STUDIO CARNELUTTI, rappresentato
e difeso dall’avvocato MAURIZIO D’ALBORA, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 96047640584, in persona
2017
3286

del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N.
12 (Atto di Costituzione del 14/08/2012);
– resistente con mandato –

Data pubblicazione: 11/12/2017

avverso

la

sentenza n.

4451/2011

della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/07/2011 R.G.N.

2357/2008.

N. R.G. 17650 2012

RILEVATO

1.

che la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 4451 in data 8.7.2011,

adita in via principale dal Ministero della Salute ed in via incidentale da Luigi Simeone,
affermata la legittimazione passiva del Ministero in relazione alle domande correlate ai

rigettato la domanda del Simeone volta al conseguimento dell’indennizzo in relazione
alla epatopatia cronica HCV assunta come correlata alle emotrasfusioni somministrate
in occasione dell’intervento di trapianto renale effettuato presso l’Ospedale di Nantes
“Centre Hospitaliter Universitarie de Nantes”;
2.

che la Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto che il beneficio

assistenziale doveva essere escluso nei casi, quale quello dedotto in giudizio, in cui il
trattamento di emotrasfusione, al quale era conseguita l’epatopatia, era stato
effettuato all’estero;
3.

che avverso tale sentenza Luigi Simone ha proposto ricorso per cassazione,

affidato ad unico motivo;
4.

che

il Ministero della Salute ha depositato memoria in data 13.8.2012 al solo

fine di partecipare alla pubblica udienza ma non ha depositato alcuna memoria
successivamente alla fissazione della udienza camerale;

CONSIDERATO

5.

che con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3

c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 210 del 1992 sostenendo
che la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere l’indennizzo nel caso in cui il
trattamento emotrasfusionale sia stato effettuato nel corso di un intervento chirurgico
effettuato all’estero;
6.

che secondo i principi affermati ripetutamente affermati da questa Corte, ai

quali il Collegio ritiene di dare continuità, l’intervento terapeutico all’estero,
necessitato dall’esigenza di sopperire a deficienze del Servizio Sanitario Nazionale e da
questo preventivamente autorizzato nella verificata sussistenza dei presupposti di
legge, deve essere fondatamente ricondotto nell’ambito della protezione predisposta
dalla legge per la tutela della salute del cittadino italiano ai fini dell’erogazione

benefici di cui alla L. n. 210 del 1992, in riforma della sentenza di primo grado, ha

N. R.G. 17650 2012

dell’indennizzo di cui alla L. n. 201 del 1992 ( Cass. 18401/2016, 11018/2016,
28435/2015);
7.

che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi

richiamati perchè ha escluso in radice il diritto al beneficio assistenziale previsto dalla
L. n. 210 del 1992 sul rilievo che la emotrasfusione era stata effettuata nel corso di
un intervento chirurgico eseguito all’estero omettendo di accertare se questo fu

questo preventivamente autorizzato nella verificata sussistenza dei presupposti di
legge;
8.

che sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza

impugnata va cassata;
9.

che

la causa va rinviata alla Corte di Appello di Napoli, che in diversa

composizione, dovrà fare applicazione del principio di diritto enunciato nel punto 6 di
questa sentenza e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa
composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità
Così deciso nell’Adunanza plenaria del 18.7.2017
Il Presidente
nzionario Giudlzitrio
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IV Seziono

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