Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29583 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

B.P., in qualità di erede del Sig. B.L.,

elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Pace Fabio, con

studio in Milano, Corso di Porta Romana, 89/b, giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 26, n. 150/26/06 del 26 ottobre 2006, depositata il 30

ottobre 2006, notificata il 22 dicembre 2006;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 22 novembre 2011

dal Cons. Raffaele Botta;

Uditi gli avv.ti Alessandro De Stefano e Alessandro Maddalo pere

l’Avvocatura Generale dello Stato e l’avv. Fabio Pace per la parte

controricorrente e ricorrente incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità e, in

subordine, per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia è relativa al preteso rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel momento in cui, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto aveva corrisposto al contribuente una somma di denaro, in luogo del trattamento di pensione integrativa.

La Commissione adita accoglieva il ricorso. Il giudice d’appello, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, stabiliva che “sulla parte relativa al rendimento (dovesse) applicarsi la ritenuta del 12,50% determinata con i criteri del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, (TUIR)”. Avverso tale sentenza, l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrato con memoria. Resiste il contribuente con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVAZIONE

Deve essere disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con i due motivi del ricorso principale l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che nel caso di specie fosse possibile parlare di somme corrisposte sulla base di un contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Il ricorso principale è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. Le Sezioni Unite di questa Corte, esaminando la questione dei criteri di tassazione applicabili in una analoga controversia, hanno affermato che la somma percepita dal contribuente, e sulla quale sono state operate le ritenute contestate, è stata erogata da “un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato” (Cass. S.U. n. 13642 del 2011, in motivazione, punto 6.1). Su questa base nella medesima sentenza le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17″ (Cass. S.U. n. 13642 del 2011, in motivazione punto 7).

Nel caso di specie, il giudice del merito, pur stabilendo che “sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50% determinata con i criteri dell’art. 42, cit. TUIR” con una apparente applicazione del principio ora richiamato, è pervenuto a conclusioni che appiano “generiche” e non sorrette da una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta. In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%. Sicchè il ricorso principale deve essere parzialmente accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nel senso indicato e con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Lazio perchè accerti, in coerente applicazione con il principio enunciato, il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Il ricorso incidentale è, invece, infondato, essendo formulato senza l’osservanza del principio di autosufficienza. Esso, infatti, non consente di rilevare il contenuto concreto e, quindi, la natura delle difese svolte dall’Ufficio nell’atto d’appello, tenuto conto del fatto che “nel processo tributario è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado proporre in grado d’appello mere difese, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, in quanto il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (Cass. n. 14020 del 2007). Non può elidere il difetto di autosufficienza la memoria ex art. 378 c.p.c. (Cass. n. 7260 del 2005).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie parzialmente il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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