Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29583 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 24/12/2020), n.29583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21475/2015 proposto da:

Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, S.A., nella qualità di

direttore responsabile del settimanale (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in Roma, Via G.B. de Rossi n. 32, presso lo studio

dell’avvocato Volo Grazia, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Sistopaoli Anna, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Sa.Mi., P.S., elettivamente domiciliati in Roma,

Viale G. Mazzini n. 73, presso lo studio dell’avvocato Fiore Andrea,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Borrè Lorenzo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4794/2015 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicata

il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto, in via

principale, rimettersi il ricorso alla pubblica udienza per la

particolarità delle questioni involte; in subordine rigettare il

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Milano, con sentenza depositata il 6-5-2015, ha accertato l’illiceità della pubblicazione avvenuta il (OMISSIS) del settimanale “(OMISSIS)”, di sette fotografie ritraenti Sa.Mi. e la moglie P.S. a corredo di un articolo, presentato in prima pagina, dal titolo ” Sa.Mi. alle Maldive. Il riposo del guerriero”. Ha quindi condannato i convenuti Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. e S.A., nella rispettiva qualità di titolare e responsabile del trattamento, al risarcimento dei danni (quantificati nella somma di giustizia) per la lesione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonchè per la lesione del diritto all’immagine.

Contro la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte della società e del S., sulla base di due motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 136 e 137 cod. privacy e art. 6 del codice deontologico dei giornalisti, oltre che dell’art. 21 Cost..

Sostengono in sintesi che la diffusione della notizia e la pubblicazione delle foto, di per sè inoffensive e tese a documentare una vacanza trascorsa dal noto conduttore e dalla moglie in un lussuoso resort, costituivano espressione di attività giornalistica alla quale si sarebbe dovuta applicare l’esimente del diritto di cronaca.

Col secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia e la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del cod. privacy e degli artt. 1226, 2043, 2727 e 2729 c.c., artt. 113, 115 e 116 c.p.c., i ricorrenti censurano la decisione anche nella parte afferente alla quantificazione del danno risarcibile, in difetto di compiuta allegazione.

II. – Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che la pubblicazione delle immagini senza consenso espresso degli interessati integrasse un illecito trattamento dei loro dati personali in violazione degli artt. 2,11 e 23 cod. privacy e obbligasse, quindi, i convenuti (nella rispettiva qualità) a risarcire sia i danni ex art. 15 del codice medesimo, per lesione al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati, sia i danni per lesione del diritto all’immagine. Ciò nel contesto di una condizione unitaria nella quale gli artt. 136 e 137 cod. privacy permettono il trattamento di dati personali senza consenso dell’interessato a condizione che sia rispettata la finalità essenziale di informazione e il limite del diritto di cronaca riguardo a fatti di interesse pubblico.

In proposito il tribunale ha anche richiamato l’art. 6 del codice deontologico dei giornalisti e ha concluso nel senso che le fotografie pubblicate dal settimanale “(OMISSIS)”, eseguite a mezzo di potenti teleobiettivi, non erano finalizzate, nè tanto meno erano indispensabili, “a informare l’opinione pubblica su un fatto di utilità sociale e non avevano nessuna attinenza con l’attività professionale di Sa.Mi.”.

III. – Sennonchè il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 137, comma 2, cod. privacy, purchè con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato medesimo e del diritto all’identità personale (v. di recente Cass. n. 18006-18). Nel contempo deve essere naturalmente rispettato il codice deontologico dei giornalisti (v. Cass. n. 7607-06), che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall’art. 139 cod. privacy.

IV. – Ora l’art. 137 cod. privacy dispone (all’ultimo comma) che “in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’art. 136, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2, e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.

Quanto al requisito dell’attinenza a “fatti di interesse pubblico” non è necessario all’esercizio della finalità giornalistica che gli articoli di stampa o le fotografie siano altresì indispensabili (come preteso dal Tribunale di Milano) “a informare l’opinione pubblica su un fatto di una qualche utilità sociale”, nè che siano attinenti all’attività professionale del soggetto raffigurato.

Ciò che rileva è la circostanza che le foto (unitamente all’articolo al quale sono annesse) abbiano la funzione di veicolare una notizia di interesse pubblico, ancorchè un tale interesse possa risultare parametrato al tipo di pubblicazione “leggera” (o perfino scandalistica) prediletta dal giornale o dal periodico di riferimento, in base al pubblico al quale esso è destinato.

Pure in questo caso, cioè, può rilevare la finalità giornalistica (o di cronaca) e il giudice del merito deve semmai verificare che a garanzia degli interessati siano stati rispettati i requisiti di continenza di espressione (nell’associazione tra la rappresentazione fotografica e l’apparato didascalico a corredo) e gli accorgimenti resi necessari dalla natura dei dati con essa divulgati.

V. – Da questo angolo visuale l’impugnata sentenza è censurabile, poichè afferma che s’era trattato di un ordinario articolo scandalistico incentrato sulle vacanze del Sa. e della moglie in un resort, a fronte della ripresa delle loro immagini in luoghi esposti alla visibilità di terzi (in mare, sulla battigia e nei pressi di una finestra/vetrata o su un balcone di un bungalow).

Come condivisibilmente osservato dai ricorrenti, anche in base a distinti comunicati dell’Autorità garante per la privacy, i luoghi per loro natura esposti alla visibilità di terzi non possono considerarsi aree nella quali è lecito attendersi – soprattutto da parte di persone note al grande pubblico – un’aspettativa ragionevole di intimità e di riservatezza (e v. del resto, sul versante penale, Cass. n. 40577-08, Apparuti; Cass. n. 2563615, Belleri; Cass. n. 9932-20, Aureli). Donde non rileva più di tanto che le immagini siano state ottenute con l’uso di teleobiettivi; uso – ben vero – oggigiorno abbastanza consueto per riprese a distanza.

Nel contempo non è conducente il riferimento del tribunale all’art. 6 codice deontologico.

In esso si dice che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta col rispetto della sfera privata “quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonchè della qualificazione dei protagonisti”.

E’ vero che la sfera privata delle persone note deve essere rispettata “se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. Ma l’interpretazione di tale inciso non può spingersi fino a sminuire il requisito di interesse che governa alcune tipologie di pubblicazioni, lecite e diffuse tra una parte dei lettori, quali sono quelle predilette dal periodico “(OMISSIS)”.

L’aspetto della vita privata – del resto – può recedere dinanzi alle corrette modalità di apprensione della notizia o del corredo fotografico e all’essenzialità dell’interesse pubblico sempre relazionato alla persona del protagonista. Il che il tribunale avrebbe dovuto tenere in debito conto, volta che (come dal ricorso si evince) l’ambito della pubblicazione, pur immediatamente correlato alla vacanza al mare (fatto privato), non era stato delimitato da questo, ma (anche) dalle possibili implicazioni censorie per il luogo prescelto, dalla stessa sentenza definito come “resort esclusivo delle (OMISSIS)”.

Per tali implicazioni il tribunale non poteva apoditticamente escludere l’eventualità di un interesse pubblico, se la notizia fosse stata documentata – come dal ricorso si evince esser stato dedotto – in ragione della potenziale dissonanza rispetto ai temi sociali prescelti dal giornalista. E di conseguenza non poteva limitarsi a sostenere la lesione del diritto alla riservatezza semplicemente affermando l’inesistenza del consenso degli interessati ovvero l’inesistenza di un’utilità sociale (in senso stretto) della notizia divulgata mediante l’articolo e le foto.

VI. – Nell’ambito di una valutazione necessariamente unitaria dell’illecito civile, un eguale errore prospettico mina il fondamento della statuizione adottata a proposito della lesione del diritto all’immagine.

Il tribunale ha previamente affermato che trattavasi di foto non lesive dell’onore e della reputazione degli attori.

Ciò nondimeno ha ritenuto che la relativa pubblicazione non fosse comunque giustificata ai sensi dell’art. 97 Legge aut. poichè relativa a fatti di vita privata (la vacanza alle Maldive); e di nuovo ha soggiunto che la pubblicazione era avvenuta senza consenso. Ha quindi sottolineato che non poteva essere ravvisata alcuna “utilità sociale” per la collettività a conoscere e a essere informata sul fatto (la vacanza) al quale l’immagine era correlata.

La motivazione non è idonea, poichè l’insistito riferimento all'”utilità sociale” è astratto dal contesto.

A sua volta la giustificazione fondata sul difetto di interesse pubblico risulta carente per le ragioni già indicate.

Questa Corte ha chiarito che la presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, per quanto non implichi, di per sè, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, può condurre alla liceità di una tale diffusione ove esista uno specifico e autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, purchè nell’ottica della essenzialità e ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita (v. Cass. n. 18006-18, Cass. n. 15360-15).

In questa sede va osservato che l’interesse pubblico alla diffusione delle foto può essere ancorato non solo alla conoscenza delle fattezze ma anche alla necessità di una identificazione immediata dei personaggi pubblici ai quali l’informazione si riferisce.

E’ (anche in tal senso) legittimo discorrere di diritto di cronaca, se la pubblicazione dell’immagine esula dalla semplice soddisfazione della curiosità del lettore.

La pubblicazione, a corredo di un articolo di stampa, di foto in sè non lesive dell’onore o della reputazione non può considerarsi integrativa dell’illecito da lesione del diritto all’immagine senza (di nuovo) una previa rigorosa e non atomistica valutazione della funzione (e del diritto) di cronaca. Ciò in relazione, da una parte, al fatto “di interesse pubblico o svoltosi in pubblico” (art. 97 Legge Aut.) che con la foto si intenda documentare e, dall’altra, all’obiettivo perseguito mediante la diffusione unitaria delle immagini e dell’articolo.

Resta quindi decisiva la constatazione che le caratteristiche dell’articolo di stampa, a corredo del quale le foto erano state pubblicate, non risultano considerate affatto nell’economia del giudizio manifestato dal giudice del merito.

VII. – L’impugnata sentenza va dunque cassata in relazione al primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo rimane assorbito.

La causa deve essere rinviata al tribunale di Milano che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi ai principi esposti.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Milano.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA