Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29582 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20832/2018 proposto da:

J.P., rappresentato e difeso dall’avvocato Vigliotti Daniela,

giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2755/2018 depositato il 21-6-2018 e comunicato il 22-6-2018 a mezzo pec il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di J.P., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse solo parzialmente credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di persecuzioni politiche, in quanto, quale sostenitore del candidato A.S. del partito (OMISSIS), aveva partecipato ad una manifestazione del febbraio 2015, durante la quale erano rimaste uccise tre persone dell’opposta fazione e suo fratello, ed aveva ferito, per reazione alla morte di suo fratello, il candidato S. dell’opposta fazione. Il Tribunale ha ritenuto credibile solo la circostanza che il richiedente avesse sostenuto la campagna elettorale del candidato perdente A.S., mentre ha ravvisato inverosimili tutti gli altri fatti narrati, valutando la credibilità soggettiva ed oggettiva, in base alle fonti giornalistiche, del racconto. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e politico-economica della Nigeria e della zona del Lagos, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere, il Tribunale di Milano, riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale non ha effettuato in modo sufficientemente adeguato l’esame della sussistenza di una condizione di pericolo in tutto il territorio nigeriano, che è connotato da una situazione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato interno, in base alle fonti internazionali “comunemente utilizzate nella materia”. Richiama i principi affermati da questa Corte e dalla Corte di Giustizia con le sentenze citate in ricorso, assumendo la violazione delle norme indicate in rubrica.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Quanto alla situazione generale del Paese rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018; Cass. S.U. n. 8053/2014).

2.2. Il Tribunale, citando le fonti di conoscenza (UNHCR, Report Easo 2017 e altre – pag. 7 decreto), ha escluso la sussistenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine e nella specifica zona di provenienza (Lagos) del ricorrente, con motivazione adeguata e compiutamente esercitando il dovere di cooperazione istruttoria.

Pertanto non sussiste il vizio di violazione di legge denunziato.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere, il Tribunale di Milano, riconosciuto al ricorrente la protezione umanitaria”. Deduce che il Tribunale ha escluso la situazione di vulnerabilità solo perchè non ha considerato credibile la vicenda narrata, senza alcuna comparazione con la sua integrazione e le condizioni di vita privata in Italia, omettendo di valutare la giovane età del richiedente e il fatto che lo stesso non abbia più padre e madre in Nigeria, nonchè la condizione di instabilità ed insicurezza di detto Paese. Richiama le statuizioni di sentenze di merito, relative alle vicende di richiedenti provenienti, come il ricorrente, dalla Nigeria.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336/2018).

4.2. Nella fattispecie in esame il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso sotto ogni profilo (formazione professionale ed età del richiedente – quasi 30 anni – permanenza in Nigeria di parte del suo nucleo familiare) l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, valutando le allegazioni dello stesso e le informazioni sulla zona di origine (Lagos è la regione più sviluppata economicamente della Nigeria – pag. 9 decreto).

Le doglianze sono formulate genericamente, senza indicare alcun profilo di vulnerabilità specifico, nè sono state specificatamente censurate le argomentazioni di cui al decreto impugnato, secondo cui la vulnerabilità è stata, motivatamente, esclusa sotto ogni profilo.

In base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018), l’accertata assenza di vulnerabilità rende recessivo il fattore costituito dal percorso di integrazione, che, in ogni caso, è stato valutato in comparazione dal Tribunale.

Le doglianze si risolvono, inammissibilmente, in una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dal giudice di merito.

5. Alla stregua delle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono il ricorso deve essere rigettato, nulla disponendosi sulle spese del presente giudizio, atteso che il Ministero è rimasto intimato.

6. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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