Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29581 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7566-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CANNAVALE LAZZARO & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 444/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 05/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 444/04/12 del 5 settembre 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata alla Cannavale Lazzaro snc su avviso di recupero di credito di imposta, L. n. 388 del 2000, ex art. 8, indebitamente utilizzato in compensazione nella dichiarazione modello unico 2002 per l’anno 2001.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – il credito tributario in oggetto era stato una prima volta iscritto a ruolo, e poi fatto oggetto di sgravio in autotutela (ai sensi della Circolare 65/E/2008); la cartella opposta si basava sulla nuova iscrizione a ruolo del medesimo credito, così come poco dopo disposta dall’amministrazione finanziaria in sede di proseguimento dell’azione di recupero (ai sensi della Circolare 55/E/2009); – tale successiva re-iscrizione a ruolo non era legittima, poichè non preceduta da un formale atto di revoca del provvedimento di sgravio, attestante l’interesse pubblico all’esercizio dell’autotutela.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla società contribuente.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18. Per avere la commissione tributaria regionale annullato la cartella di pagamento per una ragione (asserita necessità di provvedimento di revoca dello sgravio) diversa da quella dedotta dalla società contribuente nel proprio atto di appello (insussistenza del requisito del pericolo legittimante l’avvenuta iscrizione dell’importo a ruolo straordinario D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15 bis, stante la pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento).

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – insufficiente motivazione circa l’asserita necessità del provvedimento di revoca, nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 bis e del D.M. n. 37 del 1997, art. 2. Per avere la commissione tributaria regionale subordinato la legittimità della cartella alla previa emanazione, non prevista da alcuna disposizione di legge, di un formale provvedimento di revoca in autotutela dello sgravio; tanto meno necessario nella presente fattispecie, nella quale l’avviso di recupero del credito sul quale la cartella si basava era stato definitivamente confermato dal giudicato costituito dalla ordinanza della corte di cassazione n. 3844 del 16 febbraio 2011.

p. 2.2 La sentenza va cassata nell’assorbente accoglimento del vizio di violazione e falsa applicazione normativa (terzo motivo).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, il problema fondamentale di causa andava individuato non già nella mancanza di un formale provvedimento di revoca dello sgravio, bensì nella individuazione del titolo in forza del quale l’amministrazione finanziaria ha proceduto alla nuova iscrizione a ruolo di cui alla cartella opposta.

Sotto il primo profilo (mancanza di un formale provvedimento di revoca dello sgravio), basterà considerare che l’amministrazione finanziaria si è avvalsa della potestà di recupero del credito necessariamente implicante la revoca (ancorchè non formalizzata) dello sgravio. Lo stesso provvedimento di re-iscrizione a ruolo denotava, in altri termini, una volontà di coltivazione e realizzo della pretesa tributaria originaria, di per sè comportante la revoca del precedente sgravio in quanto posto in essere in assenza dei relativi presupposti. Nè risulta che la società contribuente avesse contestato i presupposti della revoca dello sgravio sotto l’essenziale aspetto della asserita assenza di un interesse pubblico in tal senso.

Sotto il secondo profilo (individuazione del titolo posto in riscossione), non è in discussione che la “nuova” iscrizione a ruolo si sia basata sullo stesso atto impositivo iniziale (avviso di recupero di credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione L. n. 388 del 2000, ex art. 8), il che esclude che essa richiedesse l’emanazione di un “nuovo” e diverso avviso di accertamento.

Va considerato che lo sgravio del ruolo non implicò rinuncia dell’amministrazione finanziaria alla pretesa, stante la perdurante pendenza tra le parti del giudizio di impugnazione dell’avviso di recupero (tanto la prima iscrizione a ruolo quanto la re-iscrizione post sgravio risultano essere state poste in essere in pendenza del giudizio di legittimità sull’avviso di recupero del credito, dopo che l’amministrazione finanziaria era risultata vincitrice nei gradi di merito); e che tale pretesa venne dedotta, sulla base dei medesimi elementi costitutivi iniziali, anche nella cartella qui opposta.

Ne segue che nessuna sostanziale menomazione dei diritti della società contribuente può essersi nella specie verificata (nè, in effetti, è stata dedotta dalla parte), posto che la cartella oggetto del presente giudizio (emessa nel non contestato rispetto dei termini decadenziali) risultava meramente ripetitiva della precedente cartella, a sua volta basata su un atto impositivo già noto alla contribuente e, anzi, da quest’ultima già impugnato in giudizio ancora pendente (poi confluito nel giudicato di debenza di cui all’ordinanza di questa corte 3844/11 cit.).

p. 3. Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., di rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese del presente giudizio di cassazione vengono poste a carico di quest’ultima in ragione di soccombenza, con compensazione delle spese dei gradi di merito in considerazione del non del tutto lineare comportamento dell’amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente;

– pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico di quest’ultima, liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito; compensa il merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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