Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29581 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29581 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

sul ricorso 24960-2012 proposto da:
GIROLAMI ROSELLA C.F. GRLRLL54T57H769(2, domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’Avvocato ANTONINO MACERA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, in persona del legale
2017
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rappresentante pro tempore ,domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di
Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato

CARLA CAVALIERE, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/12/2017

avverso la sentenza n. 510/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 03/05/2012 R.G.N. 568/2011.

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R.G. 24960/2012

RILEVATO
che la Corte di appello di Ancona, con sentenza n.510 del 2012, ha respinto l’appello
proposto da Girolami Rosella e confermato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale
di Ascoli Piceno, che aveva respinto la domanda proposta dalla predetta Girolami nei
confronti dell’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, avente ad oggetto il diritto
risarcimento del danno da perdita di chances per mancato avviamento al lavoro;

indeterminato come centralinista telefonica, sostenendo che tale diritto era stato violato in
conseguenza della illegittima attribuzione dei punteggi in sede di formazione della
graduatoria delle liste speciali degli invalidi da avviare al collocamento obbligatorio;
che,

nel confermare la pronuncia di rigetto emessa dal Giudice di primo grado, la Corte di

appello ha osservato che erano infondate tutte le censure mosse dall’appellante in ordine
all’attribuzione dei punteggi, in quanto:
– i parametri erano stati elaborati, a norma dell’art. 10, comma 3, della L. n. 56 del 1987,
dalle Commissioni regionali per l’impiego ed erano stati individuati nel carico familiare, nella
situazione economico-patrimoniale degli aspiranti e nella anzianità di iscrizione nelle liste;
a) con particolare riferimento all’avviamento a selezione per un posto di centralinista a
tempo indeterminato, di cui alla procedura prot. n. 4189 del 21 marzo 2001:
– la priorità in graduatoria dipendeva dal minor punteggio complessivo totalizzato ed in
proposito era ineccepibile il computo operato dal Giudice di primo grado quanto al reddito
percepito dalla Girolami;
– la posizione della ricorrente, rispetto alle concorrenti Mazzoni Antonella e Rosetti Jolanda
(con punteggio rispettivamente 881 e 910), era comunque recessiva (punteggio 973),
anche a non volere considerare il punteggio attribuito per il reddito percepito nell’anno di
riferimento;

quanto al requisito della più risalente iscrizione nelle liste di collocamento, la tesi della

ricorrente non teneva conto della cancellazione temporanea a seguito della perdita della
condizione di disoccupazione, per effetto della conclusione di contratti a termine nel 1995 e
nel 1999 di durata superiore a quattro mesi; difatti, a norma dell’art. 23, comma 4, della L.
n. 56 del 1987, la conservazione dell’iscrizione nelle liste di collocamento riguarda i
lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata non superi i quattro mesi
nell’anno solare;
b) con riferimento all’avviamento a selezione per un posto di centralinista a tempo
indeterminato di cui alla procedura prot. n. 35958 del 28 dicembre 2001:

che la Girolami aveva agito affinché fosse accertato il suo diritto all’assunzione a tempo

R.G. 24960/2012

– i due soggetti avviati a selezione, Russo Antonhy e Rosetti Johanna, avevano posizioni in
graduatoria (rispettivamente con punteggio 901 e 910) di gran lunga più favorevoli della
Girolami (punti 961);
che avverso tale sentenza Girolami Rosella ha proposto ricorso affidato a quattro motivi,
cui ha opposto difese l’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno con controricorso;
CONSIDERATO

avere erroneamente applicato il rito del lavoro anziché quello ordinario;
che il secondo motivo censura la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 181 del 21 aprile
2000, art. 4, comma 3, secondo cui “L’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo
determinato o di un lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una
sospensione dell’anzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità riprende a
decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora
il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l’anzianità nello stato di
disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici
mesi”; pertanto, aveva errato la Corte di appello nel ritenere che lo svolgimento di rapporti
a tempo determinato superiori a quattro mesi comportassero la perdita dell’anzianità di
servizio, in luogo della sola sospensione;
che il terzo motivo denuncia violazione del T.U.I.R. quanto i criteri di computo del reddito
percepito dalla Girolami nell’anno 2000;
che il quarto motivo denuncia omessa o contraddittoria motivazione su fatto controverso e
decisivo del giudizio, per avere la Corte di appello pronunciato su questioni diverse da
quella che aveva formato oggetto di impugnazione e che concerneva il computo del reddito,
mentre sui requisiti dell’età e dell’anzianità di iscrizione si era formato il giudicato interno;
che il ricorso, in tutte le sue articolazioni, è inammissibile per i motivi che seguono:
– le questioni introdotte con il primo, il secondo e l terzo motivo non risultano in alcun
modo trattate dalla sentenza impugnata e, non avendo la ricorrente chiarito se e in quali
termini fossero state introdotte nelle precedenti fasi del giudizio, le stesse sono
inammissibili ex art. 366 c.p.c., in quanto da ritenere nuove;
– secondo costante giurisprudenza di questa Corte, qualora una determinata questione
giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella
sentenza impugnata, il ricorrente che proponga tale questione in sede di legittimità, al fine
di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di
allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di
indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar
modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di

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che il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 37 c.p.c., addebita alla sentenza di

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esaminare nel merito la questione stessa. (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. n. 8206 del
2016; v. pure Cass. n. 14599 e n. 14590 del 2005; n.25546 del 2006; n. 4391 del 2007; n.
20518 del 2008; n. 5070 del 2009);
che, nella specie, la ricorrente non ha assolto tale onere, non avendo invero offerto alcun
elemento da cui potere compiutamente desumere se e in quali termini fossero state
introdotte in giudizio la questione del rito applicabile, quella dei criteri di computo del

negli anni 1995 e 1999 alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 181 del 2000 in luogo di quella
dettata dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 4, di cui la Corte di appello ha fatto
applicazione, secondo il cui dettato “I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato
la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell’anno solare conservano l’iscrizione e
la posizione di graduatoria nella lista di collocamento”;
che, quanto all’assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe pronunciato oltre i limiti del
devolutum in appello, deve rilevarsi che, essendo la domanda stata ritenuta infondata dal
primo Giudice, nessun giudicato interno poteva essersi formato su alcuno dei requisiti
costitutivi del diritto azionato; il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione
minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di
acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello
motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la
cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere
del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad
essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal
motivo di gravame (Cass. n. 12202 del 16 maggio 2017, n. 2217 del 2016; v. pure Cass. n.
27196 del 2006);
che, pure in ordine al cambiamento del rito, la doglianza è del tutto generica, atteso che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, siffatta questione può essere dedotta come
motivo di impugnazione, ma è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi
uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia
concretamente derivato, in quanto l’esattezza del rito non deve essere considerata fine a se
stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in
conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (Cass. n. 19942
del 2008, S.U. n. 3758 del 2009; Cass. n. 24561 del 2013, n. 1448 del 2015);
che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con onere delle spese a carico di
parte soccombente;
P.Q.M.

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reddito desumibili dal T.U.I.R. e quella dell’assoggettamento dei contratti a termine stipulati

R.G. 24960/2012

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese,
che liquida in C 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 luglio 2017
Il Presidente
Giuseppe Napol ta

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