Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29580 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7163-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.C. elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANMARCO ABBADESSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 287/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 287/17/12 del 12/11/2012, con la quale la commissione tributaria regionale, accolto l’appello principale del contribuente e ritenuto assorbito l’appello incidentale dell’amministrazione finanziaria, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata a O.C. per omessi versamenti di ritenute Irpef 2003/2005, oltre sanzioni ed interessi; ritenute non operate nè versate dal sostituto d’imposta Inail presso il quale l’ O. svolgeva, nella sede operativa di (OMISSIS) (CT), attività di lavoro dipendente.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – nel caso di specie, non si trattasse di mera liquidazione di imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente, bensì di diniego del beneficio costituito, per i soggetti aventi residenza o sede operativa in Comune siciliano interessato dagli eventi sismici e vulcanici del 2002, dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta dal D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, e normativa di attuazione (D.M. 14 novembre 2002; Ord. P.C.M. n. 3442 del 2005; art. 1, comma 1011, n. 1.296 del 2006); – tale situazione determinasse incertezze, in fatto e diritto, su aspetti rilevanti delle dichiarazioni, con conseguente obbligo dell’amministrazione finanziaria (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5) di previamente invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari ed a produrre la documentazione del caso (incombente nella specie non osservato); – la conseguente dichiarazione di nullità della cartella così emessa implicasse l’assorbimento di ogni altra questione fatta oggetto sia degli altri motivi di appello principale del contribuente (decadenza dell’amministrazione finanziaria per gli anni 2003/2004; difetto di legittimazione passiva dell’ O. a fronte di responsabilità esclusiva del sostituto d’imposta Inail; non debenza della sanzione; erronea quantificazione di imposta e sanzione), sia dell’appello incidentale dell’agenzia delle entrate.

Resiste con controricorso l’ O..

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla insussistenza, nella specie, di una situazione di incertezza oggettiva sulle dichiarazioni dei redditi, tale da rendere necessaria la procedura di invito di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6,comma 5.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Esso deve trovare inquadramento nella nuova disciplina dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 (sentenza di appello pubblicata dopo 1’11 settembre 2012); disciplina in base alla quale la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (previgente formulazione dell’art. 360, n. 5, in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In ordine a tale nuova formulazione – applicabile anche al ricorso per cassazione proposto avverso sentenze del giudice tributario – si è affermato (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) che: “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (così, in seguito, Cass. n. 12928/14; Cass. ord. n. 21257/14; Cass. 2498/15 ed innumerevoli altre).

Orbene, nel caso di specie non può dirsi che la commissione tributaria regionale sia incorsa in “omesso esame” del fatto decisivo costituito dalla sussistenza, ovvero insussistenza, di uno stato di incertezza rilevante ai fini del contraddittorio preventivo stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

All’esatto contrario, la commissione tributaria regionale si è fatta diffusamente carico di questo fondamentale aspetto di causa (fatto oggetto di motivo di appello principale da parte del contribuente), motivando ampiamente il proprio convincimento in ordine al fatto che l’amministrazione finanziaria dovesse nel caso di specie, a pena di nullità dell’iscrizione a ruolo, invitare l’ O. a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Ciò sul ravvisato presupposto – di per sè logicamente incompatibile con il denunciato “omesso esame” – che si trattasse nella specie di chiarire varie circostanze in fatto e diritto, ascrivibili alla sussistenza dei presupposti di sospensione dei versamenti tributari, così come disposta dalla su riportata normativa emergenziale per gli eventi vulcanici del 2002.

Sul punto, ha osservato la commissione tributaria regionale che lo stato di incertezza derivava, anche in considerazione della sopravvenuta modificazione di tale normativa, sia dalla divergenza tra il luogo di residenza (in (OMISSIS), comune non interessato da tali eventi) e luogo di lavoro dell’ O. (in (OMISSIS), città invece ricompresa nell’elenco ministeriale dei comuni colpiti), sia dalla necessità di chiarire i rapporti intercorsi tra il sostituito O. ed il sostituto Inail, il quale si sarebbe avvalso del beneficio della sospensione delle ritenute nonostante la contraria volontà esplicitatagli per iscritto dal primo.

L’esame del fatto decisivo vi è dunque stato, e la motivazione del giudice di merito intorno ad esso non può di certo reputarsi – secondo i suddetti parametri interpretativi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (SSUU cit.) mancante, perplessa, basata su elementi inconciliabili, ovvero incomprensibile.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che l’iscrizione a ruolo era nella specie avvenuta all’esito della liquidazione di somme rinvenienti dalle stesse dichiarazioni del contribuente. In tale situazione, priva di oggettiva incertezza, la norma in oggetto non imponeva affatto all’amministrazione finanziaria di previamente comunicare l’esito della liquidazione medesima, anche perchè l’eventuale convocazione del contribuente non avrebbe potuto fornire alcun utile elemento conoscitivo.

p. 3.2 n motivo è infondato.

La norma denunciata stabilisce che: “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”.

Si tratta di disposizione innumerevoli volte vagliata da questa corte di legittimità, la quale ha in effetti escluso l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi nei quali l’iscrizione a ruolo sia disposta per effetto di omessi o tardivi versamenti di somme rinvenienti dalla stessa dichiarazione del contribuente, senza margini interpretativi di sorta (Cass. ord. 27716/17; 15740/16; 13759/16 ed altre).

La commissione tributaria regionale, nella sentenza qui impugnata, non si è però affatto discostata da questa interpretazione della norma di riferimento. Essa ha infatti riconosciuto, da un lato, che il contraddittorio preventivo in questione non era, in effetti, necessario in presenza di mera liquidazione di importi risultanti dalla dichiarazione; assumendo tuttavia, dall’altro, che nella concretezza del caso non si trattava di questa ipotesi, bensì di iscrizione a ruolo in contesto di obiettiva incertezza su determinate circostanze di ordine non solo giuridico ma anche fattuale.

Segnatamente, la commissione tributaria regionale ha evidenziato che nella specie “pur trattandosi di liquidazione basata su dati indicati in dichiarazione dallo stesso contribuente” il controllo operato dall’amministrazione finanziaria sortiva effetti sostanziali di vero e proprio diniego del diritto dell’ O. di avvalersi del beneficio costituito dalla sospensione dei versamenti tributari di cui alla normativa emergenziale su riportata. Il giudice di merito ha dunque individuato nella situazione in esame (pervenendo a conclusioni, come detto nella disamina del primo motivo di ricorso per cassazione, qui intangibili) un contenuto sostanzialmente accertativo, connotato da uno stato di incertezza sulla ricorrenza in concreto dei presupposti di spettanza del regime temporaneo di favore.

In tale contesto, la decisione in termini di effettiva obbligatorietà dell’invito del contribuente a chiarimenti (pena la nullità dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella) si pone dunque, non in contrasto, ma in linea con il su riportato indirizzo applicativo; con conseguente esclusione della lamentata violazione di legge.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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