Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29580 del 11/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 11/12/2017, (ud. 12/07/2017, dep.11/12/2017),  n. 29580

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 365/2012, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la domanda proposta da R.L. nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Caserta e del Ministero del Lavoro, diretta l’accertamento del diritto all’inserimento nelle liste riservate ai militari di ferma prolungata e al risarcimento del danno cagionato al ricorrente per la mancata inclusione in dette liste;

che il R. aveva adito il Giudice del lavoro esponendo:

– di avere prestato servizio militare di leva dal novembre 1994 al febbraio 1997 (epoca del suo congedo per motivi di salute) e di avere presentato domanda di iscrizione all’ufficio di collocamento al fine dell’inserimento nelle liste riservate ai militari di ferma prolungata, onde poter beneficiare della riserva di cui alla L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 19, comma 1, e al successivo D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 39, comma 15;

– che l’Amministrazione aveva respinto la domanda per avere egli prestato solo ventisette mesi di servizio senza arrivare a completare tre anni di ferma;

– che l’Amministrazione aveva erroneamente interpretato la suddetta disciplina legale circa i presupposti costitutivi del diritto all’inclusione nelle liste speciali; inoltre, l’esclusione dalla selezione e/o dalla procedura lo aveva danneggiato impedendogli, pur essendo primo in graduatoria, di coprire un posto di esecutore amministrativo presso la Camera di Commercio di Caserta;

che la Corte territoriale ha confermato la pronuncia di rigetto della domanda, osservando che la disciplina vigente all’epoca della presentazione, da parte del R., della domanda di iscrizione liste dei riservatari al collocamento (anno 1997) era quella dettata dal D.Lgs. n. 196 del 1995, art. 39, comma 15, secondo cui la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari riguarda coloro che sono congedati senza demerito dalla “ferma triennale o quinquennale” e che, in difetto di una disciplina transitoria o comunque di previsioni aventi efficacia retroattiva, non poteva trovare applicazione la disciplina (L. n. 958 del 1986) vigente nell’anno 1994, in cui il ricorrente scelse la ferma prolungata;

che avverso tale sentenza R.L. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale hanno opposto difese l’Amministrazione Provinciale di Caserta e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con separati controricorsi;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che i tre motivi di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 958 del 1986, art. 19 e del D.Lgs. n. 196 del 1995, art. 39 in relazione all’art. 12 disp. gen., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), addebitano alla sentenza impugnata di avere erroneamente interpretato la normativa applicabile alla fattispecie, atteso che:

– la L. n. 958 del 1986, art. 19 nel prevedere la riserva del 5% dei posti messi a concorso in favore dei militari, richiedeva espressamente solo che gli stessi fossero stati congedati senza demerito al termine del servizio militare dalla ferma di leva prolungata, la quale all’epoca poteva avere durata biennale o triennale (presupposto sussistente nella specie, poichè il ricorrente aveva terminato la ferma biennale ed aveva deciso di trattenersi per un ulteriore anno, esercitando una facoltà prevista dal D.Lgs. n. 196 del 1995);

– anche a ritenere applicabile la normativa vigente al momento della domanda di inserimento nelle liste (1997), questa non poteva incidere su un diritto ormai perfezionato (in relazione al biennio previsto dalla previgente normativa), come poteva argomentarsi dal fatto che il D.Lgs. n. 196 del 1995, art. 39 richiamava la L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 65, che, a sua volta, faceva riferimento alla L. 24 dicembre 1986, n. 958;

– quanto ai requisiti costitutivi del diritto, non era stata debitamente considerata la circostanza che il citato D.Lgs. n. 196 del 1995, art. 39 a differenza dell’abrogato L. n. 958 del 1986, art. 19 non riportando più la dicitura “al termine”, non contempla come requisito essenziale per essere iscritti nelle liste speciali l’avere terminato il periodo di ferma, essendo sufficiente che il congedo sia intervenuto non per demerito;

che, preliminarmente, va disattesa l’eccezione (sollevata dall’Amministrazione provinciale di Caserta) di tardività del ricorso per essere lo stesso stato notificato alle Amministrazioni convenute oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (novellato); deve infatti osservarsi che la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato a sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma 1 stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass. n. 17060 del 2012); nel caso in esame, va ritenuta la tempestività del ricorso per cassazione, notificato nel precedente termine annuale, trattandosi di giudizio che ha avuto inizio nell’anno 2003;

che il ricorso è tuttavia infondato per i motivi che seguono:

– al tempo della ammissione alla ferma di leva prolungata dell’odierno ricorrente (8 novembre 1994), la L. n. 958 del 1986, art. 5 ne prevedeva una durata biennale o triennale; l’art. 19 (assunzioni) stessa legge, a sua volta contemplava determinate aliquote di riserva in favore dei “militari in ferma di leva prolungata…. congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte”; lo stesso art. 19, comma 3 stabiliva che la domanda di assunzione dovesse essere presentata a pena di decadenza entro un anno “dalla data del collocamento in congedo”; dunque, ai fini del diritto alla iscrizione nelle liste speciali, nel regime dettato dalla L. n. 958 del 1986, prima del momento del congedo (senza demerito) alcun diritto era configurabile; ne consegue l’infondatezza dell’argomento che tende a prospettare l’avvenuto perfezionamento del diritto in data anteriore a tale momento;

– alla data del congedo del R. (6 febbraio 1997) vigeva il D.Lgs. n. 196 del 1995 che, all’art. 39, comma 15, aveva apportato le seguenti modifiche alla disciplina previgente: “Ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 65, per l’assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o categorie ricomprese nei livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, è del 20 per cento”;

– dunque, nel momento del congedo del ricorrente (momento di perfezionamento del diritto anche secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 196 del 1995), i requisiti costitutivi del diritto erano stati modificati dal Legislatore e richiedevano che l’interessato fosse stato “congedato senza demerito” da una ferma di durata “triennale o quinquennale”;

– alla data anzidetta, il R. non possedeva il requisito prescritto dalla nuova normativa, applicabile alla fattispecie ratione temporis; poichè non aveva perfezionato la durata triennale della ferma, alla stregua della proroga dallo stesso richiesta in applicazione del medesimo D.Lgs. n. 196 del 1995;

– non apporta alcun elemento interpretativo utile alla tesi del ricorrente il richiamo operato dall’art. 39, comma 15, cit. alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3,comma 65 norma che – per quanto possa rilevare ai fini in esame – si limitava a prevedere l’elevazione della percentuale di “riserva di cui alla L. n. 958 del 1986, art. 19” per tutte le categorie contemplate dalla stessa norma;

– in conclusione, deve affermarsi che il diritto alla riserva di cui alla L. n. 958 del 1986, art. 19 perfezionandosi soltanto al momento del congedo senza demerito, rimane integralmente regolato dalla disciplina giuridica vigente in tale momento, con conseguente esclusione dell’ultrattività della precedente disciplina difforme, la quale non preclude al legislatore di regolare gli effetti dei rapporti giuridici non ancora esauriti;

che il ricorso va dunque respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in favore di ciascuna della Amministrazioni convenute.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, in favore dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, e in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in Euro 2.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA