Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2958 del 10/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2958 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 7152-2012 proposto da:
COMUNE DI EBOLI (c.f. 00318580651), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso l’avvocato DE

Data pubblicazione: 10/02/2014

CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dagli
avvocati STARACE ALDO,
2013

ROMANO DOMENICO, giusta

procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2000

contro

DE MARTINO ANNAMARIAROSARIA, DE MARTINO GIUSEPPE,

1

elettivamente domiciliati in ROMA, Via PALERMO 43,
presso l’avvocato FIMIANI NICOLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato CACCIATORE FORTUNATO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –

SOCIETA’ CONSORTILE MISTA P.A. PER L’ATTUAZIONE DEL
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL COMUNE DI
EBOLI;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1092/2011 della CORTE
D’APPELLO di SALERNO, depositata il 19/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROMANO D. che
si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso

contro

per il rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20 Dicembre 2011 la Corte d’appello di Salerno,
in accoglimento dell’opposizione alla stima proposta da De Martino
Anna Maria Rosaria e De Martino Giuseppe, proprietari di terreni
ricadenti in zona di insediamento industriale e commerciale previsto

degli Insediamenti produttivi, i cui adempimenti erano stati delegati
alla Società Consortile Mista per azioni, determinava l’indennità di
espropriazione in euro 146.030,00 e l’indennità di occupazione
legittima in euro 15.236,00, ordinandone il deposito presso la
competente Agenzia, oltre gli interessi legali dalle date ivi precisate
e detratta l’indennità provvisoria già versata; con condanna in
solido del comune, della Società Consortile Mista s.r.l. e della
Elettroarredi s.r.I., beneficiaria dell’esproprio, alla rifusione delle
spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata 1’11 gennaio 2012 il comune di
Eboli proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e
notificato il 9 marzo 2012.
Resistevano i sigg. De Martino con controricorso.
La Società Consortile Mista non svolgeva attività difensiva.
All’udienza del 12 dicembre 2013 il P.G. ed il difensore del
ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in
epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il comune di Eboli deduce la violazione dei
articoli 112 e 277 cod. proc. civ., nonché la carenza di motivazione
1

da P.R.G., espropriati dal comune di Eboli per l’attuazione del Piano

nell’omessa pronunzia sulla domanda di garanzia, o regresso,
formulata nei confronti della Società Consortile Mista p.a. per
l’attuazione del P.I.P., chiamata in causa previa autorizzazione del
consigliere istruttore.
Il motivo è infondato.

Eboli, con esclusione di un rapporto di concessione traslativa in
favore della Società Consortile, comporta automaticamente, de
plano, il rigetto della domanda di regresso che, proprio su tale
concessione si basava. È vero che anche la società consortile è
stata condannata in solido con il comune alla rifusione le spese
processuali, ma la sentenza pone in chiaro che la corresponsabilità
è affermata solo ai predetti fini, restando l’obbligazione risarcitoria
di natura unipersonale e quindi insuscettibile di riparto interno in
via di regresso.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché
la carenza di motivazione nell’omessa subordinazione
dell’erogazione dell’indennità di espropriazione alla condizione del
versamento dell’Ici da parte dei sigg. De Martino.
Il motivo è infondato, alla luce della sentenza 22 dicembre
2011 n.338 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Il terzo motivo, con cui si deduce la mancata applicazione
dell’art.37, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico
dell’espropriazione per pubblica utilità), nel testo novellato
dell’art.2, comma 89, lettera a) e comma 90 della legge 24

2

L’affermazione della legittimazione passiva del comune di

dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2007), propone una

interpretazione difforme da quella più volte ribadita da questa

Corte, secondo cui nella determinazione dell’indennità di
espropriazione, a seguito della dichiarazione di illegittimità
costituzionale (Corte cost. n. 348 del 2007) dell’art. 5 bis, commi 1

8 agosto 1992 n. 359, i criteri previsti dall’art. 2, comma 89, I. 24
dicembre 2007 n. 244, in quanto introdotti come modifica dal d.P.R.
8 giugno 2001 n. 327, art. 37, commi 1 e 2 (t.u. espropriazioni), si
applicano soltanto nelle procedure espropriative soggette al
predetto Testo unico: e cioè, quelle in cui la dichiarazione di
pubblica utilità sia intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30
giugno 2003), secondo le previsioni dell’art. 57, come modificato

dal d.Ig. 27 dicembre 2002 n. 302. Mentre, nelle procedure
soggette al regime pregresso rivive la I. 25 giugno 1865 n. 2359,
art. 39 e va quindi fatto riferimento al valore di mercato, perché la
norma intertemporale di cui all’art. 2, comma 90, I. n. 244 del 2007
prevede la retroattività della nuova disciplina di determinazione
dell’indennità espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in
corso, e non anche per i giudizi (Cass., sez. unite, 28 ottobre 2009,
n. 22756).
Pertanto, era in limine inapplicabile la detrazione del 25%
prevista dall’art. 37 d.P.R. 327. Non senza notare che la predetta
detrazione non trova comunque applicazione nel caso in cui il
procedimento sia adottato per realizzare un semplice programma di
edilizia convenzionata o di P.I.P. inidonei ad integrare il
presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale cui la
norma riconduce la riduzione del 25% del valore venale del bene ai

3

e 2, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla I.

fini della determinazione dell’indennità: intervento, che deve invece
.’

t

riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o
socialmente predeterminate, in attuazione di una previsione
normativa che in tal senso lo definisca (Cass., sez. 1, 23 febbraio
2012, n. 2774).

nella concreta determinazione dell’indennità di esproprio di area
edificatoria appare inammissibile, risolvendosi in una difforme
valutazione degli elementi di fatto apprezzati dalla corte d’appello di
Salerno; e dunque, in un sindacato di merito che non può trovare
ingresso in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e

complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il comune di Eboli alla rifusione
delle spese processuali, liquidate in complessivi C 7.200,00, di cui C
7.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge.

Roma, 12 Dicembre 2013

IL REL. EST.

Il quarto motivo, con cui si lamenta la carenza di motivazione

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