Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2958 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 08/02/2021), n.2958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8100/2019 r.g. proposto da:

M.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Ennio Cerio, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Campobasso, alla via Mazzini n. 112;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO depositato in data

07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 09/12/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Sanlorenzo Rita, che ha concluso

chiedendo accogliersi il primo ed il secondo motivo di ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A., nativo del (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 7 febbraio 2019, reso nel procedimento n. 2979/2017, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Quel tribunale ritenne (cfr. pag. 2 del menzionato decreto): i) in relazione alla invocata protezione umanitaria, che la L. n. 132 del 2018, vigente al momento della decisione, l’aveva limitata a casi tassativi e specifici, nessuno dei quali era stato fatto valere dal ricorrente; ii) circa la richiesta protezione sussidiaria, che non ne sussistevano i presupposti, “…in quanto la situazione in (OMISSIS), per quanto difficile ed attraversata da forti tensioni politiche e religiose cui non si sottrae peraltro anche il partito di opposizione, connotato da forti ascendenze islamizzanti e conservatrici, di cui è lecito dubitare che tollererebbe, in caso di vittoria, il rispetto totale, a sua volta, dei diritti umani soprattutto verso le minoranze razziali o religiose o verso la condizione femminile o soggetti portatori di orientamento sessuale non conforme alle opinioni dominanti, non registra la presenza di gruppi terroristici armati, nè il medesimo ricorrente ha denunciato specifiche connivenze della polizia locale con gli avversari politici che lo avrebbero minacciato in occasione di manifestazioni pubbliche (..). Tra l’altro, il ricorrente ha affermato di essere fuggito dal Paese d’origine per dissidi economici con il padre – ragioni che esulano del tutto dal perimetro della tutela assicurata dal D.Lgs. n. 25 del 2008”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”, per avere il tribunale valutato in maniera inadeguata la situazione della regione del (OMISSIS), “…non indicando alcuna fonte internazionale qualificata, se non con un mero richiamo all’ultimo report di Amnesty International sul (OMISSIS) ed al sito della Farnesina (OMISSIS)”, ed escludendo l’esistenza di una condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata in modo non sufficientemente adeguato;

II-III) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’applicabilità del D.L. n. 113 del 2018, conv. dalla L. n. 132 del 2018” e “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 ed alla circolare n. 3716 del 30.7.2015 della Commissione Nazionale per il Diritto di asilo”. Entrambe le doglianze censurano il mancato riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, della protezione cd. umanitaria, ascrivendo, peraltro, al tribunale di aver statuito sulla corrispondente domanda utilizzando, erroneamente, la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018, insuscettibile di applicazione (retroattiva) per le domande di protezione umanitaria, come quella in esame, formulate prima della entrata in vigore di detta legge.

2. Tali motivi, scrutinabili congiuntamente perchè connessi, si rivelano fondati nei limiti di cui appresso.

2.1. Appare evidente, alla stregua della già riportata motivazione sul punto del decreto impugnato, che il giudice di merito ha negato le forme di protezione, sussidiaria ed umanitaria, invocate dal M., assumendo, rispettivamente, che: i) la situazione in (OMISSIS), per quanto difficile ed attraversata da forti tensioni politiche e religiose, non registra la presenza di gruppi terroristici armati, nè il medesimo ricorrente ha denunciato specifiche connivenze della polizia locale con gli avversari politici che lo avrebbero minacciato in occasione di manifestazioni pubbliche. Non viene menzionata, però, alcuna fonte internazionale consultata al fine di giungere ad un siffatto convincimento; ii) nessuna delle specifiche e tassative ipotesi cui la L. n. 132 del 2018, vigente al momento della decisione, aveva limitato la riconoscibilità della preesistente protezione cd. umanitaria era stata fatta valere dall’odierno ricorrente, dal cui racconto, peraltro, emergeva che lo stesso era fuggito dal proprio Paese di origine per dissidi economici con il padre, sicchè si era al di fuori del perimetro della tutela assicurata dal D.Lgs. n. 25 del 2008.

2.1.1. Orbene, anche volendosi convenire con il tribunale quanto al fatto che la dedotta ragione di espatrio (sulla cui attendibilità, o meno, nulla ha riferito quel giudice) esuli dalle ipotesi in cui sono riconoscibili lo status di rifugiato e/o la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve rilevarsi, tuttavia, che dal provvedimento impugnato emerge che era stata chiesta la protezione sussidiaria pure sul fondamento della condizione di pericolo di danno di cui all’art. 14, lett. c) menzionato D.Lgs.: violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona.

2.1.2. Questa Corte ha più volte rimarcato che, ai fini dell’accertamento della fondatezza o meno di una simile domanda di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Ciò in particolare quando lo straniero, che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto; sicchè, in tal caso, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (cfr., ex multis, Cass. nn. 9230-9231 del 2020; Cass. n. 26728 del 2019; Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 11312 del 2019; Cass. n. 17069 del 2018).

2.1.4. Peraltro, onde potersi affermare adempiuto l’onere di cooperazione, è essenziale che il giudice del merito rifugga da formule generiche e stereotipate, e, soprattutto, specifichi sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l’accertamento richiesto: invero, senza una simile specificazione sarebbe vano discettare di avvenuto concreto esercizio di un potere di indagine aggiornato.

2.1.5. Nel caso di specie, un siffatto accertamento non può ritenersi adeguatamente svolto, non avendo il tribunale minimamente indicato quali fonti abbia consultato per giungere a negare la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), alla stregua delle argomentazioni precedentemente riportate.

2.2. Quanto, poi, alla invocata protezione umanitaria, l’avvenuto esame della corrispondente domanda in base alla sopravvenuta disciplina di cui al già citato D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018, deve considerarsi errato.

2.2.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, come recentemente statuito da Cass., SU, n. 29459 del 2019, “la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L.”.

2.2.2. Invero, il diritto alla protezione internazionale (in tutte le sue forme), espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia dei colui che ne fa richiesta e le domande volte ad ottenerne il relativo riconoscimento attraggono il regime normativo applicabile, dovendo, così, scrutinarsi sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.

3. In definitiva, quindi, il ricorso va accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame della domanda di protezione internazionale del M., da effettuarsi alla stregua dei principi tutti finora riportati, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame della domanda di protezione internazionale del M. e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

 

 

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