Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2958 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 07/02/2020), n.2958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33921/2018 proposto da:

C.Y., elettivamente domiciliato in Roma Via Attilio Regolo,

12/d, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Fazi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1133/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 28 giugno 2018, respinge il ricorso proposto da C.Y., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente avverso provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che

a) il richiedente ha domandato il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

b) a fondamento della domanda l’interessato ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese nel 2014 dopo essere stato arrestato per aver denunciato l’arbitraria incarcerazione di sua sorella, giornalista televisiva che era critica verso il regime politico del momento;

c) il C. ha aggiunto di aver trovato dimora in Libia e di essere stato lì vessato ed imprigionato, di avere quindi deciso di abbandonare la Libia per giungere in Italia;

d) preliminarmente deve essere respinta l’eccezione del Ministero dell’Interno di inammissibilità dell’atto d’appello perchè esso risulta sufficientemente specifico;

e) quanto al merito, va rilevato che nell’atto di gravame si sostiene, principalmente, che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente la gravissima situazione libica e le vessazioni ivi perpetrate in danno delle persone provenienti dall’area sub sahariana, mentre non viene fatto alcun riferimento alla vicenda personale narrata dal richiedente o alla situazione interna del Gambia;

f) è fuori discussione che la situazione esistente in Libia è molto critica e caratterizzata da atrocità ed episodi di sfruttamento e persecuzione in danno di stranieri;

g) tuttavia, nel caso specifico, tale situazione non rileva perchè le condizioni interne del Paese di ultima dimora (o residenza) del richiedente la protezione internazionale possono assumere rilevanza soltanto nel caso in cui l’interessato non possa essere rimpatriato nel Paese d’origine a causa di violenza indiscriminata o conflitto interno ivi esistenti e/o non possa ottenere protezione da parte delle proprie autorità nazionali;

h) neppure rileva il richiamo ai provvedimenti di protezione di natura umanitaria adottati in passato dal governo nazionale – sulla base di scelte di natura politica – per fronteggiare una situazione di arrivo di massa di cittadini extracomunitari a seguito di eventi gravi verificatisi nel Nord Africa;

i) quel che conta è la situazione del Gambia che, medio tempore, è molto migliorata in quanto dal gennaio 2017 è finita la dittatura e il Paese ha cominciato un nuovo corso verso la democrazia e il riconoscimento dei diritti fondamentali;

l) ne consegue che non può più ritenersi attuale il manifestato timore di sottoposizione a possibili atti arbitrari o persecutori oppure a trattamenti inumani e degradanti che rappresentavano la normalità nel vecchio regime;

m) per tutte le indicate ragioni non ricorrono gli estremi per la concessione della protezione sussidiaria;

n) neppure va riconosciuta la protezione umanitaria in quanto il positivo percorso di integrazione intrapreso dall’interessato va comparato oggi con la mutata situazione del Gambia, nella quale è da escludere che il richiedente possa essere deprivato della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani fondamentali;

3. il ricorso di C.Y. domanda la cassazione della suddetta sentenza per tre motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è articolato in tre motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la mancata concessione della protezione sussidiaria cui si assume che il ricorrente abbia diritto in ragione e delle attuali condizioni sociopolitiche del Paese di origine;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per la mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

1.3. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del principio di non refoulement, di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra, richiamato anche dalla normativa UE;

2. l’esame congiunto dei motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

3. tutti e tre i motivi sono inammissibili in quanto sono formulati senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione in riferimento a specifiche statuizioni della sentenza impugnata, articolando precise censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, in quanto il ricorrente ha l’onere di indicare in dettaglio gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, perchè per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (vedi, di recente: Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479);

4. pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21672);

5. in caso contrario, la censura – pur formalmente formulata come vizio di violazione di norme legge – nella sostanza si traduce in una inammissibile denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, effettuata nell’esercizio di un sindacato non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di cui si è detto;

6. ciò è quanto si verifica nella specie, visto che con i profili di censura in oggetto non si denunciano vizi propri della sentenza impugnata per violazioni di norme di diritto, ma principalmente si prospettano carenze ed errori della sentenza stessa e sostanzialmente limitandosi a contestare, in modo peraltro generico, la valutazione delle risultanze processuali fatta dai giudici del merito;

6. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

7. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto difese in questa sede;

8. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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