Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2958 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2958 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 466-2014 proposto da:
IRACI SARERI GIACOMO, in giudizio di persona ex art. 86
c.p. ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
MICELI PICARDI 4, presso IRACI SARERI TONY FREDIANO;
– ricorrente contro

CONDOMINIO ex ALBERGO ROCCAMARINA S.p.A. in Piazza della
Stazione

2

in

Castel

di

Tusa,

in

persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO LIUZZI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANDREA CUVA;

avverso la sentenza n.

controrícorrente

51/2012 del TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 07/02/2018

MISTRETTA, depositata il 06/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere CHIARA BESSO

MARCHEIS.

R.G. 466/2014

PREMESSO CHE
Giacomo Sareri Iraci ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 348-

Mistretta. La Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 4 aprile
2013, aveva dichiarato inammissibile perché privo di ragionevole
probabilità di essere accolto l’appello fatto valere dal ricorrente, che
aveva visto rigettata la propria domanda di impugnazione della
deliberazione assembleare del 20 marzo 2009.
L’intimato Condominio ex Albergo Roccamarina resiste con
controricorso.
Il pubblico ministero, Lucio Capasso, ha depositato le sue
conclusioni scritte con cui chiede alla Corte di dichiarare inammissibile
perché tardivo e comunque di rigettare perché infondato il ricorso.

CONSIDERATO CHE
Il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso in cassazione
avverso il provvedimento di primo grado decorre – ex art. 348-ter,
comma 3 c.p.c. – “dalla comunicazione o notificazione, se anteriore,
dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità”.
L’ordinanza – lo afferma lo stesso ricorrente nel ricorso (cfr. p. 9)
è stata comunicata mediante posta elettronica certificata il
medesimo giorno in cui è stata depositata, ossia il 4 aprile 2013.
Essendo il ricorso per cassazione stato notificato il 25 novembre
2013, esso risulta proposto oltre il termine sopra menzionato e va
pertanto dichiarato inammissibile
La liquidazione delle spese è effettuata, in dispositivo, sulla base
della soccombenza.

ter c.p.c., contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente
che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese
generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma

1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 12 dicembre 2017.

Il Presidente
(Vincenzo Mazzacane)
V l
i t1

01114110

GiUditarié

NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

07 FU. 2018

dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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