Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2958 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5975-2014 proposto da:

(OMISSIS) A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BANTI 34, presso

l’avvocato ANNA MARIA BRUNI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI ANTONIO BARBAGALLO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL (OMISSIS) A R.L., in persona del Curatore avv.

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA

85, presso l’avvocato M.E. (STUDIO LEGALE IOCULANI),

rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO LI ROSI, giusta

procura in calce al controricorso;

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI

ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GALILEI 45, presso l’avvocato PIETRO UGO LITTA, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso; ISTITUTO

REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE – I.R.C.A.C., in persona

del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 22, presso l’avvocato ALFONSO PICONE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTURO

TUZZOLINO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2017/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato S. LI ROSI che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente I.R.C.A.C., l’Avvocato A. PICONE che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) a r.l. contro la sentenza del tribunale di Caltagirone dichiarativa del suo fallimento.

La corte del merito ha in primo luogo escluso che Alleanza non fosse assoggettabile a fallimento in quanto titolare di un’impresa agricola. Ha rilevato al riguardo: che, con sentenza del 3.3.04, il Tribunale di Caltagirone aveva omologato il concordato preventivo della società, accertando che la stessa non aveva mai esercitato attività diretta di coltivazione di fondi o di trasformazione di frutti, ma si era limitata a commercializzare i prodotti agricoli che le venivano conferiti dai soci; che tale accertamento non era stata contestato dalla reclamante, che si era limitata a dedurre il mutamento delle condizioni di fatto preesistenti alla domanda di concordato per la sola ragione dell’avvenuta cessazione di qualsivoglia sua attività di impresa; che, tuttavia, non essendosi Alleanza cancellata dal R.I., tale circostanza era irrilevante. Il giudice a quo ha quindi osservato che l’annullamento, per vizi di natura processuale, di una prima sentenza dichiarativa del fallimento della società (emessa a seguito della risoluzione del concordato), inidonea ad assumere autorità di giudicato in senso sostanziale, non precludeva l’emissione di una nuova sentenza. Ha infine affermato che la prova della sussistenza dello stato di insolvenza era data proprio dall’avvenuta risoluzione del concordato – nel corso del quale erano andati deserti ben quattro tentativi di vendita all’incanto dell’unico immobile conferito all’attivo patrimoniale – nonchè dalle procedure esecutive presso terzi intentate, dopo la revoca del primo fallimento, da creditori diversi da quelli istanti.

La sentenza, pubblicata l’11.12.013, è stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, cui il curatore del (OMISSIS) ed i creditori istanti Fondazione E.N.P.A.I.A ed I.R.C.A.C. – Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione – hanno resistito con separati controricorsi.

11 terzo creditore istante, sig. C.E., non ha svolto attività difensiva.

Il Fallimento ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, che lamenta violazione degli art. 2909 c.c. e L.Fall., art. 15, la ricorrente sostiene che, stante il principio del ne bis in idem, il passaggio in giudicato della statuizione di revoca della prima sentenza dichiarativa per “l’inesistenza dei presupposti di fattibilità del fallimento d’ufficio” precludeva l’emissione di una seconda sentenza.

2) Col secondo motivo Alleanza contesta l’accertamento della corte territoriale in ordine alla natura commerciale dell’impresa esercitata. Deduce che il giudice a quo non poteva limitarsi a richiamare sul punto la sentenza di omologazione del concordato preventivo, emessa nel lontano 2004 e fondata su una situazione non più attuale e su un criterio ormai espulso dall’ordinamento, senza tener conto della nuova nozione di impresa agricola ricavabile dal testo dell’art. 2135 c.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1.

3) Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata sul motivo di reclamo con il quale aveva dedotto di non essere stata posta in condizione di riprendere la propria attività di impresa, dopo la revoca del primo fallimento, a causa della mancata restituzione, da parte del cessato curatore, della somma di Euro 26.586 da questi acquisita all’attivo fallimentare.

4) Il primo motivo è manifestamente infondato.

La precedente sentenza dichiarativa del (OMISSIS) è stata infatti revocata per un vizio di natura processuale, ovvero per essere stata pronunciata in mancanza di iniziativa di parte, per mero effetto della risoluzione del concordato, in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, di riforma della L. Fall., che ha abrogato, espressamente o implicitamente, tutte le disposizioni del R.d. n. 267/42 che prevedevano la dichiarazione di fallimento d’ufficio.

La statuizione di revoca per difetto di una condizione di procedibilità dell’azione (e non per l’accertamento negativo dello stato di insolvenza di Alleanza), inidonea ad assumere autorità di giudicato in senso sostanziale, non ostava, pertanto, all’emissione di una nuova sentenza dichiarativa nei confronti della società, ancorchè fondata sui medesimi elementi di fatto che, già nella prima sentenza, erano stati ritenuti indicativi del suo dissesto (Cass. nn. 8863/012, 5642/78, 1221/77).

5) Il secondo motivo è inammissibile.

In primo luogo la censura si risolve nella mera denuncia di un vizio di motivazione, ma non specifica quale sia il fatto storico decisivo, oggetto di contraddittorio fra le parti, che la corte del merito avrebbe omesso di esaminare e che, ove valutato, avrebbe condotto ad affermare la natura agricola dell’impresa esercitata da Alleanza. A parte tale rilievo, già di per sè dirimente, va aggiunto che la stessa ricorrente sostiene di aver cessato la propria attività alla data di presentazione della domanda di concordato e di non averla mai più ripresa, neppure dopo la revoca della prima sentenza dichiarativa: ne consegue che, come correttamente rilevato dalla corte del merito, in assenza di nuovi elementi di fatto, l’accertamento concernente il carattere commerciale dell’impresa societaria, contenuto nella sentenza non impugnata che ha omologato il concordato, non poteva più essere posto in discussione nel presente giudizio in quanto coperto da giudicato.

6) Anche il terzo motivo è inammissibile.

Va escluso, infatti, che possa configurarsi un vizio di omessa pronuncia rispetto ad una mera argomentazione difensiva, quale quella (peraltro palesemente infondata, stante il principio dell’indifferenza causale dell’insolvenza) con cui l’allora reclamante aveva lamentato di non essere stata posta in grado di riprendere la propria attività in ragione della condotta omissiva del cessato curatore.

Il ricorso, in conclusione, va integralmente respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, in favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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