Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29579 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6990-2012 proposto da:

B.S.E., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato MARCO ZANOLLA, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

GLAUCO MANZIA, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato

MARINO FERRO giusta procura speciale estesa in calce al

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/1/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA depositata il 24.1.2011, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.10.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.S.E. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Udine n. 48/02/2008, che aveva respinto il ricorso avverso cartella di pagamento per IRPEF ILOR 1980;

la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

con il primo motivo ha denunciato “violazione ed erronea applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, art. 24 Cost. e art. 2909 c.c. nonchè insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”;

con il secondo motivo ha denunciato “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, e insufficiente, omessa, contradditoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”;

con il terzo motivo ha denunciato “violazione dell’art. 112 c.p.c.”; Equitalia si è costituita deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione sull'”intervenuto giudicato in ordine all’insussistenza del rapporto creditizio nei confronti della ricorrente” ed anche in ordine alla mancata allegazione, alla cartella impugnata, di atti che il destinatario non aveva ricevuto e conosciuto, richiamando le sentenze nn. 182/03/2007 e 182/03/2009 emessa dalla CTP di Udine;

1.2. nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va, infatti, coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, con la conseguenza che laddove la parte ricorrente deduca, come nella specie, l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo ii testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr. Cass. nn. 15737/2017, 2617/2015);

1.3. la doglianza della ricorrente è, quindi, inammissibile per carenza di autosufficienza atteso il mancato richiamo, nel ricorso, del testo integrale del giudicato del quale si assume la scorretta interpretazione da parte della CTR e si chiede a questa Corte di accertare la portata;

1.4. è inammissibile, inoltre, perchè non coglie la ratio decidendi contenuta nell’impugnata sentenza (cfr. Cass. n. 23946/2011), il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta che la CTR avrebbe affermato che dal complesso del ricorso si potesse evincere l’avvenuta conoscenza della pretesa da parte della ricorrente, avendo invece la CTR affermato testualmente che “il complesso delle informazioni riportate… (ndr. nella cartella impugnata)… soprattutto se si…(teneva)… conto delle finalità proprie dell’atto in oggetto,…(era)… sicuramente sufficiente a rendere riconoscibili alla destinataria i contenuti e le finalità, tanto a fini informativi, quanto agli eventuali fini di difesa”;

2.1. va parimenti disatteso il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, e carenza di motivazione in relazione alle affermazioni della CTR circa la spettanza degli interessi moratori, indicati nella cartella, sul presupposto che “nessun pregiudizio…(poteva)… derivare alla Contribuente dall’annullamento che lei stessa ha chiesto ed ottenuto delle due cartelle che le vennero in precedenza notificate ed aventi ad oggetto lo stesso credito tributario di cui si tratta in questa Sede” poichè “gli interessi come computati e rivendicati… non sanziona(vano)… un ritardato pagamento e non…(avevano)…, pertanto, un carattere afflittivo, ma costitui(vano)… i frutti che…(aveva)… prodotto, per sua natura, il denaro nel tempo intercorso tra il momento del dovuto adempimento a quello dell’adempimento effettivo”;

2.2. deve, invero, ritenersi che, nel caso in cui l’obbligazione tributaria (conseguente all’avviso di accertamento notificato al de cuius dell’odierna ricorrente, come attestato nella sentenza impugnata) non sia stata assolta nel termine stabilito dal legislatore, debbano necessariamente maturare accessori di sorta, essendo venuta l’obbligazione a scadenza e, per l’effetto, dovendo considerarsi sorto il diritto dell’Amministrazione agli interessi;

2.3. la L. n. 212 del 2000, art. 10, nello stabilire al comma 1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede, chiarisce al successivo secondo comma le condizioni in presenza delle quali non debbano essere irrogate sanzioni, nè richiesti interessi moratori al contribuente; quanto agli interessi, la norma ne limita espressamente l’applicazione ai soli interessi moratori (cfr. Cass. nn. 14216/2015; 4522/2013; 21070/2011) e la ragione è coerente, nei casi de quibus, all’esclusione dell’elemento soggettivo della colpa che è alla base dell’irrogazione della sanzione amministrativa tributaria e della mora debendi nell’obbligazione pecuniaria, di cui quella tributaria è una species;

2.4. la sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi, affermando, invero, la debenza degli interessi qualificati come interessi corrispettivi, che si producono di pieno diritto nel caso di crediti liquidi ed esigibili, in ragione della generale norma dell’art. 1282 c.c. e, con riferimento all’obbligazione tributaria a seguito del controllo formale della dichiarazione o dell’accertamento d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20;

3.1. da ultimo è infondato anche il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta l’omessa pronuncia della CTR sulla questione inerente la nullità del ruolo in relazione alla sentenza posta a base della cartella impugnata, per non avere la Commissione Tributaria, che pronunciò la sentenza, provveduto ad interrompere il processo per sopravvenuto decesso dei contribuente (de cuius della ricorrente) e ad avvisare circa l’obbligo della difesa tecnica;

3.2. sulla questione, invero, la CTR risulta essersi espressamente pronunciata osservando che trattasi di “vizi procedimentali del giudizio che…(aveva)… portato alla formazione del titolo e…(che)…, in quanto tali, non…(potevano)… costituire oggetto e motivo di ricorso innanzi…(ndr. alla CTR)… ma… avanti alla Suprema Corte di Cassazione, trattandosi di errori in procedendo, denunciabili ai sensi dell’art. 360, n. 4”;

3.3. quanto poi alla pretesa omessa pronuncia circa la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12, 19, e 79 e dell’art. 327 c.p.c., va evidenziato che la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un’autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, giacchè la relativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 8777/2018, 1311/2018).

3.4. è opportuno inoltre evidenziare che la parte ricorrente ha proposto del tutto genericamente la questione di legittimità costituzionale, mediante la sola deduzione delle norme della Cost. (artt. 24 e 111) che si assumono violate, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, risultando dunque inaccoglibile;

4. per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso non può che essere integralmente rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Equitalia Nord s.p.a. liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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