Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29579 del 11/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/12/2017, (ud. 12/07/2017, dep.11/12/2017),  n. 29579

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza n. 250/2011 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’Assessorato regionale per il Lavoro, la Previdenza, la Formazione professionale e l’Emigrazione (Ufficio provinciale del Lavoro U.O. Scica n. (OMISSIS)) a risarcire a M.D. i danni cagionati per effetto della tardiva adozione comunicazione del provvedimento di revoca della qualifica di ausiliario sociosanitario, risarcimento da commisurarsi ai compensi persi per effetto del mancato avviamento presso l’Azienda sanitaria (OMISSIS), maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo;

che per la cassazione di tale sentenza la predetta Amministrazione ha proposto ricorso affidato a cinque motivi;

che M.D. non si è costituita nel giudizio di cassazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è preliminare, rispetto all’esame dei motivi di ricorso, la verifica della regolare notifica del ricorso per cassazione;

che il ricorso in originale è stato depositato (ciò che evita la sanzione dell’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.), ma la relativa notifica – effettuata a mezzo del servizio postale – non è corredata dell’avviso di ricevimento della raccomandata;

che, in materia di notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento, pur non essendo elemento costitutivo del procedimento di notificazione, costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna dell’atto al destinatario, sia la data di questa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita; ne deriva che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, mancando il deposito dell’avviso (unitamente al ricorso o successivamente, in base all’art. 372 c.p.c.) e l’intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (S.U. n. 627 del 2008; nonchè Cass. n. 9342 del 2008, n. 1694 del 2009, n. 9487 del 2010, n. 14421 del 2010, n. 9453 del 2011, n. 13923 del 2011, n. 14780 del 2014);

che la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., non vertendosi in un’ipotesi di mera nullità (Cass. n. 26108 del 2015), salvo che l’impugnante ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (Cass. 19623 del 2015);

che, nel caso in esame, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo non è stata data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento (non prodotto neppure in vista dell’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.), nè l’Amministrazione ricorrente ha avanzato alcuna istanza di rimessione in termini, con le modalità di cui sopra; la mancata produzione dell’avviso di ricevimento – ed in assenza di costituzione di M.D. – comporta che il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Cass. n. 20893 del 2015 e n. 12509 del 2011, n. 4595 del 2009);

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione della M..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2017

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