Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29578 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASINO’ MUNICIPALE DI VENEZIA SPA, con sede in Venezia, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per

delega a margine del ricorso, dall’Avv. Tosi Loris e Giuseppe Marini,

nello studio del quale ultimo, in Roma, Via Monti Parioli, 48 è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso La sentenza della C.T.R. di Venezia n. 34/33/2006 in data

20.06.2006, depositata il 28.09.2006.

Udita la relazione, svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2011

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, l’Avv. Giuseppe Marini, per la società ricorrente;

Udito, altresì, l’Avv. Daniela Giacobbe dell’Avvocatura Generale

dello Stato per i controricorrenti;

Sentito, pure, il Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Gambardella,

che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto, formatosi sulla domanda presentata per ottenere il rimborso delle somme, relative all’IRPEG ed all’IRAP dell’anno 2002, che assumeva essere state pagate a fini meramente cautelativi, non sussistendo i presupposti impositivi, afferendo le stesse a mance e proventi per l’accesso alle sale, non aventi rilevanza fiscale.

L’adita CTP di Venezia rigettava il ricorso e, sull’appello della società, tale decisione veniva confermata dai Giudici di secondo grado, nel fondamentale presupposto della natura reddituale dei dati proventi.

Con ricorso notificato il 12.11.2007, la società contribuente ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza. Gli intimati Ministero ed Agenzia, giusto controricorso, hanno chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, il rigetto dell’impugnazione e, con contestuale ricorso incidentale condizionato, affidato ad un mezzo, hanno chiesto l’annullamento della decisione di appello.

Con memoria 13.09.2011, la ricorrente società ha, ulteriormente, illustrato le proprie ragioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione delle due impugnazioni, iscritte ai nn. 28910/2007 e 762/2008, in quanto proposte avverso la medesima sentenza.

La società ricorrente affida l’impugnazione a sei mezzi.

Con il primo si duole della violazione del D.L. 1 luglio 198, n. 318, art. 19.

Con il secondo motivo, viene denunciata l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con il terzo mezzo, si prospetta la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55 (ora art. 88), (TUIR).

Con il quarto motivo, si deduce contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Con il quinto ed il sesto mezzo, infine, la decisione viene censurata per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, l’impugnata decisione, viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2 comma 8 bis. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione principale della società nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il ricorso incidentale proposto da quest’ultimo.

L’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate, che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo al giudizio e chiamato in causa con il ricorso in esame.

La sentenza di appello, infatti, risulta emessa in data 20.06./28.09/2006, esclusivamente nei confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, tanto il ricorso principale, come pure quello incidentale, sono stati notificati successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Sia l’impugnazione principale nei confronti del Ministero, sia pure il ricorso incidentale di quest’ultimo, non possono, quindi, ritenersi promossi contro e dalla giusta parte, dal momento che, essendo rimasto il Ministero estraneo al giudizio nel precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo a partecipare solo i soggetti presenti nel precedente grado del giudizio(Cass. n. 15021/2005, n. 9538/2001).

Le spese del giudizio tra la ricorrente principale ed il Ministero, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, vanno compensate.

Avuto riguardo alla natura delle questioni prospettate ed agli effetti, in ipotesi ricollegabili al relativo accoglimento, in adesione a consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 15161/2004, n. 7637/2003), il Collegio esamina, preliminarmente, l’unico motivo del ricorso incidentale, ancorchè condizionato.

Con tale mezzo, si deduce la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso, per non essere stata avanzata, la relativa domanda, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo (2003).

Il motivo è inammissibile.

Con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2 – che ha modificato, con effetto dall’1 gennaio 2002, il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 introducendo il comma 8 bis – è stata prevista una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni in danno del contribuente, da inoltrarsi non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (Cass. n. 4238/2004).

Per condiviso orientamento giurisprudenziale deve, d’altronde, ritenersi, sia che la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 c.c. ed è, come tale, rilevabile d’ufficio, ragion per cui la relativa deduzione è proponibile anche in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, (Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004), sia pure che la stessa è rilevabile, anche in Cassazione, a meno che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso, ovvero che non sia desumibile dagli atti del giudizio di legittimità.

Nella specie, rileva il Collegio, che dalla documentazione in esame, non risulta la data della presentazione della domanda di rimborso ed il quesito formulato in calce al mezzo risulta, sul punto, generico e, quindi, inconferente. Non essendo, quindi, la Corte, allo stato degli atti, messa nelle condizioni di decidere con piena cognizione di causa, la questione non può trovare ingresso in questa sede. Il Collegio ritiene, poi, che il primo motivo del ricorso principale sia infondato.

Ciò in base al condiviso principio secondo cui “La gestione di una casa da gioco – sia quando il Comune la eserciti direttamente, sia quando la affidi a terzi in forza di convenzione – rappresenta normalmente attività d’impresa e richiede un’apposita organizzazione di mezzi e di personale, distinta dalla struttura pubblica dell’Ente Locale; i proventi di tale attività, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 318 del 1986, art. 19 convertito con L. n. 488 del 1986, rappresentano “entrate tributarie” dell’ente locale solo quando, con la periodicità stabilita, vengono versate a questo quale risultato netto della gestione” (Cass. n. 5492/1994, n. 2055/1998).

L’opinamento del Giudice di appello, che si è conformato a tale principio, è da condividere, essendo stato rilevato che non poteva riconoscersi natura di rinuncia ad una nota del Comune con cui la società veniva facultata al trattenimento delle somme incassate a titolo di compenso, dovendo ragionevolmente ritenersi che ciò avveniva nel rispetto delle “regole contabili” e degli “obblighi fiscali”.

Va aggiunto che, ove pure il Comune avesse rinunciato alle somme, evidentemente in favore della società, ciò non poteva, di certo, determinarne la relativa irrilevanza impositiva, trattandosi di ricavi, acquisiti al patrimonio ed al bilancio sociale di soggetto, esercente attività d’impresa e, quindi, tassabili.

Il secondo mezzo è, per un verso inammissibile, in quanto si estrinseca in considerazioni volte a sostenere l’erronea interpretazione ed applicazione del D.L. n. 318 del 1986, art. 19 senza indicare il fatto controverso e decisivo che, legittimando la censura per vizio della motivazione, potrebbe giustificare un diverso decisum e, sotto altro profilo, infondato, tenuto conto che la motivazione, sotto il profilo giuridico e logico formale è corretta.

Il terzo mezzo risulta infondato, sulla base del principio e delle considerazioni svolte in sede di esame del primo motivo.

Del pari, infondato è a ritenersi il quarto mezzo, non potendo ravvisarsi il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione, in quanto i Giudici di appello, con argomentazione sul piano logico formale corretta, hanno escluso che il Comune avesse rinunciato alle somme in questione, essendosi limitato a facultare la società, nell’ambito dei rapporti di dare ed avere con la stessa convenzionalmente intrattenuti, a trattenerle a titolo di compenso, senza esplicitare alcuna rinuncia al riguardo. Peraltro, non viene indicato il fatto controverso e decisivo rilevante che solo può legittimare la denuncia del vizio. Infine, il quinto ed il sesto mezzo sono inammissibili, sia per mancanza di quesiti, sia pure perchè denunciati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e non ex art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 27387/2005, n. 12475/2004, n. 1170/2004).

Conclusivamente, previa riunione delle impugnazioni, va dichiarato inammissibile il ricorso principale della società nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’impugnazione incidentale, proposta da quest’ultimo nei confronti della contribuente, con compensazione, tra dette parti, delle spese del giudizio.

Va, altresì, dichiarato inammissibile l’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia e rigettato il ricorso principale della società.

Le spese del giudizio tra la società e l’Agenzia, vanno determinate nella complessiva somma di Euro ottomila oltre spese prenotate a debito e, tenuto conto della parziale soccombenza dell’Agenzia Entrate, previa compensazione del residuo quarto, vanno poste in ragione di tre quarti del loro complessivo ammontare, a carico della società, e liquidate, quindi, in Euro seimila, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Ministero; compensa le spese del giudizio tra la società ed il Ministero; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, delle spese del giudizio liquidate.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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