Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29578 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25921/2018 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta

a margine del ricorso, dall’avvocata Mariagrazia Marelli, presso il

cui studio è elettivamente domiciliato in Alessandria, corso

Crimea, n. 57;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 570/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’avv. Lorenzo Trucco, per delega scritta

depositata in udienza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- K.A., proveniente dalla terra del Senegal (regione di Casamance), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Genova avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Torino, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria), come anche della protezione umanitaria.

Con ordinanza emessa in data 31 marzo 2017, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- K.A. ha impugnato il provvedimento avanti alla Corte di Appello di Genova. Questa lo ha respinto con sentenza depositata il 3 aprile 2018.

3.- La Corte territoriale ha ritenuto “infondato il motivo di appello principale, volto a ritenere il riconoscimento dello status di rifugiato, e infondato il motivo subordinato volto a ottenere la protezione sussidiaria, considerato che il K. si è limitato a riferire di essere fuggito nel 2013 dal suo paese dopo essersi liberato dalla prigionia dei ribelli, che avevano attaccato il suo villaggio, durata 9 mesi: egli ha fatto dichiarazioni generiche ed evasive circa la descrizione del campo di prigionia e dichiarazioni poco credibili”, così affermando che “in occasione dell’attacco dei ribelli alla casa della sua famiglia… nessuna minaccia o violenza è stata fatta nei confronti dei suoi famigliari, pur presenti”.

La pronuncia ha poi aggiunto – per il tema del diritto di rifugio – che il richiedente non aveva “dedotto alcuna forma di persecuzione, nè di rischi, nè di fatti discriminatori” e per il punto della protezione sussidiaria – che “tuttora il Senegal è caratterizzato da un certo livello di instabilità e di conflittualità interna, che comunque non è tale da arrivare al livello previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”; pure nella “zona meridionale del Paese, in cui si trova Casamance, già interessata da conflitto armato” – si è concluso – “gli scontri sono solo saltuari e al di fuori dei centri abitati”.

La Corte ligure ha inoltre respinto la domanda di protezione umanitaria, rilevando che “il ricorrente non ha legami affettivi o familiari tali da integrare un motivo umanitario che ne giustifichi la permanenza in Italia, è giovane e gode di buona salite, nè risulta avere reperito in Italia occupazioni lavorative che gli consentano di provvedere al proprio mantenimento”.

4.- Avverso il provvedimento della Corte genovese K.A. ha presentato ricorso, articolandolo in tre motivi di cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

5.- La controversia è stata chiamata alla Camera di consiglio della Prima sezione civile dei 21 novembre 2019.

Con ordinanza interlocutoria n. 3095/2020, il Collegio ha stabilito di “disporre il rinvio della trattazione della causa in pubblica udienza, stante la prossima fissazione di udienza pubblica dove si tratterà la questione della rilevanza del giudizio di credibilità del richiedente anche in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, che rileva in questa sede per il profilo della violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di ricorso risultano intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.

Primo motivo: “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Secondo motivo: “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g e art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Terzo motivo: “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

7.- Il primo motivo di ricorso contesta la valutazione di non credibilità, compiuta dalla Corte territoriale in relazione al racconto delle ragioni di espatrio esposte dal richiedente.

Tale valutazione – si lamenta – è “semplicistica”; “erroneamente” viene a escludere la “plausibilità delle circostanze” narrate dal richiedente. Nei fatti, questi ha “compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda”: il giudice del merito ha omesso di “valorizzare taluni elementi idonei a motivare le circostanze da lui narrate”.

8.- Il motivo è inammissibile.

Secondo gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi secondo parametri forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dunque per omesso esame di fatto decisivo e fatto oggetto di discussione tra le parti; nonchè nei casi di motivazione “assolutamente mancante, apparente o perplessa” od “obiettivamente incomprensibile”, da ricondurre al vizio di cui dell’art. 1360 c.p.c., comma 1, n. 4. In ogni caso, spetta al ricorrente l’allegazione degli specifici presupposti che nel concreto si assume vengano a integrare l’uno o l’altro dei vizi indicati (cfr., da ultimo, le pronunce di Cass., sez. 1, 2 luglio 2020, n. 13578; Cass., sez. 1, 29 maggio 2020, n. 10286).

Nel caso in esame, il ricorso non viene a indicare degli specifici fatti storici, che abbia esposto nel giudizio e che il giudice abbia trascurato di esaminare. Si limita, in realtà, a fare cenno di possibili “spiegazioni” alternative alle valutazioni compiute dalla sentenza (la genericità del racconto del campo di prigionia potrebbe essere dovuta ai traumi subiti; i famigliari non interessavano ai ribelli).

Il motivo si risolve, quindi, nella richiesta di una nuova, e inammissibile, valutazione della credibilità della narrazione del richiedente.

9.- Il secondo motivo riguarda in modo specifico la valutazione di non sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, che è stata compiuta dalla Corte genovese.

La sentenza – si rileva – fonda le “proprie valutazioni esclusivamente sulla ritenuta scarsa credibilità del signor K.”: “come comprovato dal fatto che difetta nel testo qualunque riferimento a documenti e fonti internazionali, con conseguente violazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo al giudice del merito”.

10.- Il motivo è fondato, nei termini e limiti che si vengono a esporre.

11.- Va prima di tutto rilevato, in proposito, che l’affermazione della sentenza – per cui nell’attuale il Senegal, in generale, e la regione di Casamance, in particolare, non presentano situazioni di conflitto armato o violenza generalizzata (cfr. sopra, n. 3, secondo capoverso) – risulta sprovvista di alcuna indicazione circa le fonti da cui tale convincimento è stato ritratto.

Come per contro sarebbe stato necessario, sia in sè, sia, e più ancora, nel caso di specie, posto che la pronuncia assume la sussistenza di un mutamento tuttora in itinere della situazione locale, lungo la strada di uno stimato processo di pacificazione (“la situazione generale è in via di normalizzazione”, così si viene appunto a dichiarare).

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, invero, il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata o conflitto armato esige l’assunzione – e quindi pure l’indicazione nell’ambito del tessuto motivazionale – di “informazioni specifiche, attendibili e aggiornate” (cfr. su questi punti, tra le altre, le pronunce di Cass., sez. 1, 19 aprile 2019, n. 11101; di Cass., sez. 1, 24 maggio 2019, n. 14283; di Cass., sez. 1, 12 dicembre 2018, n. 28990; di Cass., sez. 6, 28 giugno 2018, n. 17069). Pena, altrimenti, negare la stessa sussistenza di un dovere del detto tipo (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17075).

12.- Non potrebbe d’altra parte ritenersi che la questione sollevata dal ricorrente, in punto di omessa indicazione delle fonti di riferimento e sostegno, sia sprovvista di decisività ai fini della soluzione adottata dalla Corte genovese.

La valutazione di non credibilità del narrato dal richiedente (cfr. sopra, n. 3, primo capoverso) non fa, cioè, “venire meno” il detto potere-dovere, di verifica anche d’ufficio dell’eventuale sussistenza, nel caso delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c: questa verifica non suppone un giudizio di positiva attendibilità del narrato del richiedente; ne è, invece, indipendente.

13.- In questa direzione si è posto, infatti, l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, come ampiamente emerso, in particolare, nell’ambito della sua Prima Sezione civile (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, 4 novembre 2020, n. 24580; Cass., sez. 1, 28 luglio 2020, n. 16122; Cass., sez. 1, 6 luglio 2020, n. 13940; Cass., sez. 1, 6 luglio 2020, 13944; Cass., sez. 1, n. 10286/2020, cit.; Cass., sez. 1, 7 febbraio 2020, n. 2954; Cass., sez. 1, 31 gennaio 2019, 3016; Cass., sez. 1, n. 11101/2019, cit.; Cass., sez. 1, n. 14283/2019, cit.; cfr. pure Cass., sez. 3, 12 maggio 2020, n. 8819. Dissente dalla opinione appena riportata, Cass., sez. 1, 12 giugno 2019, n. 15794; su quest’ultima linea sono anche talune decisioni della Sesta Sezione civile: cfr. Cass., sez. 6, 12 febbraio 2019, n. 4892; v. però, nel senso dell’opinione dominante, Cass., sez. 6, 28 giugno 2018, n. 17069).

14.- Nell’indicata prospettiva si è in particolare evidenziato la differenza strutturale che intercorre tra la fattispecie di cui dell’art. 14, lett. c, da un lato, e le altre ipotesi di protezione sussidiaria e quelle formative di diritto di rifugio, dall’altro.

Per questo secondo gruppo di ipotesi rileva la c.d. “personalizzazione del rischio oggetto di accertamento” (Cass., sez. 6, 20 giugno 2018, n. 16275): non vi è ragione, perciò, di attivare il potere di istruzione ufficiosa nel caso di non credibilità del narrato dal richiedente, posto che, in tal caso, viene per l’appunto a mancare il substrato a cui potere riferire lo stesso esercizio del detto potere.

La “proposizione inversa” vale, invece, per il caso di cui dell’art. 14, lett. c, salva solamente l’ipotesi in cui la valutazione di non credibilità investa le dichiarazioni del richiedente proprio circa la sua provenienza dal territorio in cui risulta allegata l’esistenza di una situazione di conflitto armato interno.

“Come ha avuto modo di precisare la Corte di Giustizia” – si è in particolare precisato – “l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Ciò implica che la protezione sussidiaria, nel caso in esame, vada accordata per il solo fatto che il richiedente provenga da territorio interessato dalla menzionata situazione di violenza indiscriminata” (Cass., sez. 1, n. 14283/2019, cit.). Con la già sottolineata conseguenza che, da quest’angolo visuale, può venire a prendere rilevanza, in punto di attendibilità, solo l’indicazione che il richiedente abbia dato circa il proprio Paese di provenienza (e cittadinanza).

15.- Nella medesima prospettiva è pure da sottolineare, peraltro, che “il pericolo di danno grave, nel caso di rimpatrio, deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente a emigrare, e comunque con riferimento all’attualità” (Cass., sez. 1, n. 2954/2020, cit.).

“E’ infatti irrilevante” – si è puntualizzato – “che la situazione pericolosa di danno grave possa essere sorta in un momento successivo alla partenza dal Paese di origine; del pari ininfluente è il motivo che aveva originato la partenza” (cfr. sempre Cass., sez. 1, n. 2954/2020, cit.).

16.- Non risulta per nulla condivisibile – è, per altro verso, ancora da aggiungere – l’opinione che intende assegnare rilievo al giudizio di (non) credibilità anche ai fini dell’art. 14, lett. c, legando quest’ultimo a ciò che, nel sistema positivo, si deve procedere all’esame della domanda di protezione “in cooperazione con il richiedente” (in questi termini Cass., sez. 1, 12 giugno 2019, n. 15794).

In effetti, la ravvisata mancanza di credibilità intrinseca del racconto del richiedente comporta, di per sè stessa, il compiuto e automatico venire meno dell’onere di cooperazione istruttoria per le fattispecie di diritto di rifugio e per quelle di cui dell’art. 14, lett. a e b, per la protezione sussidiaria. Nè, d’altro canto, il vigente sistema normativo della protezione internazionale appare in qualche modo orientato a “premiare” la credibilità del racconto del richiedente – dunque a “sanzionare” la non credibilità dello stesso (cfr. Cass. sez. 1, n. 11101/2019) -, ovvero a consentire una “trasfigurazione della valutazione di credibilità da strumento di valutazione della prova in giudizio sulla lealtà processuale” (cfr. Cass. sez. 3, n. 8819/2020), secondo quanto è per contro insito in detta impostazione.

Proprio per tali ragioni, del resto, questa impostazione non appare perfettamente in linea con il precetto costituzionale del diritto di asilo, quale eletto strumento di accoglienza e solidarietà umana (cfr., oltre alla norma dell’art. 10, comma 3, il principio posto nell’art. 2 Cost.).

17.- Non può ritenersi condivisibile, infine, neppure l’ulteriore argomento basato sul D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 18, che prevede che la revoca della protezione possa essere disposta se “il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti” (il rilievo è stato proposto da Cass., sez. 6, n. 4892/2019).

Come è stato puntualmente rilevato dalla già richiamata pronuncia di Cass., sez. 3, n. 8819/2020, la sopravvenuta scoperta della falsità dei fatti integra i presupposti della revoca solo quando essi “in modo esclusivo” abbiano precedentemente determinato il riconoscimento della protezione.

18.- L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta assorbimento del terzo, relativo al tema della protezione umanitaria.

19.- In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo motivo e assorbito il terzo motivo.

Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata, per quanto di ragione, alla Corte di Appello di Genova che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c..

“In tema di protezione internazionale sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la valutazione di non credibilità intrinseca del narrato dal richiedente, salvo il caso in cui investa le dichiarazioni relative alla sua provenienza dal territorio in cui risulta allegata l’esistenza di una situazione di conflitto armato interno, non fa venire meno il potere-dovere del giudice di verificare anche d’ufficio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, la sussistenza della dedotta situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale, tale da determinare minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dei civili”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Genova che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

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