Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29578 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6088-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato BRUNO LO GIUDICE, che lo rappresenta e difende assieme

all’Avvocato FRANCO ZANGHERI giusta procura speciale estesa a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/3/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA depositata l’11.1.2011, non

notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 17.10.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA

DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì n. 74/01/2008, che aveva accolto il ricorso di C.P. avverso avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi ai fini IRPEF IRAP ed addizionali regionali per l’anno di imposta 2004;

l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2, n. 2 “;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

la contribuente si è costituita deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. è inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la CTR avrebbe violato l’art. 32 cit., avendo omesso di verificare le “giustificazioni offerte dalla contribuente in ordine ad ogni singola operazione in contestazione” come conseguenza delle indagini sui conti correnti bancari, effettuate a suo carico dall’Ufficio, pur avendo quest’ultimo soddisfatto l’onere probatorio a suo carico attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti;

1.2. per tramite del suddetto motivo, invero, la parte ricorrente, lungi dall’imputare alla sentenza d’appello un errore di individuazione o di sussunzione in relazione alle norme giuridiche concretamente applicate, lamenta piuttosto nel ragionamento del Giudice di merito un’obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, laddove ha ritenuto che la contribuente avesse offerto prova idonea a confutare i rilievi dell’Ufficio;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo “se la contribuente

avesse offerto o meno la prova che ogni singola movimentazione bancaria in contestazione fosse estranea all’attività d’impresa”;

2.2. occorre evidenziare che la CTR ha effettivamente omesso di motivare sufficientemente, eventualmente previ gli accertamenti e le valutazioni in ipotesi ritenuti opportuni anche alla luce delle circostanze documentali messe in evidenza dalla contribuente, in ordine ad un fatto certamente decisivo, quale correttamente indicato dall’Ufficio;

2.3. tanto in particolare deve rilevarsi con riferimento alla mera affermazione, secondo cui la documentazione prodotta dalla contribuente “forni(va)… elementi tali da considerare le operazioni finanziarie contestate dall’Ufficio non attinenti all’esercizio dell’impresa”, risultando tale assunto insufficientemente motivato attraverso il generico richiamo a documenti prodotti dalla contribuente, in mancanza di alcuna disamina e valutazione del contenuto di tali documenti e della loro conducenza probatoria rispetto alla tesi accolta, disamina e valutazione tanto più necessarie a fronte delle contrarie allegazioni e argomentazioni difensive dell’Agenzia tese a evidenziare la sussistenza di indici di diverso segno, desumibili dall’analitica ricostruzione dei movimenti bancari della contribuente contenuta nell’avviso di accertamento (ritualmente trascritto in ricorso);

3. alla luce di quanto sopra esposto, deve essere accolto il secondo motivo in esame, dichiarato inammissibile il primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese alla C.T.R. dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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