Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29578 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26320-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE

120, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MELIS, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIPSANIA ANDREICICH;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 905/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

o L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di L.L.A.M. di avviso di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 di tre immobili situati nella microzona 19 – Parioli di Roma-, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo insussistenti i presupposti per la ridefinizione del classamento di detti immobili. In particolare, la CTR, rilevava che tali immobili avevano già formato oggetto di riclassamento in anni recenti (2005, 2006,2008) e, pertanto, erano già in linea con il valore medio della microzona, ponendosi al di sotto del margine di tolleranza del 35%.

La contribuente è rimasta intimata

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che è necessario acquisire il fascicolo d’ufficio in relazione alle questioni proposte

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo d’ufficio e manda alla Segreteria per le relative incombenze.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019

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