Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29577 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3861-2012 proposto da:

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

SALVATORE TORRISI, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE

FIERTLER giusta procura speciale estesa in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

BRESCIACASA S.C.R.L., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato

MARIA ANTONIETTA CATANIA giusta procura speciale estesa in calce al

controricorso.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 92/31/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 16.6.2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.10.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO CHE

Equitalia Nord s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello, proposto dal Concessionario della Riscossione, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 80/15/2008, che aveva accolto il ricorso della società Bresciacasa s.c.r.l. avverso cartelle di pagamento per IVA IRPEF IRAP 2002 e 2003;

Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “insufficiente motivazione ” per avere la CTR confermata l’annullamento della cartella impugnata facendo “sintetico riferimento all’art. 7 dello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000) ed all’orientamento espresso con l’ordinanza della Corte Cost. n. 377 del 2007…(senza)… esamina(re)… il D.L. n. 248 del 2007, art. 36”;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, Violazione della L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter; L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 e art. 21 octies, comma 2; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 23; D.M. n. 321 del 1999, art. 6”;

la società contribuente si è costituita deducendo l’infondatezza del ricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, lamentando “carenza di motivazione e falsa applicazione di Legge” per mancata condanna del “concessionario e/o (dell’)… ente impositore (Agenzia delle Entrate) parti soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, alla refusione a favore della resistente delle spese e competenze di giudizio, omettendo precise motivazioni e conseguentemente violando l’art. 91 c.p.c. nonchè l’art. 360 c.p.c., comma 5”;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. è inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta insufficiente motivazione della sentenza impugnata, e ciò in quanto la ricorrente con questa censura non si duole della ricostruzione dei fatti controversi, ma della congruenza delle argomentazioni giuridiche (con richiamo allo Statuto del Contribuente, art. 7 e della pronuncia della Consulta indicata in premessa), che hanno determinato l’annullamento della cartella impugnata, in relazione alla quale non è predicabile il vizio di motivazione;

2.1. è invece fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’errore di diritto, in cui sarebbe incorsa la CTR, per aver ritenuto che la mancata indicazione del responsabile del procedimento determinasse vizio invalidante anche con riguardo alle cartelle esattoriali relative ai ruoli consegnati prima dell’1.6.2008;

2.2. l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, infatti, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’1.6.2008 (cfr. Cass. nn. 11856/2017, 13747/2013), ipotesi che non ricorre nel caso in esame, essendo stata notificata la cartella impugnata in data 11.12.2007;

2.3. la Corte Cost., nel ritenere non fondata la questione di costituzionalità di tale norma, con sentenza 28/1/2009, n. 58, ha altresì escluso “che, anteriormente all’emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento”;

2.4. deve pertanto escludersi che la mancata indicazione dei responsabile del procedimento nella cartella impugnata costituisca motivo di nullità della stessa;

3. quanto sopra ha effetto assorbente sul ricorso incidentale;

4. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ciò comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ed il rigetto nel merito della domanda introduttiva;

5. le spese del giudizio legittimità seguono la soccombenza del contribuente; l’evolversi della giurisprudenza di legittimità in materia costituisce, invece, giustificato motivo per la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della contribuente che condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore di Equitalia Nord s.p.a., liquidate in Euro 8.800,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti; dichiara interamente compensate le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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